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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32113/2026

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dice delle indagini preliminari delTribunale di Romavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

All’esito dell’udienza del 8 aprile 2026, fissata ai sensi dell’art. 458, comma2, cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Romarigettava la richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all’esame di alcunitestimoni, formulata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], e disponeva per lui il giudizioimmediato con la restituzione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari per lanuova fissazione dell’udienza dibattimentale.

Dopo la lettura dell’ordinanza, ildifensore dell’imputato rappresentava di volere procedere con giudizio abbreviatonon condizionato.

Ma il [OSCURATO:PERSONA], su concorde parere del pubblico ministero,dichiarava inammissibile quest’ultima richiesta, ritenendola tardiva in quanto nonindicata precedentemente.2.

Avverso la predetta ordinanza con la quale è stata dichiarata inammissibilela richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, avanzata nell’interesse diPallini [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, mediante ilproprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che si sintetizza diseguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., con il quale deduceabnormità strutturale e funzionale dell’ordinanza impugnata per la violazione delmodello legale previsto per l’accesso al giudizio abbreviato semplice, e violazionedi legge per inosservanza degli artt. 438, commi 5 e 5-bis, e 458, commi 1, 2-bis,e 2-ter cod. proc. pen.La disciplina di accesso al giudizio abbreviato a seguito di emissione deldecreto di giudizio immediato è stata novellata dal d. lgs. n. 150 del 2022.Attualmente, ai sensi dell’art. 458, comma 2-bis, cod. proc. pen. èespressamente previsto che nell’udienza fissata per valutare la richiesta di ritoabbreviato condizionato, in caso di diniego, l’imputato può proporre istanza di ritoabbreviato non condizionato o altre domande di definizione anticipata.L’intervento del legislatore ha formalizzato ciò che già si ricavava in viainterpretativa dal sistema previgente, avendo la giurisprudenza di legittimitàammesso la possibilità di proporre richiesta di giudizio abbreviato noncondizionato, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, allastessa udienza fissata ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., trattandosidi modalità differenziate del medesimo rito, che possono essere esplicitate nellastessa udienza.Non è prevista, dunque, la necessaria presentazione congiunta della richiesta,principale e subordinata, sicché l’ordinanza che rigetta la richiesta di giudizioabbreviato non condizionato, che si pone in termini di vero e proprio dirittopotestativo dell’imputato, è affetta ad abnormità strutturale, in quanto emessa inun contesto non sussumibile nelle ipotesi tipizzate dall’ordinamento, introducendoun vaglio di ammissibilità della richiesta non previsto, ma anche funzionale, inquanto l’atto determina, con la regressione procedimentale al [OSCURATO:PERSONA] delleindagini preliminari affinché fissi la nuova udienza dibattimentale, una stasiparadossale, dovendo quel [OSCURATO:PERSONA] provvedere alla emissione di un nuovo decretodi giudizio immediato, venendo così a determinarsi un circolo viziosopotenzialmente inestricabile.3.

Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmessorequisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigraferiportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato.2.

È opportuna una breve sintesi della vicenda, per come emerge dagli atti,consultabili, trattandosi di questione processuale.Dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato formulavatempestiva richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame di alcunitestimoni.abbreviato, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari la rigettava, su concorde pareredel pubblico ministero, e disponeva per il [OSCURATO:PERSONA] il giudizio immediato con larestituzione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari per la nuova fissazionedell’udienza dibattimentale.Subito dopo, il difensore dell’imputato chiedeva che fosse messo a verbaleche dopo la decisione del [OSCURATO:PERSONA] intendeva procedere con abbreviato semplice.Il pubblico ministero chiedeva il rigetto della richiesta in quanto inammissibilenon essendo stata effettuata unitamente alla richiesta dell’abbreviato condizionatoe prima della decisione del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], considerato che la richiesta era tardiva e che non era stata indicataprecedentemente, la dichiarava inammissibile.Di seguito il difensore del [OSCURATO:PERSONA], in data 21 aprile 2026, chiedeva al Giudiceper le indagini preliminari che il processo a carico dell’imputato fosse definito insede camerale dinanzi al medesimo [OSCURATO:PERSONA] con il rito abbreviato incondizionato,reputando la nullità dell’ordinanza emessa all’udienza del 8 aprile 2026.Con ordinanza del 23 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, visti gliartt. 458, comma 2-ter, e 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., dichiaravainammissibile l’istanza salvo l’esito del ricorso per cassazione, che, nel frattempo,era stato presentato sempre in data 21 aprile 2026.3.

