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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 40693/2021

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4 0693 , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rei.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU B MILENA D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. et0(£9 R.G.N. 15744/2014 SENTENZA sul ricorso 15744/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 28 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 205/2014 della COMM.TRIB.REG., PUGLIA, depositata il 24/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'estinzione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] un avviso di rettifica della dichiarazione Iva dell'anno 2002 per operazioni ritenute inesistenti.

2. La CTP di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso detto avviso.

3. La decisione veniva confermata dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe.

4. Per la cassazione di detta sentenza ricorreva l'Agenzia delle Entrate.

5. La società resisteva.

6. La stessa, il 29 maggio 2019, presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018, conv. dalla 1.136/2019.

7. L'Agenzia delle Entrate, con memoria del 4 dicembre 2020, attestava che "l'istanza è risultata regolare e che la contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto".

8. In ragione di quanto precede il giudizio deve essere dichiarato estinto.

9. Le spese del giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art.6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma nella ca': era di consiglio d n vembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] gliere Ant a a [OSCURATO:PERSONA] oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 0693 , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rei. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU B MILENA D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. et0(£9 R.G.N. 15744/2014 SENTENZA sul ricorso 15744/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 28 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 205/2014 della COMM.TRIB.REG., PUGLIA, depositata il 24/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'estinzione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] un avviso di rettifica della dichiarazione Iva dell'anno 2002 per operazioni ritenute inesistenti. 2. La CTP di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso detto avviso. 3. La decisione veniva confermata dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe. 4. Per la cassazione di detta sentenza ricorreva l'Agenzia delle Entrate. 5. La società resisteva. 6. La stessa, il 29 maggio 2019, presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018, conv. dalla 1.136/2019. 7. L'Agenzia delle Entrate, con memoria del 4 dicembre 2020, attestava che "l'istanza è risultata regolare e che la contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto". 8. In ragione di quanto precede il giudizio deve essere dichiarato estinto. 9. Le spese del giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art.6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella ca': era di consiglio d n vembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] gliere Ant a a [OSCURATO:PERSONA] oggi
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