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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18465/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3622/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BARI n. 1756/2022depositata il 06/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 3622/2023 Cron.

Rep.

C.C. 23/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Ministero della salute, davanti al Tribunale di Foggia, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di una emotrasfusione con sangue infetto avvenuta nel 1979.

Si costituì in giudizio il Ministero, eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., dovendo la causa essere incardinata presso il Tribunale di Bari.

Il Tribunale dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.802.

2. La decisione è stata impugnata dall’attore soccombente soltanto in ordine alla condanna alle spese e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 dicembre 2022, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

La Corte territoriale ha osservato che la competenza prevista per il foro erariale è inderogabile e che il Tribunale, in presenza di una decisione definitiva, era obbligato alla liquidazione delle spese, che non potevano però essere compensate, attesa la soccombenza dell’attore.

Quanto alla lamentata errata applicazione dei parametri, la Corte barese ha ritenuto il motivo privo di fondamento, apparendo l’importo congruo in relazione allo scaglione di valore applicabile.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste il Ministero della salute con mero atto di costituzione.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 cod. proc. civ., nonché degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Il ricorrente sostiene che tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello avrebbero errato nell’entità della condanna alle spese.

Il Tribunale, infatti, ha liquidato le spese assumendo come scaglione di riferimento quello che va da euro 260.000 ad euro 520.000, mentre il risarcimento dei danni era stato chiesto nell’inferiore somma di euro 248.784; ne consegue che la liquidazione al minimo avrebbe dovuto essere pari ad euro 2.090 e non euro 2.802 effettivamente liquidati.

La motivazione resa dalla Corte d’appello sarebbe, sul punto, del tutto generica.

Quanto alle spese del giudizio di appello, la Corte di merito avrebbe ribadito l’errore, liquidando le relative spese nella somma di euro 4.758, non considerando che, poiché il gravame era stato proposto solo in relazione alle spese, il disputatum era pari ad euro 2.802; per cui lo scaglione di riferimento avrebbe dovuto essere il primo (da euro 1.100 a euro 5.200), con una liquidazione non superiore ad euro 915 (corrispondenti alla metà del minimo di euro 1.830).

2. Il motivo contiene due diverse censure.

2.1. La prima ha ad oggetto la liquidazione delle spese riguardante il giudizio di primo grado ed è priva di fondamento.

La Corte rileva, al riguardo, che il conteggio proposto dal ricorrente è viziato per difetto, perché sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare le spese – secondo le tariffe vigenti prima della modifica di cui al d.m. 13 agosto 2022, n. 147 – nella misura minima di euro 2.090, ma giunge a tale risultato omettendo il compenso per la fase decisionale, che avrebbe dovuto essere calcolata.

Ne consegue che la liquidazione delle spese compiuta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello è da ritenere pienamente corretta.

2.2. La seconda censura ha ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado ed è, invece, fondata.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza.

Ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all’esame del giudice di appello (così, da ultimo, la sentenza 23 novembre 2017, n. 27871).

Poiché, nel caso in esame, nel giudizio di appello era in discussione la sola questione della liquidazione delle spese, il valore da assumere come parametro per l’ulteriore liquidazione era pari ad euro 2.802, e non certo all’intera somma oggetto della domanda originaria (euro 248.784).

Di talché la somma liquidata dalla Corte d’appello a titolo di spese (euro 4.758) è palesemente eccessiva e non corrispondente al reale valore del giudizio di secondo grado.

3. Il ricorso, pertanto, è accolto nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, riliquidando le spese del giudizio di appello nei termini di cui in dispositivo, facendo applicazione delle nuove tariffe di cui al d.m. 13 agosto 2022, n. 147, entrate in vigore il 23 ottobre 2022.