Così ricostruita la vicenda processuale, il tema posto con il ricorso attieneall’asserita abnormità dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’istanza digiudizio abbreviato non condizionato avanzata nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] dal suodifensore all’udienza del 8 aprile 2026.Come è noto, questa Corte a Sezioni Unite ha, da tempo, chiarito la nozionedi atto abnorme, stabilendo che è affetto da abnormità non solo il provvedimentoche, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'interoordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astrattomanifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delleipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'attoprocessuale può riguardare, di conseguenza, tanto il profilo strutturale, allorchél'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della leggeprocessuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistemanormativo, determini la stasi del processo (Sez.

U, n. 26 del 24.11.1999 - dep.2000, Rv. 215094; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 2008, Rv. 238240).Ritiene il collegio che non emerga, nel caso in esame, alcun profilo diabnormità dell’ordinanza impugnata per le ragioni di seguito esposte.4.

L’art. 458 cod. proc. pen. disciplina le modalità attraverso le qualil’imputato può formulare la richiesta di giudizio abbreviato dopo avere ricevuto lanotifica del decreto di giudizio immediato.In particolare, il comma 2 del citato art. 458, come da ultimo modificatodall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del d. lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che ilgiudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per lavalutazione della richiesta di giudizio abbreviato.L’art. 458, comma 2-bis, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 27, comma1, lett. b), n. 2), d. lgs. n. 150 del 2022, prevede che se il giudice rigetta larichiesta di giudizio abbreviato di cui all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.,l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’art.438, comma 1, codice di rito, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. e la sospensione del procedimento con messa alla prova.Questa norma dà attuazione alla delega prevista dall’art. 1, comma 10, lett.c), n. 1), della legge n. 134 del 2021, consentendo quindi la più rapida definizionedel giudizio, ammettendo che l’imputato, nella stessa udienza camerale fissata pervalutare la sua richiesta di giudizio abbreviato condizionato, possa proporre altrerichieste di accesso a riti alternativi (abbreviato c.d.

“secco”, patteggiamento,sospensione del procedimento con messa alla prova) in caso di rigetto della prima.Se non è accolta alcuna richiesta, il giudice rimette le parti al giudice deldibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti orappresentate (comma 2-ter dell’art. 458 cod. proc. pen., come inserito dal giàcitato art. 27, comma 1, lett. b), n. 2) del d. lgs. n. 150 del 2022).Le disposizioni in esame si pongono sulla scia della giurisprudenza dilegittimità sviluppatasi in precedenza, a mente della quale in tema di procedimentoper giudizio immediato, qualora l'imputato avesse tempestivamente richiesto ilgiudizio abbreviato condizionato e l'istanza fosse stata rigettata dal [OSCURATO:PERSONA] delleindagini preliminari, la successiva richiesta di giudizio abbreviato semplice o noncondizionato formulata all'udienza fissata, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod.proc. pen., non poteva considerarsi tardiva, in quanto il giudizio abbreviatocondizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano nongià due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo digiudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza (Sez. 3, n.6784 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 266271-01; in senso conforme da ultimoSez. 3, n. 29332 del 07/03/2024, Rv. 286638-01).5.

Dunque, secondo la sequenza procedimentale fissata dalle norme sopraindicate, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, formulatasecondo le modalità previste dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., l’imputatoha comunque diritto di formulare altre richieste di rito alternativo nella medesimaudienza e, solo ove non fosse stata formulata alcuna richiesta o ove non fossestata accolta altra richiesta, il giudice può rimettere le parti dinanzi al giudice deldibattimento comunicando direttamente in udienza alle parti presenti o legalmenterappresentate la data.La questione che pone il ricorso, come detto, riguarda l’eventuale abnormitàdell’ordinanza con la quale è stata rigettata o dichiarata inammissibile la richiestadi giudizio abbreviato non condizionato formulata, all’udienza prevista dall’art.458, comma 2, cod. proc. pen., dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviatocondizionato, considerato che, come ritenuto ancora di recente da questa Corte, ilrigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, che è espressionedi un diritto potestativo, è atto abnorme sotto il profilo strutturale, ponendosi fuoridal sistema, e funzionale, perché determina stasi processuale (v. da ultimo Sez.2, n. 856 del 09/12/2025, dep. 2026, non mass.; in precedenza, fra le piùsignificative, Sez. 1, n. 43415 del 07/10/2004, Rv. 230057-01 e Sez. 4, n. 32893del 11/11/2020, Rv. 280073-01).6.

