Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 07535/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29939/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ex lege lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 3285/2020 depositata il 02/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.

Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna va l'avviso di liquidazione dell’imposta di registro , ipotecaria e catastale, con relative sanzioni , p in relazione al la sentenza n. 322/2008,emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Distaccata di Ostia , che aveva riconosciuto il trasferimento,in favore dei promissari acquirenti, della proprietà di un appartamento, in esecuzione d el contratto preliminare di compravenditaintercorso con il Pansini, promissario venditore.

L’adita CTP di Roma, con la sentenza n. 10855/2016,accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo non dovuta l’imposizione, in ragione del fatto che e ra stata riformatala sentenza tassata, a seguito di gravame, dalla Corte d’Appello di Roma,che ave va dichiar a to risolto il contratto preliminare .

La CTR del Lazio, con la sentenza n. 3285/17/2020, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate econdannava il contribuente al pagamento delle spese del grado di giudizio, osservando che avverso la sentenza della Corte d’Appello era stato proposto ricorso per cassazione,per cui la decisione non era affa t to passata in giudicato e , quindi, l’imposta di registro era dovuta , potendo il contribuente chiedere, ai sensi dell’art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986, il rimborso di quanto versato solo a seguito didefinitività della pronuncia giudiziale.

Il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR del Lazio sulla base di un articolato motivo d’impugnazione, illustrato con memoria.

L’Agenzia delle entrate si è costituita resistendo con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3, n.5 e n. 4 , cod. proc.civ.,il contribuente lamenta la violazione di plurime norme di legge sostanziali e processuali,nonché la nullità della sentenza ed errores in iudicando ed in procedendo del giudice di secondo grado, ch e ha travisa t o l a decisione di primo grado ( del G.O.T.

Lenoci) la quale aveva disposto il « [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA]» , e d ha omesso di considerare fatti decisivi per il giudizio, compresa la «[OSCURATO:PERSONA]», nonché si è pronunciato oltre i limiti della domanda.

Deduce, altresì, che la decisione di fonda sull ’errata affermazione dell’esistenza di una compravendita immobiliare «[OSCURATO:PERSONA], per totale DOLO, COLPA dei promissari acquirenti, resisi insolventi…», i quali «hanno ILLEGITTIMAMENTE registrato la sentenza n. 322/2008del Giudice G.O.T.

D.ssa Sabrina LENCIONI.» Ribadisce che l’Agenzia delle Entrate pretende il pagamento di imposte non dovute «stante che nessuna compravendita è avvenuta, ma solo una ILLECITA ed ILLEGITTIMA trascrizione per LEGGE inutilizzabile … .» La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.

Partericorrente confonde sovente il piano civilistico della vicenda contrattuale con quello propriamente tributario sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.

Ciò detto, risulta dagli atti allegati al ricorso e dagli scritti difensivi delle parti che la sentenza tassata h a disposto il trasferimento della proprietà dell’appartamento promesso in vendita dal Pasini «previo versamento … del prezzo residuo della compravendita, pari a Euro 103.291,37», da parte dei promissari acquirenti,cui l’immobile era stato anticipatamente consegnato.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 4735/2015, ha riformato la decisione, dichiarando risolto di diritto il preliminare per l’ inadempimento dei promissari acquirenti,e condanna to gli stessi al rilascio dell’immobile ordinando , nel contempo, al Conservatore dei RR .

II . di Roma 1 , la cancellazione della trascrizione eseguita il 27/2/2009.

Orbene, secondo un ormai consolidato orientamento della Corte i n materia d'imposta di registro, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. c iv., « che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazionel'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Alla stregua di tale disposizione, infatti, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Cass. n. 27902/2018; n. 14470/2018; n. 18006/2016; n. 23043/2016; n. 8544/2014).

Quanto all’ulteriore profilo censorio con cui il contribuente contesta l’esistenza del presupposto impositivo in conseguenza dell’intervenuta riforma della sentenza tassata, va richiamato l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo il quale “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nel territorio dello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successivasentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”.

