CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (026R376) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/09/2025, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione impugnata che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Verona il 10/09/2020; [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso si enunciano generiche doglianze sull'omessa motivazione della commisurazione della pena e sull'errata qualificazione giuridica della condotta, senza esplicitare in quali passaggi argomentativi si evidenzino vizi o lacune; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M