Ritiene il collegio che questo orientamento debba essere rivisto, in quanto,come detto, è da escludere la prospettata abnormità dell’ordinanza che dichiarainammissibile o rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.Invero, come già indicato, il comma 2 dell’art. 458 cod. proc. pen. è statomodificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del d. lgs. n. 150 del 2022.In particolare, fra le varie modifiche, è stato aggiunto al terzo periodo ilrichiamo, fra le varie disposizioni, anche all’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.,norma che si osserva in quanto applicabile.Quest’ultima norma, nella prima parte, stabilisce che, qualora la richiesta digiudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiaratainammissibile ai sensi del comma 1-bis dell’art. 438 cod. proc. pen. (perché ildelitto era originariamente punito con l’ergastolo), il giudice, se all’esito deldibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato,applica la riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.L’art. 24, comma 1, lett. a), n. 3), d. lgs. n. 150 del 2022 ha poi aggiunto alcitato comma 6-ter dell’art. 438 codice di rito questo periodo: “in ogni altro casoin cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia statadichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta primadell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione diinammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato”.7.

Dalla relazione illustrativa della riforma c.d.

Cartabia emerge con chiarezzal’intenzione del legislatore di allineare, attraverso le riportate modifiche, ladisciplina codicistica al disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 169del 2003, che, come è noto, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.438, comma 6, dell’art. 458, comma 2, e dell’art. 464, comma 1, secondo periodo,del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano che, in caso dirigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazioneprobatoria, l’imputato potesse rinnovare la richiesta prima della dichiarazione diapertura del dibattimento di primo grado e il giudice potesse disporre il giudizioabbreviato.Si legge, infatti (v. pag. 300 della citata relazione illustrativa): “al comma 5dell’art. 438 c.p.p. la modifica proposta recepisce il criterio prognostico erelazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplementoprobatorio richiesto in abbreviato con l’istruzione dibattimentale da svolgersi indibattimento.

Al comma 6-ter il nuovo secondo periodo disciplina in modo esplicitola possibilità di rinnovo, in limine al dibattimento, della richiesta di abbreviatoillegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti diinammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p., nel caso didelitti puniti con l’ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6-ter), in modo da consentire la massima deflazione.

In entrambi i casi si è tenutoconto del precedente giurisprudenziale rappresentato da Cass. pen., sez. un., 27-10-2004, n. 44711, Wajib e si è allineato il dato normativo al meccanismo disindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n.169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima delladichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettatadal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a unaintegrazione probatoria.

Per coerenza sistematica, analogo e consequenzialeallineamento si propone per l’art. 458, comma 2, c.p.p.

Anche in questo caso,infatti, si tratta di disposizione su cui era intervenuta la declaratoria diincostituzionalità della Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 169 del 2003e che, tuttavia, era stata formalmente “sostituita” dall’ art. 1, comma 47, della L.23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l’intervento additivo della Cortecostituzionale.

Si intende offrire, in tal senso, una soluzione “maggiormentefunzionale a garantire la certezza del diritto”, raccogliendo una esortazionecontenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127/2021 (“3.2.- Entrambele disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto dimodifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamenteincorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corteai testi originari.

Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di taliaddizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto,in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processopenale, si deve escludere - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo -che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all'art.438, comma 6, quanto all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.”)”.A pag. 303 si legge ancora: “i criteri di delega sono intesi a favorire latrasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflativo.

A talfine si intende rendere obbligatoria (“il giudice fissa in ogni caso…”), a richiestadell’imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anchea fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l’imputato possa — in quelmomento — presentare richieste ulteriori, sempre nell’ottica di definire ilprocedimento.

Si disciplina da ultimo l’eventualità che le richieste di rito alternativonon vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento.[…] Quanto alla modifica dell’art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolatocon il richiamo anche al comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p.), si tratta di allineamentoalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato attonell’illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato”.8.

Secondo un orientamento giurisprudenziale (v.

Sez. 4, n. 14807 del05/03/2025, non mass.), che questa Corte non condivide, la modifica normativariguarderebbe solo la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, poiché il ritoabbreviato semplice andrebbe richiesto improrogabilmente entro l’udienzapreliminare (ovvero entro l’udienza ex art. 458, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.).In senso contrario, si osserva che la disposizione, per la sua ampiezza (ilriferimento ad “ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia statadichiarata inammissibile o rigettata”), non può ritenersi circoscritta al casodell’inammissibilità o del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.Invero, non emerge alcuna ragione per escludere che nell’ampia previsionenormativa, che legittima l’imputato alla riproposizione della richiesta dinanzi algiudice del dibattimento, non vi rientri anche il caso della dichiarazione diinammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato,tenuto conto che il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviatosemplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, mamodalità differenziate del medesimo tipo di giudizio.9.

Conferma di ciò si trae, oltre che dal testo normativo, da quanto affermatodalle Sezioni Unite Frija (Sez.

U, n. 20214 del 27/03/2014, Rv. 259078-01), che,in un caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata in udienzapreliminare ed era stata dichiarata intempestiva in base ad un'erratainterpretazione del termine preclusivo, hanno affermato che il rigetto o ladichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato nonsubordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente,pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di unariduzione premiale della pena.

Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbiavanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura deldibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio.In particolare, le Sezioni Unite, dopo avere notato la lacuna circa i rimedi chel'ordinamento avrebbe dovuto apprestare all'imputato a fronte dell'ordinanzanegativa del giudice, se ingiustificata o illegittima, pur essendo la stessa idonea apregiudicare non solo l'accesso al rito alternativo ma anche l'aspettativa di unariduzione premiale della pena, lacuna che era stata superata, con specificoriferimento all'abbreviato condizionato, attraverso l’intervento additivo della Cortecostituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, cui aveva fatto seguito la già citatasentenza delle Sezioni Unite Wajib, che ha riconosciuto all'imputato il diritto al"recupero" della riduzione di pena anche quando, all'esito del dibattimento o neisuccessivi gradi di giudizio, si riconosca che il diniego al rito era stato ingiustificato,hanno ritenuto che un analogo meccanismo di recupero dello sconto di penapotesse valere per il caso dell'abbreviato puro, stante l'analogia della situazionesostanziale che viene in rilievo e la minor complessità del vaglio di ammissibilitàrimesso al giudice che riguarda solo la valutazione dei presupposti formali dilegittimazione e tempestività della domanda.10.

In altra pronuncia di questa Corte si è, conseguenzialmente, affermatoche non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare respingala richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, potendo l'imputato riformularel'istanza nella sede propria del giudizio, ma è tuttavia configurabile una nullitàgenerale "a regime intermedio", non più deducibile ove la richiesta non vengariproposta prima dell'apertura del dibattimento (sez. 5, n. 14050 del 12/03/2021,Rv. 280868-01).Invero, superato, sulla base delle argomentazioni delle Sezioni Unite Frija, ilrimedio restitutorio mediante regressione che la giurisprudenza di legittimitàaveva delineato, si è osservato che la conseguenza è che la categoriadell'abnormità, sotto tale profilo, non s'appalesa più pertinente in quanto, a frontedell'illegittimo diniego del giudice, sarà il giudice del dibattimento ad ammettere edefinire il giudizio a prova contratta, in piena coerenza con il principio di durataragionevole del processo.11.

Più di recente, questa Corte, in altra pronuncia (v.

Sez. 5, n. 42163 del29/10/2024, non mass.), dovendo valutare la sollecitazione difensiva circal’eventuale prescrizione del reato e, quindi, se la richiesta difensiva di rinvio peril provvedimento che aveva rigettato la richiesta di abbreviato non condizionatocomportasse sospensione del termine di prescrizione, ha affermato che, “a seguitodelle sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2002 e n. 169 del 2003,l'imputato può sindacare — oggi anche per la previsione dell'art. 438 comma 6-ter cod. proc. pen. — il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dell'ordinanzadel G.u.p., rinnovando la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento in viapreliminare.

Difatti, le Sez.

U, n. 20214 del 27/03/2014 Ud.

Frija, Rv. 259078 -01 hanno chiarito che il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiestadi giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberatiillegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la suaaspettativa di una riduzione premiale della pena.

Ne consegue il dirittodell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima delladichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorioall'esito del giudizio.

Ne consegue che l'imputata doveva, come ha fattosuccessivamente al rinvio, rinnovare l'istanza di accesso al rito abbreviato dinanzial [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento e, per l'esercizio di tale diritto potestativo, non eranecessario attendere la decisione della Corte di legittimità sul ricorso perabnormità avverso l'ordinanza di rigetto”.12.

Questo approdo della giurisprudenza di legittimità trova attualmentesignificativo riscontro proprio nell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.,richiamato dall’art. 458, comma 2, stesso codice, che, in maniera generalizzata,consente all’imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviatoillegittimamente o ingiustamente dichiarata inammissibile o rigettata dal giudicedell’udienza preliminare o dal giudice delle indagini preliminari al giudice deldibattimento.La categoria dell’abnormità, quindi, non è più prospettabile, anche conriguardo all’illegittimo o ingiustificato provvedimento che dichiara l’inammissibilitào rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, né sotto il profilostrutturale, essendo espressamente previsto dalla norma il rimedioall’ingiustificata o illegittima reiezione della richiesta, né sotto quello funzionale,non determinandosi alcuna stasi del procedimento, che potrebbe essere definitocon il rito abbreviato dinanzi al giudice del dibattimento, funzionalmente prepostoal recupero di istanze illegittimamente o ingiustamente rigettate o dichiarateinammissibili.Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice delle indagini preliminari delTribunale di Romavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. All’esito dell’udienza del 8 aprile 2026, fissata ai sensi dell’art. 458, comma2, cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Romarigettava la richiesta di giudizio abbreviato, condizionato all’esame di alcunitestimoni, formulata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], e disponeva per lui il giudizioimmediato con la restituzione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari per lanuova fissazione dell’udienza dibattimentale. Dopo la lettura dell’ordinanza, ildifensore dell’imputato rappresentava di volere procedere con giudizio abbreviatonon condizionato. Ma il [OSCURATO:PERSONA], su concorde parere del pubblico ministero,dichiarava inammissibile quest’ultima richiesta, ritenendola tardiva in quanto nonindicata precedentemente.2. Avverso la predetta ordinanza con la quale è stata dichiarata inammissibilela richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, avanzata nell’interesse diPallini [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, mediante ilproprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che si sintetizza diseguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., con il quale deduceabnormità strutturale e funzionale dell’ordinanza impugnata per la violazione delmodello legale previsto per l’accesso al giudizio abbreviato semplice, e violazionedi legge per inosservanza degli artt. 438, commi 5 e 5-bis, e 458, commi 1, 2-bis,e 2-ter cod. proc. pen.La disciplina di accesso al giudizio abbreviato a seguito di emissione deldecreto di giudizio immediato è stata novellata dal d. lgs. n. 150 del 2022.Attualmente, ai sensi dell’art. 458, comma 2-bis, cod. proc. pen. èespressamente previsto che nell’udienza fissata per valutare la richiesta di ritoabbreviato condizionato, in caso di diniego, l’imputato può proporre istanza di ritoabbreviato non condizionato o altre domande di definizione anticipata.L’intervento del legislatore ha formalizzato ciò che già si ricavava in viainterpretativa dal sistema previgente, avendo la giurisprudenza di legittimitàammesso la possibilità di proporre richiesta di giudizio abbreviato noncondizionato, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, allastessa udienza fissata ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., trattandosidi modalità differenziate del medesimo rito, che possono essere esplicitate nellastessa udienza.Non è prevista, dunque, la necessaria presentazione congiunta della richiesta,principale e subordinata, sicché l’ordinanza che rigetta la richiesta di giudizioabbreviato non condizionato, che si pone in termini di vero e proprio dirittopotestativo dell’imputato, è affetta ad abnormità strutturale, in quanto emessa inun contesto non sussumibile nelle ipotesi tipizzate dall’ordinamento, introducendoun vaglio di ammissibilità della richiesta non previsto, ma anche funzionale, inquanto l’atto determina, con la regressione procedimentale al [OSCURATO:PERSONA] delleindagini preliminari affinché fissi la nuova udienza dibattimentale, una stasiparadossale, dovendo quel [OSCURATO:PERSONA] provvedere alla emissione di un nuovo decretodi giudizio immediato, venendo così a determinarsi un circolo viziosopotenzialmente inestricabile.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmessorequisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigraferiportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. È opportuna una breve sintesi della vicenda, per come emerge dagli atti,consultabili, trattandosi di questione processuale.Dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato formulavatempestiva richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame di alcunitestimoni.abbreviato, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari la rigettava, su concorde pareredel pubblico ministero, e disponeva per il [OSCURATO:PERSONA] il giudizio immediato con larestituzione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari per la nuova fissazionedell’udienza dibattimentale.Subito dopo, il difensore dell’imputato chiedeva che fosse messo a verbaleche dopo la decisione del [OSCURATO:PERSONA] intendeva procedere con abbreviato semplice.Il pubblico ministero chiedeva il rigetto della richiesta in quanto inammissibilenon essendo stata effettuata unitamente alla richiesta dell’abbreviato condizionatoe prima della decisione del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], considerato che la richiesta era tardiva e che non era stata indicataprecedentemente, la dichiarava inammissibile.Di seguito il difensore del [OSCURATO:PERSONA], in data 21 aprile 2026, chiedeva al Giudiceper le indagini preliminari che il processo a carico dell’imputato fosse definito insede camerale dinanzi al medesimo [OSCURATO:PERSONA] con il rito abbreviato incondizionato,reputando la nullità dell’ordinanza emessa all’udienza del 8 aprile 2026.Con ordinanza del 23 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, visti gliartt. 