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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 dicembre 2023

Cassazione n. 09991/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15246/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege , rappresentato e difeso dall’avvocatoSAPORITO GUGLIELMO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocatoMONTICELLI LUCA -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dagli avvocatiFERRARO MARCO e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dagli avvocatiCORBYONS GIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2613/2023 depositata il 28/12/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il16 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15246/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege , rappresentato e difeso dall’avvocatoSAPORITO GUGLIELMO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocatoMONTICELLI LUCA -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dagli avvocatiFERRARO MARCO e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dagli avvocatiCORBYONS GIOVANNI e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2613/2023 depositata il 28/12/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il16 apr
Decreto Cassazione n. 09991/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris