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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 09686/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16242-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettoree legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1655/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2017 R.G.N. 1553/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 20 novembre 2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.16242/2018 Cron.

Rep.

Ud.07/03/2024 CC [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto in per aver l’istante rivestito il ruolo di “collaboratore esperto linguistico” o, in subordine, la declaratoria della costituzione tra le parti di quel rapporto per effetto di conversione stante l’illegittima apposizione del termine ai successivi contratti conclusi tra le parti o, in ulteriore subordine, la condanna dell’Università al risarcimento del danno ex art.. 36d.lgs. n. 165/2001 commisurato a cinque mensilità di retribuzione per ciascun anno lavorativo (dal 2003) o alla diversa somma ritenuta di giustizia; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver l’istante prestato servizio non come “collaboratore esperto linguistico” ma come “lettore di scambio”, dovendosi pertanto escludere l’assoggettamento alla disciplina privatistica del rapporto inter partes, da qualificarsi, viceversa, di impiego pubblico, da qui derivando l’infondatezza delle ragioni di illegittimità conseguenti all’apposizione del termine fondate sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, ferma restando l’inapplicabilità dell’istituto della conversione l’infondatezza dell’affermata violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 99/70/CE, inapplicabile alla figura dei lettori di scambio, la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo l’abrogazione della l. n. 62/1967, dalla cui impugnazione l’istante era, peraltro, decaduta, fatta eccezione per l’ultimo, con conseguente inconfigurabilità dell’abuso nella successione dei contratti a termine, la legittimità dell’esclusione dal concorso bandito dall’Università riguardante la figura professionale del “collaboratore esperto linguistico”.; - che per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 TFUE imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata in contrasto con il principio di non discriminazione sancito in sede comunitaria, alla cui stregua avrebbe dovuto disattendere l’orientamento di questa Corte e disporre la conversione a tempo indeterminato del rapporto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 236/1995 in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 368/2001 e dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento circa l’aver la ricorrente stessa proseguito il rapporto, pur dopo l’abrogazione della legge n. 62/1967, nella posizione di lettore di scambio di natura pubblicistica, assumendo di aver concluso contratti a tempo determinato qualificati di diritto privato soggetti alla disciplina relativa, alla cui stregua emerge, per il carattere non temporaneo dell’esigenza e per le modalità concrete di svolgimento del rapporto, l’illegittimità dell’apposizione del termine; - che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 183/2010 è prospettata in relazione all’essersi il rapporto sviluppato senza soluzione di continuità atteso che ciascuno dei contratti a termine sulla base dei quali il rapporto si è svolto è stato rinnovato prima della scadenza del termine fino al mancato rinnovo dell’ultimo, la cui impugnazione finisce per riguardare l’intero rapporto, estendendosi ai precedenti contratti rispetto ai quali non è configurabile alcuna decadenza; - che il primo motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale correttamente dato rilievo alla tipologia di servizio prestato dalla ricorrente quale “lettore di scambio” e non quale “collaboratore esperto linguistico”, dato accertato senza che a riguardo la ricorrente abbia sollevato alcuna censura e sancito la rilevanza , ai fini del regime applicabile, della natura pubblicistica del rapporto, tale da escludere l’apprezzamento delle dedotte ragioni di illegittimità dell’apposizione del termine fondata sulla disciplina privatistica di cui al d.lgs. n. 368/2001; - che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo, non dando conto la ricorrente della riferibilità dei contratti a termine sottoscritti dopo l’intervenuta abrogazione della l. n. 62/1967 al diverso ruolo di “collaboratore esperto linguistico” soggetto alla disciplina privatistica, così da risultare la censura inidonea ad inficiare l’accertamento cui la Corte territoriale approda in ordine alla prosecuzione del rapporto di natura pubblicistica di “lettore di scambio”; - che parimenti inammissibile risulta il terzo motivo essendo la censura riferita ad un pronunciamento reso dalla Corte territoriale che, in quanto relativo ad una qualificazione giuridica della fattispecie in principio disconosciuta ed assunta quale mera ipotesi, si risolve in un mero obiter dictum; - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese, dovendo ritenersi il controricorso inammissibile per difetto di procura, essendo stato il mandato conferito dal Rettore e non come dovuto dal Consiglio di Amministrazione dell’Università(vedi, per tutte: Cass.

SU 20 ottobre 2017, n. 24876); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16242-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettoree legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1655/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2017 R.G.N. 1553/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 20 novembre 2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.16242/2018 Cron. Rep. Ud.07/03/2024 CC [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto in per aver l’istante rivestito il ruolo di “collaboratore esperto linguistico” o, in subordine, la declaratoria della costituzione tra le parti di quel rapporto per effetto di conversione stante l’illegittima apposizione del termine ai successivi contratti conclusi tra le parti o, in ulteriore subordine, la condanna dell’Università al risarcimento del danno ex art.. 36d.lgs. n. 165/2001 commisurato a cinque mensilità di retribuzione per ciascun anno lavorativo (dal 2003) o alla diversa somma ritenuta di giustizia; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver l’istante prestato servizio non come “collaboratore esperto linguistico” ma come “lettore di scambio”, dovendosi pertanto escludere l’assoggettamento alla disciplina privatistica del rapporto inter partes, da qualificarsi, viceversa, di impiego pubblico, da qui derivando l’infondatezza delle ragioni di illegittimità conseguenti all’apposizione del termine fondate sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, ferma restando l’inapplicabilità dell’istituto della conversione l’infondatezza dell’affermata violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 99/70/CE, inapplicabile alla figura dei lettori di scambio, la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo l’abrogazione della l. n. 62/1967, dalla cui impugnazione l’istante era, peraltro, decaduta, fatta eccezione per l’ultimo, con conseguente inconfigurabilità dell’abuso nella successione dei contratti a termine, la legittimità dell’esclusione dal concorso bandito dall’Università riguardante la figura professionale del “collaboratore esperto linguistico”.; - che per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 TFUE imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata in contrasto con il principio di non discriminazione sancito in sede comunitaria, alla cui stregua avrebbe dovuto disattendere l’orientamento di questa Corte e disporre la conversione a tempo indeterminato del rapporto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 236/1995 in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 368/2001 e dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento circa l’aver la ricorrente stessa proseguito il rapporto, pur dopo l’abrogazione della legge n. 62/1967, nella posizione di lettore di scambio di natura pubblicistica, assumendo di aver concluso contratti a tempo determinato qualificati di diritto privato soggetti alla disciplina relativa, alla cui stregua emerge, per il carattere non temporaneo dell’esigenza e per le modalità concrete di svolgimento del rapporto, l’illegittimità dell’apposizione del termine; - che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 183/2010 è prospettata in relazione all’essersi il rapporto sviluppato senza soluzione di continuità atteso che ciascuno dei contratti a termine sulla base dei quali il rapporto si è svolto è stato rinnovato prima della scadenza del termine fino al mancato rinnovo dell’ultimo, la cui impugnazione finisce per riguardare l’intero rapporto, estendendosi ai precedenti contratti rispetto ai quali non è configurabile alcuna decadenza; - che il primo motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale correttamente dato rilievo alla tipologia di servizio prestato dalla ricorrente quale “lettore di scambio” e non quale “collaboratore esperto linguistico”, dato accertato senza che a riguardo la ricorrente abbia sollevato alcuna censura e sancito la rilevanza , ai fini del regime applicabile, della natura pubblicistica del rapporto, tale da escludere l’apprezzamento delle dedotte ragioni di illegittimità dell’apposizione del termine fondata sulla disciplina privatistica di cui al d.lgs. n. 368/2001; - che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo, non dando conto la ricorrente della riferibilità dei contratti a termine sottoscritti dopo l’intervenuta abrogazione della l. n. 62/1967 al diverso ruolo di “collaboratore esperto linguistico” soggetto alla disciplina privatistica, così da risultare la censura inidonea ad inficiare l’accertamento cui la Corte territoriale approda in ordine alla prosecuzione del rapporto di natura pubblicistica di “lettore di scambio”; - che parimenti inammissibile risulta il terzo motivo essendo la censura riferita ad un pronunciamento reso dalla Corte territoriale che, in quanto relativo ad una qualificazione giuridica della fattispecie in principio disconosciuta ed assunta quale mera ipotesi, si risolve in un mero obiter dictum; - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese, dovendo ritenersi il controricorso inammissibile per difetto di procura, essendo stato il mandato conferito dal Rettore e non come dovuto dal Consiglio di Amministrazione dell’Università(vedi, per tutte: Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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