458, comma 2-ter, e 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., dichiaravainammissibile l’istanza salvo l’esito del ricorso per cassazione, che, nel frattempo,era stato presentato sempre in data 21 aprile 2026.3. Così ricostruita la vicenda processuale, il tema posto con il ricorso attieneall’asserita abnormità dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’istanza digiudizio abbreviato non condizionato avanzata nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] dal suodifensore all’udienza del 8 aprile 2026.Come è noto, questa Corte a Sezioni Unite ha, da tempo, chiarito la nozionedi atto abnorme, stabilendo che è affetto da abnormità non solo il provvedimentoche, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'interoordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astrattomanifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delleipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'attoprocessuale può riguardare, di conseguenza, tanto il profilo strutturale, allorchél'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della leggeprocessuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistemanormativo, determini la stasi del processo (Sez. U, n. 26 del 24.11.1999 - dep.2000, Rv. 215094; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 2008, Rv. 238240).Ritiene il collegio che non emerga, nel caso in esame, alcun profilo diabnormità dell’ordinanza impugnata per le ragioni di seguito esposte.4. L’art. 458 cod. proc. pen. disciplina le modalità attraverso le qualil’imputato può formulare la richiesta di giudizio abbreviato dopo avere ricevuto lanotifica del decreto di giudizio immediato.In particolare, il comma 2 del citato art. 458, come da ultimo modificatodall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del d. lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che ilgiudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per lavalutazione della richiesta di giudizio abbreviato.L’art. 458, comma 2-bis, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 27, comma1, lett. b), n. 2), d. lgs. n. 150 del 2022, prevede che se il giudice rigetta larichiesta di giudizio abbreviato di cui all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.,l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’art.438, comma 1, codice di rito, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. e la sospensione del procedimento con messa alla prova.Questa norma dà attuazione alla delega prevista dall’art. 1, comma 10, lett.c), n. 1), della legge n. 134 del 2021, consentendo quindi la più rapida definizionedel giudizio, ammettendo che l’imputato, nella stessa udienza camerale fissata pervalutare la sua richiesta di giudizio abbreviato condizionato, possa proporre altrerichieste di accesso a riti alternativi (abbreviato c.d. “secco”, patteggiamento,sospensione del procedimento con messa alla prova) in caso di rigetto della prima.Se non è accolta alcuna richiesta, il giudice rimette le parti al giudice deldibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti orappresentate (comma 2-ter dell’art. 458 cod. proc. pen., come inserito dal giàcitato art. 27, comma 1, lett. b), n. 2) del d. lgs. n. 150 del 2022).Le disposizioni in esame si pongono sulla scia della giurisprudenza dilegittimità sviluppatasi in precedenza, a mente della quale in tema di procedimentoper giudizio immediato, qualora l'imputato avesse tempestivamente richiesto ilgiudizio abbreviato condizionato e l'istanza fosse stata rigettata dal [OSCURATO:PERSONA] delleindagini preliminari, la successiva richiesta di giudizio abbreviato semplice o noncondizionato formulata all'udienza fissata, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod.proc. pen., non poteva considerarsi tardiva, in quanto il giudizio abbreviatocondizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano nongià due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo digiudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza (Sez. 3, n.6784 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 266271-01; in senso conforme da ultimoSez. 3, n. 29332 del 07/03/2024, Rv. 286638-01).5. Dunque, secondo la sequenza procedimentale fissata dalle norme sopraindicate, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, formulatasecondo le modalità previste dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., l’imputatoha comunque diritto di formulare altre richieste di rito alternativo nella medesimaudienza e, solo ove non fosse stata formulata alcuna richiesta o ove non fossestata accolta altra richiesta, il giudice può rimettere le parti dinanzi al giudice deldibattimento comunicando direttamente in udienza alle parti presenti o legalmenterappresentate la data.La questione che pone il ricorso, come detto, riguarda l’eventuale abnormitàdell’ordinanza con la quale è stata rigettata o dichiarata inammissibile la richiestadi giudizio abbreviato non condizionato formulata, all’udienza prevista dall’art.458, comma 2, cod. proc. pen., dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviatocondizionato, considerato che, come ritenuto ancora di recente da questa Corte, ilrigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, che è espressionedi un diritto potestativo, è atto abnorme sotto il profilo strutturale, ponendosi fuoridal sistema, e funzionale, perché determina stasi processuale (v. da ultimo Sez.2, n. 856 del 09/12/2025, dep. 2026, non mass.; in precedenza, fra le piùsignificative, Sez. 1, n. 43415 del 07/10/2004, Rv. 230057-01 e Sez. 4, n. 32893del 11/11/2020, Rv. 280073-01).6. Ritiene il collegio che questo orientamento debba essere rivisto, in quanto,come detto, è da escludere la prospettata abnormità dell’ordinanza che dichiarainammissibile o rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.Invero, come già indicato, il comma 2 dell’art. 458 cod. proc. pen. è statomodificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del d. lgs. n. 150 del 2022.In particolare, fra le varie modifiche, è stato aggiunto al terzo periodo ilrichiamo, fra le varie disposizioni, anche all’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.,norma che si osserva in quanto applicabile.Quest’ultima norma, nella prima parte, stabilisce che, qualora la richiesta digiudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiaratainammissibile ai sensi del comma 1-bis dell’art. 438 cod. proc. pen. (perché ildelitto era originariamente punito con l’ergastolo), il giudice, se all’esito deldibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato,applica la riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.L’art. 24, comma 1, lett. a), n. 3), d. lgs. n. 150 del 2022 ha poi aggiunto alcitato comma 6-ter dell’art. 438 codice di rito questo periodo: “in ogni altro casoin cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia statadichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta primadell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione diinammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato”.7. Dalla relazione illustrativa della riforma c.d. Cartabia emerge con chiarezzal’intenzione del legislatore di allineare, attraverso le riportate modifiche, ladisciplina codicistica al disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 169del 2003, che, come è noto, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.438, comma 6, dell’art. 458, comma 2, e dell’art. 464, comma 1, secondo periodo,del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano che, in caso dirigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazioneprobatoria, l’imputato potesse rinnovare la richiesta prima della dichiarazione diapertura del dibattimento di primo grado e il giudice potesse disporre il giudizioabbreviato.Si legge, infatti (v. pag. 300 della citata relazione illustrativa): “al comma 5dell’art. 438 c.p.p. la modifica proposta recepisce il criterio prognostico erelazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplementoprobatorio richiesto in abbreviato con l’istruzione dibattimentale da svolgersi indibattimento. Al comma 6-ter il nuovo secondo periodo disciplina in modo esplicitola possibilità di rinnovo, in limine al dibattimento, della richiesta di abbreviatoillegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti diinammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p., nel caso didelitti puniti con l’ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6-ter), in modo da consentire la massima deflazione. In entrambi i casi si è tenutoconto del precedente giurisprudenziale rappresentato da Cass. pen., sez. un., 27-10-2004, n. 44711, Wajib e si è allineato il dato normativo al meccanismo disindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n.169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima delladichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettatadal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a unaintegrazione probatoria. Per coerenza sistematica, analogo e consequenzialeallineamento si propone per l’art. 458, comma 2, c.p.p. Anche in questo caso,infatti, si tratta di disposizione su cui era intervenuta la declaratoria diincostituzionalità della Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 169 del 2003e che, tuttavia, era stata formalmente “sostituita” dall’ art. 1, comma 47, della L.23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l’intervento additivo della Cortecostituzionale. Si intende offrire, in tal senso, una soluzione “maggiormentefunzionale a garantire la certezza del diritto”, raccogliendo una esortazionecontenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127/2021 (“3.2.- Entrambele disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto dimodifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamenteincorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corteai testi originari. Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di taliaddizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto,in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processopenale, si deve escludere - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo -che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all'art.438, comma 6, quanto all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.”)”.A pag. 303 si legge ancora: “i criteri di delega sono intesi a favorire latrasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflativo. A talfine si intende rendere obbligatoria (“il giudice fissa in ogni caso…”), a richiestadell’imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anchea fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l’imputato possa — in quelmomento — presentare richieste ulteriori, sempre nell’ottica di definire ilprocedimento. Si disciplina da ultimo l’eventualità che le richieste di rito alternativonon vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento.[…] Quanto alla modifica dell’art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolatocon il richiamo anche al comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p.), si tratta di allineamentoalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato attonell’illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato”.8. Secondo un orientamento giurisprudenziale (v. Sez. 4, n. 14807 del05/03/2025, non mass.), che questa Corte non condivide, la modifica normativariguarderebbe solo la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, poiché il ritoabbreviato semplice andrebbe richiesto improrogabilmente entro l’udienzapreliminare (ovvero entro l’udienza ex art. 458, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.).In senso contrario, si osserva che la disposizione, per la sua ampiezza (ilriferimento ad “ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia statadichiarata inammissibile o rigettata”), non può ritenersi circoscritta al casodell’inammissibilità o del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.Invero, non emerge alcuna ragione per escludere che nell’ampia previsionenormativa, che legittima l’imputato alla riproposizione della richiesta dinanzi algiudice del dibattimento, non vi rientri anche il caso