Detta norma condiziona il conguaglio d’imposta, ovvero il rimborsodella stessa, alla sentenza passata in giudicato ed a siffatto principio regolatore la CTR del Laziosi è attenuta allorché, dato atto che l’invito a depositare l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma non era stato adempiuto dalle parti, ha confermato la debenza dell’imposta di registro liquidata dall’Ufficio.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il r orso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29939/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ex lege lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3285/2020 depositata il 02/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna va l'avviso di liquidazione dell’imposta di registro , ipotecaria e catastale, con relative sanzioni , p in relazione al la sentenza n. 322/2008,emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Distaccata di Ostia , che aveva riconosciuto il trasferimento,in favore dei promissari acquirenti, della proprietà di un appartamento, in esecuzione d el contratto preliminare di compravenditaintercorso con il Pansini, promissario venditore. L’adita CTP di Roma, con la sentenza n. 10855/2016,accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo non dovuta l’imposizione, in ragione del fatto che e ra stata riformatala sentenza tassata, a seguito di gravame, dalla Corte d’Appello di Roma,che ave va dichiar a to risolto il contratto preliminare . La CTR del Lazio, con la sentenza n. 3285/17/2020, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate econdannava il contribuente al pagamento delle spese del grado di giudizio, osservando che avverso la sentenza della Corte d’Appello era stato proposto ricorso per cassazione,per cui la decisione non era affa t to passata in giudicato e , quindi, l’imposta di registro era dovuta , potendo il contribuente chiedere, ai sensi dell’art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986, il rimborso di quanto versato solo a seguito didefinitività della pronuncia giudiziale. Il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR del Lazio sulla base di un articolato motivo d’impugnazione, illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate si è costituita resistendo con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3, n.5 e n. 4 , cod. proc.civ.,il contribuente lamenta la violazione di plurime norme di legge sostanziali e processuali,nonché la nullità della sentenza ed errores in iudicando ed in procedendo del giudice di secondo grado, ch e ha travisa t o l a decisione di primo grado ( del G.O.T. Lenoci) la quale aveva disposto il « [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA]» , e d ha omesso di considerare fatti decisivi per il giudizio, compresa la «[OSCURATO:PERSONA]», nonché si è pronunciato oltre i limiti della domanda. Deduce, altresì, che la decisione di fonda sull ’errata affermazione dell’esistenza di una compravendita immobiliare «[OSCURATO:PERSONA], per totale DOLO, COLPA dei promissari acquirenti, resisi insolventi…», i quali «hanno ILLEGITTIMAMENTE registrato la sentenza n. 322/2008del Giudice G.O.T. D.ssa Sabrina LENCIONI.» Ribadisce che l’Agenzia delle Entrate pretende il pagamento di imposte non dovute «stante che nessuna compravendita è avvenuta, ma solo una ILLECITA ed ILLEGITTIMA trascrizione per LEGGE inutilizzabile … .» La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. Partericorrente confonde sovente il piano civilistico della vicenda contrattuale con quello propriamente tributario sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Ciò detto, risulta dagli atti allegati al ricorso e dagli scritti difensivi delle parti che la sentenza tassata h a disposto il trasferimento della proprietà dell’appartamento promesso in vendita dal Pasini «previo versamento … del prezzo residuo della compravendita, pari a Euro 103.291,37», da parte dei promissari acquirenti,cui l’immobile era stato anticipatamente consegnato. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 4735/2015, ha riformato la decisione, dichiarando risolto di diritto il preliminare per l’ inadempimento dei promissari acquirenti,e condanna to gli stessi al rilascio dell’immobile ordinando , nel contempo, al Conservatore dei RR . II . di Roma 1 , la cancellazione della trascrizione eseguita il 27/2/2009. Orbene, secondo un ormai consolidato orientamento della Corte i n materia d'imposta di registro, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. c iv., « che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazionel'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986. Alla stregua di tale disposizione, infatti, non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Cass. n. 27902/2018; n. 14470/2018; n. 18006/2016; n. 23043/2016; n. 8544/2014). Quanto all’ulteriore profilo censorio con cui il contribuente contesta l’esistenza del presupposto impositivo in conseguenza dell’intervenuta riforma della sentenza tassata, va richiamato l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo il quale “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nel territorio dello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successivasentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”. Detta norma condiziona il conguaglio d’imposta, ovvero il rimborsodella stessa, alla sentenza passata in giudicato ed a siffatto principio regolatore la CTR del Laziosi è attenuta allorché, dato atto che l’invito a depositare l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma non era stato adempiuto dalle parti, ha confermato la debenza dell’imposta di registro liquidata dall’Ufficio. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il r orso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto