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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06370/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato tentato e continuato.

2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto gli imputati, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'identificazione dell'Ombini e della Lanza quali autori dei fatti, alla mancata derubricazione degli stessi nel meno grave reato di danneggiamento, alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo già precisato la sentenza impugnata come l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. già sia stata esclusa dal giudice di primo grado.

I restanti motivi sono invece privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Rom 12/1/2022 ti,,TO N C; LLEMA _____ _ 2022,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato tentato e continuato. 2. Propongono ricorso per cassazione con unico atto gli imputati, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'identificazione dell'Ombini e della Lanza quali autori dei fatti, alla mancata derubricazione degli stessi nel meno grave reato di danneggiamento, alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo già precisato la sentenza impugnata come l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. già sia stata esclusa dal giudice di primo grado. I restanti motivi sono invece privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 12/1/2022 ti,,TO N C; LLEMA _____ _ 2022,
Sentenza Cassazione n. 06370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris