CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 40171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Priverno avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina reiettiva della richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica, avente ad oggetto cose pertinenti al reato di ricettazione di due falsi certificati di frequentazione di un corso di formazione professionale, rilevato che il provvedimento del P.M. e la decisione del Tribunale del riesame non contenevano alcuna indicazione in ordine all'esistenza di un nesso di derivazione o pertinenza tra i beni sequestrati ed il reato provvisoriamente contestato, come pure in relazione alla necessità dell'apprensione ai fini di prova dei delitti in fase di accertamento, con sentenza n. 17045/2022, disponeva l'annullamento dell'ordinanza del riesame, attesa la radicale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio. 2. Il Tribunale di Latina, decidendo quale giudice di rinvio, con ordinanza del 6 giugno 2022 confermava il sequestro: - di n. 5 attestati di frequenza a corsi di formazione professionale rinvenuti presso l'abitazione di Zaccarelli, potendo il possesso di tali moduli costituire prova di un modus operandi analogo alle contestate condotte di ricettazione, consistito nell'acquisizione illecita di attestati da consegnare a tale [OSCURATO:PERSONA] dietro corrispettivo di somme di denaro; - del telefono cellulare, del tablet e delle memorie esterne, trattandosi di strumentazione ai cui contenuti, riguardanti la falsificazione dei moduli presupposto della ricettazione, si fa esplicito riferimento nelle conversazioni intercettate fra Luca e [OSCURATO:PERSONA], nei termini riportati in motivazione. Il Tribunale disponeva infine la restituzione dell'ulteriore documentazione in sequestro siccome non pertinente ed estranea a ogni finalità probatoria. 3. Avverso detta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione denunziando, con un unico motivo, l'illegittimità genetica del sequestro e l'apparente o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato -fra l'altro riferita a circostanze di fatto sopravvenute- circa le concrete finalità probatorie conseguite. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e per taluni versi aspecifico, non facendosi carico dell'apparato argomentativo sviluppato dal giudice di rinvio a sostegno dell'ordinanza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, per quanto sintetica, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548), trattandosi di prerogativa del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. Nella specie, il provvedimento del Tribunale del riesame, ottemperando al dictum della sentenza di questa Corte n. 17045/2022 di annullamento con rinvio e colmando la grave lacuna motivazionale del provvedimento annullato, contiene puntuali indicazioni fattuali in ordine alla necessità dell'apprensione di singoli documenti e strumenti informatici, tutti analiticamente elencati, ai fini della prova delle ipotesi di falso e ricettazione in fase di accertamento a carico dell'indagato. Risulta così adeguatamente evidenziata, con motivazione congrua in linea di fatto e perciò insindacabile in sede di legittimità, la sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita mediante il sequestro. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell