CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché del vizio di violazione di legge penale e processuale in ordine agli artt. 62-bis e 133, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni coerenti ed esaustive e comunque inammissibili in sede di legittimità, ove la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena abbia ad oggetto la determinazione del giudice del merito che non sia tuttavia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); ritenuto che lo stesso motivo è altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che il giudice adito ha posto a base del proprio diniego, in quanto decisivi, la gravità del fatto, il danno cagionato alla vittima, non solo patrimoniale, nonché i tratti non positivi della personalità del ricorrente, dedotti dalla condotta processuale e dai precedenti penali (si veda pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11