della dichiarazione diinammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato,tenuto conto che il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviatosemplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, mamodalità differenziate del medesimo tipo di giudizio.9. Conferma di ciò si trae, oltre che dal testo normativo, da quanto affermatodalle Sezioni Unite Frija (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Rv. 259078-01), che,in un caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata in udienzapreliminare ed era stata dichiarata intempestiva in base ad un'erratainterpretazione del termine preclusivo, hanno affermato che il rigetto o ladichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato nonsubordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente,pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di unariduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbiavanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura deldibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio.In particolare, le Sezioni Unite, dopo avere notato la lacuna circa i rimedi chel'ordinamento avrebbe dovuto apprestare all'imputato a fronte dell'ordinanzanegativa del giudice, se ingiustificata o illegittima, pur essendo la stessa idonea apregiudicare non solo l'accesso al rito alternativo ma anche l'aspettativa di unariduzione premiale della pena, lacuna che era stata superata, con specificoriferimento all'abbreviato condizionato, attraverso l’intervento additivo della Cortecostituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, cui aveva fatto seguito la già citatasentenza delle Sezioni Unite Wajib, che ha riconosciuto all'imputato il diritto al"recupero" della riduzione di pena anche quando, all'esito del dibattimento o neisuccessivi gradi di giudizio, si riconosca che il diniego al rito era stato ingiustificato,hanno ritenuto che un analogo meccanismo di recupero dello sconto di penapotesse valere per il caso dell'abbreviato puro, stante l'analogia della situazionesostanziale che viene in rilievo e la minor complessità del vaglio di ammissibilitàrimesso al giudice che riguarda solo la valutazione dei presupposti formali dilegittimazione e tempestività della domanda.10. In altra pronuncia di questa Corte si è, conseguenzialmente, affermatoche non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare respingala richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, potendo l'imputato riformularel'istanza nella sede propria del giudizio, ma è tuttavia configurabile una nullitàgenerale "a regime intermedio", non più deducibile ove la richiesta non vengariproposta prima dell'apertura del dibattimento (sez. 5, n. 14050 del 12/03/2021,Rv. 280868-01).Invero, superato, sulla base delle argomentazioni delle Sezioni Unite Frija, ilrimedio restitutorio mediante regressione che la giurisprudenza di legittimitàaveva delineato, si è osservato che la conseguenza è che la categoriadell'abnormità, sotto tale profilo, non s'appalesa più pertinente in quanto, a frontedell'illegittimo diniego del giudice, sarà il giudice del dibattimento ad ammettere edefinire il giudizio a prova contratta, in piena coerenza con il principio di durataragionevole del processo.11. Più di recente, questa Corte, in altra pronuncia (v. Sez. 5, n. 42163 del29/10/2024, non mass.), dovendo valutare la sollecitazione difensiva circal’eventuale prescrizione del reato e, quindi, se la richiesta difensiva di rinvio peril provvedimento che aveva rigettato la richiesta di abbreviato non condizionatocomportasse sospensione del termine di prescrizione, ha affermato che, “a seguitodelle sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2002 e n. 169 del 2003,l'imputato può sindacare — oggi anche per la previsione dell'art. 438 comma 6-ter cod. proc. pen. — il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dell'ordinanzadel G.u.p., rinnovando la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento in viapreliminare. Difatti, le Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014 Ud. Frija, Rv. 259078 -01 hanno chiarito che il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiestadi giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberatiillegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la suaaspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il dirittodell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima delladichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorioall'esito del giudizio. Ne consegue che l'imputata doveva, come ha fattosuccessivamente al rinvio, rinnovare l'istanza di accesso al rito abbreviato dinanzial [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento e, per l'esercizio di tale diritto potestativo, non eranecessario attendere la decisione della Corte di legittimità sul ricorso perabnormità avverso l'ordinanza di rigetto”.12. Questo approdo della giurisprudenza di legittimità trova attualmentesignificativo riscontro proprio nell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.,richiamato dall’art. 458, comma 2, stesso codice, che, in maniera generalizzata,consente all’imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviatoillegittimamente o ingiustamente dichiarata inammissibile o rigettata dal giudicedell’udienza preliminare o dal giudice delle indagini preliminari al giudice deldibattimento.La categoria dell’abnormità, quindi, non è più prospettabile, anche conriguardo all’illegittimo o ingiustificato provvedimento che dichiara l’inammissibilitào rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, né sotto il profilostrutturale, essendo espressamente previsto dalla norma il rimedioall’ingiustificata o illegittima reiezione della richiesta, né sotto quello funzionale,non determinandosi alcuna stasi del procedimento, che potrebbe essere definitocon il rito abbreviato dinanzi al giudice del dibattimento, funzionalmente prepostoal recupero di istanze illegittimamente o ingiustamente rigettate o dichiarateinammissibili.Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32113/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris