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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 33028/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12145/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E GIANLUCASESTINI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 315/2019 depositata il 05/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 12145sez.

S2 -ud. 27/11/2024

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanziil Tribunale di Padova proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal convenuto, era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 13.851,90oggetto della fattura numero 3 emessa dall’impresa il 29 marzo 2004 quale corrispettivo a saldo dei lavori di pavimentazione di una terrazza eseguiti su incarico delle predette opponenti.

A fondamento dell’opposizione era lamentata la presenza di difformità e vizi nell’opera di pavimentazione mai eliminati dall’impresa appaltatrice.

Le opponenti, pertanto , proponevano domanda riconvenzionale volta ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento ela condanna dello Spinello al risarcimento del danno.

2. [OSCURATO:PERSONA] costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione. 2.1 La causa veniva riunita a quellaproposta dallo Spinello nei confronti della società “Carta geometra Carlo” per il risarcimento dei danni a seguito dell’utilizzo dei materiali forniti dall’impresa per l’impermeabilizzazione della terrazza e per negare il diritto della convenuta al pagamento del prezzo dei suddetti materiali.

3. Il Tribunale di Padova accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava risolto il contratto concluso tra le opponenti e Spinello e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di lite nonché al versamento della somma di euro 344 alla società Carta.

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

Ric. 2019n. 12145sez.

S2 -ud. 27/11/2024

5. La C orte d’ A ppello di Venezia accoglieva il gravam e .

L a Corte rilevava che effettivamente il CTU aveva accertato vizi consistenti nella presenza di depositi biancastri negli interstizi delle piastrelle con nocumento dell’aspetto estetico, tuttavia, oltre ad aver ritenuto non determinabile la causa , i l medesimo consulente aveva riscontrato che lo strato di deposito superficiale sulle piastrelle,avente la caratteristica di una certa rugosità che favoriva il deposito di inerti,poteva essere eliminato attraverso un’accurata pulizia con un ottimo risultato della pavimentazione.

Egli aveva affermato, in conseguenza della segnalazione del tecnico di parte circa il permanere di macchie all’interno delle striature nonostante la pulizia, che sarebbe stato necessario effettuare del le analisi chimiche.Il CTP aveva riferito il diniego delle proprietarie non solo all’effettuazione di analisi chimiche che avrebbero richiesto un adeguato prelievo distruttivo di campioni bensì anche la collaborazione mediante indicazione del fornitore del posatore delle piastrelle dal quale ottenere dei campioni.

Infine, il consulente aveva chiaramente affermato che i prodotti utilizzati dallo Spinello non erano difettosi anche perché il risultato dell’applicazione era stato ottenuto.

La Corte precisava anche che lo strato impermeabilizzante era stato oggetto di specific o e successiv o incarico allo Spinello e non era stato effettuato durante la posa della pavimentazione.

In conclusione, vista anche la mancanza di disponibilità allo svolgimento di più approfondite indagini da parte delle opponenti appellate, non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto dovendosi tenere conto da un lato che i l consulente aveva affermato l’effettuazione Ric. 2019n. 12145sez.

S2 -ud. 27/11/2024 dell’impermeabilizzazione con prodotto risultato non difettos o e dall’altro la mancata collaborazione delle controparti all’individuazione della causa delle macchie senza neanche fornire il nome dell’impresa fornitrice delle piastrelle.

Pertanto,considerato il corrispettivo dell’opera e il costo per la pulizia finale del pavimento, in accoglimento dell’appello , le appellate dovevano essere condannate al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 10.143,25.

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: illegittimità della sentenza per avere la Corte veneta omesso di esaminare più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in particolare due episodi costituenti confessione stragiudiziale posti in essere dall’appaltatore.

L’appaltatore avrebbe riconosciuto espressamente l’esistenza dei vizi individuando quale unica soluzione per la loro rimozione il completo rifacimento della pavimentazione delle terrazze.

Tale fatto storico sarebbe stat o allegat o e provat o d alle committenti oltre ad esserepacifico tra le parti.

Il secondo fattocui si riferiscono le ricorrenti è rappresentato dallalettera che tale architetto [OSCURATO:PERSONA], appositamente incaricato dallo S pinello nell’immediatezza dei fatti , aveva inviato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fornitrice dei prodotti utilizzati per l’intervento sulle terrazze, con cui denunciava che il pavimento Ric. 2019n. 12145sez.

S2 -ud. 27/11/2024 trattato si era manifestato palesemente deturpato da una macchia dura su tutta la superficie eche l’alterazione cromatica del piano di calpestio era tale da rendere impossibile il ripristino del colore originario dell’ingresso, indicando quale unico rimedio la demolizione mediante raschiatura di tutto il pavimento con conseguente posa in opera di uno nuovo.

Anche tale fatto storico sarebbe stato allegato e provatod alle committenti oltre ad essere pacifico tra le parti.

Il terzo fatto omesso è rappresentato dalla domanda svolta dall’appaltatore nei confronti della ditta venditrice dei prodotti utilizzati per l’intervento.

La Corte veneta avrebbe preso in esame soltanto il primo dei suddetti fatti riportati e avrebbe completamente omesso di esaminare gli altri due episodi nei quali l’appaltatore aveva riconosciuto il proprioinadempimento.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza della Corte d’Appello di Venezia perché , dopo aver completamente omesso di valutare i due episodi di riconoscimento dei vizi da parte di [OSCURATO:PERSONA] aventi sostanzialmente la natura di confessione stragiudiziale,avrebbe completamente omesso ogni motivazione sul punto,in violazione dell’articolo 132, n . 4, c.p.c.

La censura è ripetitiva della precedente sotto il profilo dell’omessa motivazione.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 1655 c.c. per avere la C orte veneta erroneamente ritenuto che l’obbligazione dell’appaltatore sia un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Le committenti avevano affidato all’appaltatore il compito di eseguire interventi di ripristino della pavimentazione delle terrazze Ric. 2019n. 12145sez.

S2 -ud. 27/11/2024 del loro edificio, le quali prima dell’intervento non presentavano alcun segno di degrado e dopo l’intervento erano invece gravemente deturpate da bolle e macchie.

Secondo la Corte, il mero utilizzo di mezzi tecnici astrattamente idonei sarebbe sufficiente ad esonerare l’appaltatore da responsabilità quando anche il risultato ottenuto non rispetti affatto le regole dell’arte e all’esito dell’intervento le opere si presentino gravemente viziate.

In tal modo risulterebbe violata la norma citata in rubrica che delinea chiaramente a carico dell’appaltatore un’obbligazione di risultato non di mezzi.

Sarebbe del tutto irrilevante il fatto che le committenti non abbiano consentito l’effettuazione di prelievi di pavimentazione per eseguire analisi.

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] solo ha escluso che vi sia stato un riconoscimento dei vizi da patre dello Spinello in occasione del verbale di sopralluogo del 27 giugno allorché si è riscontrata l'esistenza di una macchiatura diffusa di colore grigio che potenzialmente poteva essere eliminata mediante una semplice pulitura, ma ha escluso in radice la sussistenza del vizio in quanto lo strato di deposito superficiale sulle piastrelle poteva essere eliminato attraverso un'accurata pulizia con un ottimo risultato della pavimentazione.

Le ricorrenti ritengono erronea la statuizione che ha negato il riconoscimento del vizio da parte della ditta appaltatrice in quanto risulterebbe l’opposto dagli stessi atti difensivi depositati dallo Spinello per affermare la responsabilità della ditta Carta.

T uttavia , né dalla sentenza nédal ricorso emergono le ragioni per le quali la Ric. 2019n. 12145sez.

S2 -ud. 27/11/2024 responsabilità della ditta Carta sia stata esclusa.

In ogni caso , l e ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7702 del 19/03/2019, Rv. 653380 - 01) .

Inoltre, deve osservarsi che la Corte non ha tenuto conto della portata indiziaria dei suddetti scritti difensivi perché a monte ha escluso la stessa sussistenza dei vizi.

Infatti,come si è detto, il CTU ha accertato che i prodotti utilizzati dall'appaltatore non erano difettosi e che il risultato è stato ottenuto in quanto lo strato di deposito superficiale sulle piastrelle poteva essere eliminato attraverso un'accurata pulizia con un ottimo risultato della pavimentazione.

Per lo stesso motivo deve affermarsi l’infondatezza della tesi del ricorrente secondo la quale la Corte d’Appello avrebbe affermato che quella dell’appaltatoreè un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

La Corte ha richiamato le conclusioni del CTU secondo cui il risultato dell’applicazione (impermeabilizzazione)è stato ottenuto e aggiunge anche che le ricorrenti non hanno consentito lo svolgimento di più approfondite indagini proprio per conservare la pavimentazione così come realizzata da terzi ed impermeabilizzata dallo Spinello dimostrando che il rifacimento non era necessario e che l'opera era ampiamente in grado di assolvere la destinazione per la quale era stata realizzata.

5. Il ricorso è rigettato.

Ric. 2019n. 12145sez.

S2 -ud. 27/11/2024

6. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12145/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E GIANLUCASESTINI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 315/2019 depositata il 05/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 12145sez. S2 -ud. 27/11/2024 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanziil Tribunale di Padova proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal convenuto, era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 13.851,90oggetto della fattura numero 3 emessa dall’impresa il 29 marzo 2004 quale corrispettivo a saldo dei lavori di pavimentazione di una terrazza eseguiti su incarico delle predette opponenti. A fondamento dell’opposizione era lamentata la presenza di difformità e vizi nell’opera di pavimentazione mai eliminati dall’impresa appaltatrice. Le opponenti, pertanto , proponevano domanda riconvenzionale volta ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento ela condanna dello Spinello al risarcimento del danno. 2. [OSCURATO:PERSONA] costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’opposizione. 2.1 La causa veniva riunita a quellaproposta dallo Spinello nei confronti della società “Carta geometra Carlo” per il risarcimento dei danni a seguito dell’utilizzo dei materiali forniti dall’impresa per l’impermeabilizzazione della terrazza e per negare il diritto della convenuta al pagamento del prezzo dei suddetti materiali. 3. Il Tribunale di Padova accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava risolto il contratto concluso tra le opponenti e Spinello e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di lite nonché al versamento della somma di euro 344 alla società Carta. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2019n. 12145sez. S2 -ud. 27/11/2024 5. La C orte d’ A ppello di Venezia accoglieva il gravam e . L a Corte rilevava che effettivamente il CTU aveva accertato vizi consistenti nella presenza di depositi biancastri negli interstizi delle piastrelle con nocumento dell’aspetto estetico, tuttavia, oltre ad aver ritenuto non determinabile la causa , i l medesimo consulente aveva riscontrato che lo strato di deposito superficiale sulle piastrelle,avente la caratteristica di una certa rugosità che favoriva il deposito di inerti,poteva essere eliminato attraverso un’accurata pulizia con un ottimo risultato della pavimentazione. Egli aveva affermato, in conseguenza della segnalazione del tecnico di parte circa il permanere di macchie all’interno delle striature nonostante la pulizia, che sarebbe stato necessario effettuare del le analisi chimiche.Il CTP aveva riferito il diniego delle proprietarie non solo all’effettuazione di analisi chimiche che avrebbero richiesto un adeguato prelievo distruttivo di campioni bensì anche la collaborazione mediante indicazione del fornitore del posatore delle piastrelle dal quale ottenere dei campioni. Infine, il consulente aveva chiaramente affermato che i prodotti utilizzati dallo Spinello non erano difettosi anche perché il risultato dell’applicazione era stato ottenuto. La Corte precisava anche che lo strato impermeabilizzante era stato oggetto di specific o e successiv o incarico allo Spinello e non era stato effettuato durante la posa della pavimentazione. In conclusione, vista anche la mancanza di disponibilità allo svolgimento di più approfondite indagini da parte delle opponenti appellate, non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto dovendosi tenere conto da un lato che i l consulente aveva affermato l’effettuazione Ric. 2019n. 12145sez. S2 -ud. 27/11/2024 dell’impermeabilizzazione con prodotto risultato non difettos o e dall’altro la mancata collaborazione delle controparti all’individuazione della causa delle macchie senza neanche fornire il nome dell’impresa fornitrice delle piastrelle. Pertanto,considerato il corrispettivo dell’opera e il costo per la pulizia finale del pavimento, in accoglimento dell’appello , le appellate dovevano essere condannate al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 10.143,25. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: illegittimità della sentenza per avere la Corte veneta omesso di esaminare più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in particolare due episodi costituenti confessione stragiudiziale posti in essere dall’appaltatore. L’appaltatore avrebbe riconosciuto espressamente l’esistenza dei vizi individuando quale unica soluzione per la loro rimozione il completo rifacimento della pavimentazione delle terrazze. Tale fatto storico sarebbe stat o allegat o e provat o d alle committenti oltre ad esserepacifico tra le parti. Il secondo fattocui si riferiscono le ricorrenti è rappresentato dallalettera che tale architetto [OSCURATO:PERSONA], appositamente incaricato dallo S pinello nell’immediatezza dei fatti , aveva inviato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fornitrice dei prodotti utilizzati per l’intervento sulle