Quanto, infine, alle spese del giudizio di cassazione, la Corte ritiene di doverle integralmente compensare, in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condannaCataldo [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di appello liquidate nella complessiva somma di euro 1.460; compensaintegralmente l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3622/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BARI n. 1756/2022depositata il 06/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 3622/2023 Cron. Rep. C.C. 23/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Ministero della salute, davanti al Tribunale di Foggia, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di una emotrasfusione con sangue infetto avvenuta nel 1979. Si costituì in giudizio il Ministero, eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., dovendo la causa essere incardinata presso il Tribunale di Bari. Il Tribunale dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.802. 2. La decisione è stata impugnata dall’attore soccombente soltanto in ordine alla condanna alle spese e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 dicembre 2022, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. La Corte territoriale ha osservato che la competenza prevista per il foro erariale è inderogabile e che il Tribunale, in presenza di una decisione definitiva, era obbligato alla liquidazione delle spese, che non potevano però essere compensate, attesa la soccombenza dell’attore. Quanto alla lamentata errata applicazione dei parametri, la Corte barese ha ritenuto il motivo privo di fondamento, apparendo l’importo congruo in relazione allo scaglione di valore applicabile. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Resiste il Ministero della salute con mero atto di costituzione. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 91 cod. proc. civ., nonché degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Il ricorrente sostiene che tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello avrebbero errato nell’entità della condanna alle spese. Il Tribunale, infatti, ha liquidato le spese assumendo come scaglione di riferimento quello che va da euro 260.000 ad euro 520.000, mentre il risarcimento dei danni era stato chiesto nell’inferiore somma di euro 248.784; ne consegue che la liquidazione al minimo avrebbe dovuto essere pari ad euro 2.090 e non euro 2.802 effettivamente liquidati. La motivazione resa dalla Corte d’appello sarebbe, sul punto, del tutto generica. Quanto alle spese del giudizio di appello, la Corte di merito avrebbe ribadito l’errore, liquidando le relative spese nella somma di euro 4.758, non considerando che, poiché il gravame era stato proposto solo in relazione alle spese, il disputatum era pari ad euro 2.802; per cui lo scaglione di riferimento avrebbe dovuto essere il primo (da euro 1.100 a euro 5.200), con una liquidazione non superiore ad euro 915 (corrispondenti alla metà del minimo di euro 1.830). 2. Il motivo contiene due diverse censure. 2.1. La prima ha ad oggetto la liquidazione delle spese riguardante il giudizio di primo grado ed è priva di fondamento. La Corte rileva, al riguardo, che il conteggio proposto dal ricorrente è viziato per difetto, perché sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare le spese – secondo le tariffe vigenti prima della modifica di cui al d.m. 13 agosto 2022, n. 147 – nella misura minima di euro 2.090, ma giunge a tale risultato omettendo il compenso per la fase decisionale, che avrebbe dovuto essere calcolata. Ne consegue che la liquidazione delle spese compiuta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello è da ritenere pienamente corretta. 2.2. La seconda censura ha ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado ed è, invece, fondata. Come questa Corte ha già affermato, infatti, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza. Ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all’esame del giudice di appello (così, da ultimo, la sentenza 23 novembre 2017, n. 27871). Poiché, nel caso in esame, nel giudizio di appello era in discussione la sola questione della liquidazione delle spese, il valore da assumere come parametro per l’ulteriore liquidazione era pari ad euro 2.802, e non certo all’intera somma oggetto della domanda originaria (euro 248.784). Di talché la somma liquidata dalla Corte d’appello a titolo di spese (euro 4.758) è palesemente eccessiva e non corrispondente al reale valore del giudizio di secondo grado. 3. Il ricorso, pertanto, è accolto nei limiti di cui in motivazione. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, riliquidando le spese del giudizio di appello nei termini di cui in dispositivo, facendo applicazione delle nuove tariffe di cui al d.m. 13 agosto 2022, n. 147, entrate in vigore il 23 ottobre 2022. Quanto, infine, alle spese del giudizio di cassazione, la Corte ritiene di doverle integralmente compensare, in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condannaCataldo [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio di appello liquidate nella complessiva somma di euro 1.460; compensaintegralmente l
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