terrazze, con cui denunciava che il pavimento Ric. 2019n. 12145sez. S2 -ud. 27/11/2024 trattato si era manifestato palesemente deturpato da una macchia dura su tutta la superficie eche l’alterazione cromatica del piano di calpestio era tale da rendere impossibile il ripristino del colore originario dell’ingresso, indicando quale unico rimedio la demolizione mediante raschiatura di tutto il pavimento con conseguente posa in opera di uno nuovo. Anche tale fatto storico sarebbe stato allegato e provatod alle committenti oltre ad essere pacifico tra le parti. Il terzo fatto omesso è rappresentato dalla domanda svolta dall’appaltatore nei confronti della ditta venditrice dei prodotti utilizzati per l’intervento. La Corte veneta avrebbe preso in esame soltanto il primo dei suddetti fatti riportati e avrebbe completamente omesso di esaminare gli altri due episodi nei quali l’appaltatore aveva riconosciuto il proprioinadempimento. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza della Corte d’Appello di Venezia perché , dopo aver completamente omesso di valutare i due episodi di riconoscimento dei vizi da parte di [OSCURATO:PERSONA] aventi sostanzialmente la natura di confessione stragiudiziale,avrebbe completamente omesso ogni motivazione sul punto,in violazione dell’articolo 132, n . 4, c.p.c. La censura è ripetitiva della precedente sotto il profilo dell’omessa motivazione. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 1655 c.c. per avere la C orte veneta erroneamente ritenuto che l’obbligazione dell’appaltatore sia un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Le committenti avevano affidato all’appaltatore il compito di eseguire interventi di ripristino della pavimentazione delle terrazze Ric. 2019n. 12145sez. S2 -ud. 27/11/2024 del loro edificio, le quali prima dell’intervento non presentavano alcun segno di degrado e dopo l’intervento erano invece gravemente deturpate da bolle e macchie. Secondo la Corte, il mero utilizzo di mezzi tecnici astrattamente idonei sarebbe sufficiente ad esonerare l’appaltatore da responsabilità quando anche il risultato ottenuto non rispetti affatto le regole dell’arte e all’esito dell’intervento le opere si presentino gravemente viziate. In tal modo risulterebbe violata la norma citata in rubrica che delinea chiaramente a carico dell’appaltatore un’obbligazione di risultato non di mezzi. Sarebbe del tutto irrilevante il fatto che le committenti non abbiano consentito l’effettuazione di prelievi di pavimentazione per eseguire analisi. 4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] solo ha escluso che vi sia stato un riconoscimento dei vizi da patre dello Spinello in occasione del verbale di sopralluogo del 27 giugno allorché si è riscontrata l'esistenza di una macchiatura diffusa di colore grigio che potenzialmente poteva essere eliminata mediante una semplice pulitura, ma ha escluso in radice la sussistenza del vizio in quanto lo strato di deposito superficiale sulle piastrelle poteva essere eliminato attraverso un'accurata pulizia con un ottimo risultato della pavimentazione. Le ricorrenti ritengono erronea la statuizione che ha negato il riconoscimento del vizio da parte della ditta appaltatrice in quanto risulterebbe l’opposto dagli stessi atti difensivi depositati dallo Spinello per affermare la responsabilità della ditta Carta. T uttavia , né dalla sentenza nédal ricorso emergono le ragioni per le quali la Ric. 2019n. 12145sez. S2 -ud. 27/11/2024 responsabilità della ditta Carta sia stata esclusa. In ogni caso , l e ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7702 del 19/03/2019, Rv. 653380 - 01) . Inoltre, deve osservarsi che la Corte non ha tenuto conto della portata indiziaria dei suddetti scritti difensivi perché a monte ha escluso la stessa sussistenza dei vizi. Infatti,come si è detto, il CTU ha accertato che i prodotti utilizzati dall'appaltatore non erano difettosi e che il risultato è stato ottenuto in quanto lo strato di deposito superficiale sulle piastrelle poteva essere eliminato attraverso un'accurata pulizia con un ottimo risultato della pavimentazione. Per lo stesso motivo deve affermarsi l’infondatezza della tesi del ricorrente secondo la quale la Corte d’Appello avrebbe affermato che quella dell’appaltatoreè un’obbligazione di mezzi e non di risultato. La Corte ha richiamato le conclusioni del CTU secondo cui il risultato dell’applicazione (impermeabilizzazione)è stato ottenuto e aggiunge anche che le ricorrenti non hanno consentito lo svolgimento di più approfondite indagini proprio per conservare la pavimentazione così come realizzata da terzi ed impermeabilizzata dallo Spinello dimostrando che il rifacimento non era necessario e che l'opera era ampiamente in grado di assolvere la destinazione per la quale era stata realizzata. 5. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019n. 12145sez. S2 -ud. 27/11/2024 6. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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