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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13089/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonelli- controricorrenti -avverso la sentenza n. 740/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 5 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel giugno 2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Fermo procedura di espropriazioneimmobiliare (avente ad oggetto quote del diritto di proprietà su plurimiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026beni) in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il soddisfo del credito portato dallasentenza della Corte di appello di Ancona n. 282/2008: quest’ultima,decidendo in secondo grado su un’opposizione a decreto ingiuntivo,riconosciuta la sussistenza della pretesa creditoria in entità inferiore aquanto oggetto di ingiunzione, aveva condannato l’originario oppostoCarlo Angelini a restituire le somme corrisposte dalle opponenti inspontanea ottemperanza al provvedimento monitorio.2.

Avverso detta espropriazione, l’esecutato dispiegò opposizioneex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., adducendo, in sintesi:l’inesistenza di un idoneo titolo esecutivo, per non essere passata ingiudicato la sentenza azionata; la rinuncia manifestata dalle procedentiall’esecuzione minacciata con il prodromico precetto; l’esistenza di dueprecedenti giudicati sull’inesistenza dell’avverso diritto a procedere invia esecutiva in forza della medesima sentenza.Alla domanda opposero resistenza le procedenti.3.

All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Fermo rigettòl’opposizione, condannando l’opponente, oltre alle spese di lite, apagare una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..4.

La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] il quale avverso la stessa ricorre per cassazionearticolando quattro motivi.Resistono, con unitario controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edArduina Aliberti.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, per violazione degli artt. 282 e 336, secondocomma, cod. proc. civ., sostiene che la sentenza d’appello posta a baser.g. n. 22609/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’espropriazione promossa non era munita di provvisoria esecutività,quest’ultima qualità spettando soltanto alle sentenze di primo grado econsiderando che «le pretese restitutorie possono essere azionate solosuccessivamente al passaggio in giudicato della sentenza di appello».Richiama, a suffragio della doglianza, l’orientamento di questaCorte (è citata, quale pronuncia capofila, Cass., Sez.

U, 09/05/1991,n. 5186, in uno a varie successive, tra cui Cass. 12/12/2016, n.25377), in forza del quale «le pretese restitutorie conseguenti allariforma in appello della sentenza di primo grado possono trovareingresso nella fase di gravame al fine di precostituire titolo esecutivoper la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza diriforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve esseresubordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essereeseguita prima di quel momento».Conclude nel senso che l’esecuzione contestata è stata promossa«in forza di un titolo certo, liquido ma non esigibile in quanto nonprovvisoriamente esecutivo».1.1.

Il motivo è inammissibile, per difetto di decisività.Dopo aver ritenuto, in forza della regola sancita dall’art. 336 cod.proc. civ., la provvisoria esecutività della sentenza azionata, il giudiceterritoriale ha poi aggiunto «tra l’altro, per completezza, si rileva cheviene dato dalle parti che detta sentenza è poi passata in giudicatoessendo stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione il ricorsoproposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso detta pronuncia (cfr. all. 3 fascicoloprimo parte convenuta)».Ora, posto che il giudice di legittimità è abilitato a verificare, in viaofficiosa, l’effettiva esistenza di un giudicato formatosi in seguito aduna pronuncia della stessa Corte di cassazione (principio affermato daCass. 07/04/2009, n. 8379; Cass. 21/05/2014, n. 11219; Cass.26/10/2017, n. 25432; Cass. 14/03/2018, n. 6126), corrisponde alr.g. n. 22609/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026vero che la sentenza azionata (Corte di appello di Ancona n. 282/2008)sia effettivamente divenuta cosa giudicata a seguito dell’ordinanza diquesta Corte del 23 giugno 2011, n. 13772, che ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso per cassazione dispiegato da [OSCURATO:PERSONA].Ed è dirimente osservare come la definitività della sentenza doricasi sia avverata in epoca ben anteriore al promuovimento dell’azioneesecutiva in danno dell’odierno ricorrente (il pignoramento è statoinfatti effettuato nel giugno 2012): sicché la questione prospettata conil motivo in vaglio appare puramente teorica e priva di incidenzeconcrete sulla legittimità della contestata espropriazione.1.2.

Solo per dovere nomofilattico, questa Corte ritiene opportunopuntualizzare che l’indirizzo ermeneutico invocato dall’impugnante,formatosi in relazione a vicende regolate dall’art. 336 cod. proc. civ.nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge 26novembre 1990, n. 353, appare, all’attualità, superato da altro (ed anziopposto) orientamento, argomentato proprio dallo statuto di disciplinadella normale provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado(art. 282 cod. proc. civ.) e dell’effetto espansivo esterno (art. 336 cod.proc. civ.) introdotto dalla citata legge di riforma.Con specifico riferimento a pretese originate da provvedimentimonitori, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia«il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagatein esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva,successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell’art. 336 cod.proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può esserefatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimentomonitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca deldecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

In tal caso, la domandadi restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudicedell’opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest’ultimar.g. n. 22609/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026ipotesi il relativo giudizio non dev’essere sospeso in attesa delladefinizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendola restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza diaccoglimento dell’opposizione» (tra le tante, Cass. 21/11/2019, n.30389; Cass. 03/10/2005, n. 19296; Cass. 20/05/2004, n. 9296).2.

Il secondo motivo, per violazione dell’art. 2909 cod. civ.,denuncia come erroneo il rigetto della eccezione di giudicato sollevatacon riferimento alle sentenze inter partes del Tribunale di Fermo n.302/2014 e n. 331/2014, le quali avevano negato la qualità di titoloesecutivo alla sentenza n. 282/2008 della Corte di appello di Ancona.2.1.

Il motivo - che supera il vaglio di autosufficienza soltantointegrando il suo contenuto con l’esposizione dell’andamento del fattoprocessuale operata nella prima parte del ricorso - è infondato.Ambedue le pronunce citate hanno reso declaratoria di cessazionedella materia del contendere, assegnando dirimente rilievo ad unaccordo intercorso tra le parti: un pactum de non petendo ad tempuscon cui le creditrici si impegnavano «a sospendere ed abbandonare leesecuzioni intraprese» fino alla pronuncia della Cassazione.Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere,che accerti il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione nelmerito della lite, è del tutto inidonea ad acquistare efficacia di giudicatosostanziale sulla pretesa fatta valere (così, da ultimo, ex plurimis, Cass.24/04/2025, n. 10829; Cass. 19/02/2020, n. 4167).Sulla base di questa considerazione, la Corte d’appello ha disattesol’eccezione di giudicato dell’odierno ricorrente: sicché la pronuncia inparte qua risulta conforme a diritto.3.

Il terzo motivo, per violazione degli artt. 474 cod. proc. civ.,1965 e 2909 cod. civ., sostiene che la contestata esecuzione non fosse«preceduta dal precetto, in quanto revocato con sentenza definitiva perinadempimento della transazione 25/02/2010».r.g. n. 22609/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026Deduce che, con un accordo stipulato il 25 febbraio 2010, lecreditrici avevano rinunciato a tutte le iniziative esecutive, in esseincluse il precetto prodromico alla espropriazione in discorso, comealtresì affermato dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 302/2014.Censura la sentenza gravata là dove ha ritenuto che: «dal tenoreletterale del verbale di conciliazione non emerge che sia stataconcordata la rinuncia ad un atto di precetto finalizzato ad ottenere larestituzione di somme anticipate e non dovute».3.1.

Il motivo è inammissibile per una triplice ragione.Innanzitutto, perché alla trascritta motivazione non rivolge criticanei termini precisi, puntuali e pertinenti imposti dal disposto dell’art.366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (sull’onere di specificità deimotivi di ricorso per cassazione, quale essenziale corollario della naturadi rimedio a critica vincolata di esso, si vedano, ex plurimis, Cass., Sez.U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).In secondo luogo, perché, in spregio al principio di autosufficienzache informa il ricorso per cassazione, non riproduce - nemmeno perstralci o passaggi essenziali - il contenuto dell’accordo che invoca, nédi esso opera la localizzazione prescritta dall’art. 366, comma 1, num.6, cod. proc. civ. (ovvero l’indicazione circa la collocazione dell’attonelle sedi di merito e nel relativo fascicolo di ufficio e, soprattutto, circala sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità: cfr. Cass.Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469).Infine, perché quanto a detto accordo nemmeno prospetta lainosservanza di criteri legali di ermeneutica negoziale, pur nei limiti disindacabilità degli stessi in sede di legittimità.4.

Il quarto motivo, per violazione dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ., si duole del rigetto dell’appello nella parte relativa allacondanna per responsabilità processuale aggravata: in contrario,r.g. n. 22609/2023 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026assume l’insussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, inspecie quanto al profilo soggettivo della colpa grave o della malafede.4.1.

La doglianza è inammissibile.Nella condotta processuale complessivamente tenuta in prime curedall’odierno ricorrente la Corte territoriale ha ravvisato un agire inmaniera pretestuosa: di questa valutazione, espressa in manierasintetica ma idoneamente esaustiva, il motivo sollecita un riesame,ponendo in dubbio la sussistenza dei presupposti per la comminatoriadella condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..Per radicato convincimento di questa Corte, però, «l’accertamentodella responsabilità aggravata, ricorrente quando la parte soccombenteha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra neicompiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità,se adeguatamente motivato» (v., ex aliis, Cass. 04/03/2022, n. 7222).5.

Il ricorso è complessivamente rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7.

Non si ravvisano, per difetto del prescritto elemento soggettivo,i presupposti per la irrogazione in danno del ricorrente della condanna(richiesta da parte controricorrente) per responsabilità processualeaggravata in relazione all’impugnazione di legittimità.8.

Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 22609/2023 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 9 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 22609/2023 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonelli- controricorrenti -avverso la sentenza n. 740/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 5 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel giugno 2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Fermo procedura di espropriazioneimmobiliare (avente ad oggetto quote del diritto di proprietà su plurimiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026beni) in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il soddisfo del credito portato dallasentenza della Corte di appello di Ancona n. 282/2008: quest’ultima,decidendo in secondo grado su un’opposizione a decreto ingiuntivo,riconosciuta la sussistenza della pretesa creditoria in entità inferiore aquanto oggetto di ingiunzione, aveva condannato l’originario oppostoCarlo Angelini a restituire le somme corrisposte dalle opponenti inspontanea ottemperanza al provvedimento monitorio.2. Avverso detta espropriazione, l’esecutato dispiegò opposizioneex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., adducendo, in sintesi:l’inesistenza di un idoneo titolo esecutivo, per non essere passata ingiudicato la sentenza azionata; la rinuncia manifestata dalle procedentiall’esecuzione minacciata con il prodromico precetto; l’esistenza di dueprecedenti giudicati sull’inesistenza dell’avverso diritto a procedere invia esecutiva in forza della medesima sentenza.Alla domanda opposero resistenza le procedenti.3. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Fermo rigettòl’opposizione, condannando l’opponente, oltre alle spese di lite, apagare una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..4. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] il quale avverso la stessa ricorre per cassazionearticolando quattro motivi.Resistono, con unitario controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edArduina Aliberti.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione degli artt. 282 e 336, secondocomma, cod. proc. civ., sostiene che la sentenza d’appello posta a baser.g. n. 22609/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’espropriazione promossa non era munita di provvisoria esecutività,quest’ultima qualità spettando soltanto alle sentenze di primo grado econsiderando che «le pretese restitutorie possono essere azionate solosuccessivamente al passaggio in giudicato della sentenza di appello».Richiama, a suffragio della doglianza, l’orientamento di questaCorte (è citata, quale pronuncia capofila, Cass., Sez. U, 09/05/1991,n. 5186, in uno a varie successive, tra cui Cass. 12/12/2016, n.25377), in forza del quale «le pretese restitutorie conseguenti allariforma in appello della sentenza di primo grado possono trovareingresso nella fase di gravame al fine di precostituire titolo esecutivoper la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza diriforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve esseresubordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essereeseguita prima di quel momento».Conclude nel senso che l’esecuzione contestata è stata promossa«in forza di un titolo certo, liquido ma non esigibile in quanto nonprovvisoriamente esecutivo».1.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di decisività.Dopo aver ritenuto, in forza della regola sancita dall’art. 336 cod.proc. civ., la provvisoria esecutività della sentenza azionata, il giudiceterritoriale ha poi aggiunto «tra l’altro, per completezza, si rileva cheviene dato dalle parti che detta sentenza è poi passata in giudicatoessendo stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione il ricorsoproposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso detta pronuncia (cfr. all. 3 fascicoloprimo parte convenuta)».Ora, posto che il giudice di legittimità è abilitato a verificare, in viaofficiosa, l’effettiva esistenza di un giudicato formatosi in seguito aduna pronuncia della stessa Corte di cassazione (principio affermato daCass. 07/04/2009, n. 8379; Cass. 21/05/2014, n. 11219; Cass.26/10/2017, n. 25432; Cass. 14/03/2018, n. 6126), corrisponde alr.g. n. 22609/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026vero che la sentenza azionata (Corte di appello di Ancona n. 282/2008)sia effettivamente divenuta cosa giudicata a seguito dell’ordinanza diquesta Corte del 23 giugno 2011, n. 13772, che ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso per cassazione dispiegato da [OSCURATO:PERSONA].Ed è dirimente osservare come la definitività della sentenza doricasi sia avverata in epoca ben anteriore al promuovimento dell’azioneesecutiva in danno dell’odierno ricorrente (il pignoramento è statoinfatti effettuato nel giugno 2012): sicché la questione prospettata conil motivo in vaglio appare puramente teorica e priva di incidenzeconcrete sulla legittimità della contestata espropriazione.1.2. Solo per dovere nomofilattico, questa Corte ritiene opportunopuntualizzare che l’indirizzo ermeneutico invocato dall’impugnante,formatosi in relazione a vicende regolate dall’art. 336 cod. proc. civ.nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge 26novembre 1990, n. 353, appare, all’attualità, superato da altro (ed anziopposto) orientamento, argomentato proprio dallo statuto di disciplinadella normale provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado(art. 282 cod. proc. civ.) e dell’effetto espansivo esterno (art. 336 cod.proc. civ.) introdotto dalla citata legge di riforma.Con specifico riferimento a pretese originate da provvedimentimonitori, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia«il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagatein esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva,successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell’art. 336 cod.proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può esserefatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimentomonitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca deldecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domandadi restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudicedell’opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest’ultimar.g. n. 22609/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026ipotesi il relativo giudizio non dev’essere sospeso in attesa delladefinizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendola restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza diaccoglimento dell’opposizione» (tra le tante, Cass. 21/11/2019, n.30389; Cass. 03/10/2005, n. 19296; Cass. 20/05/2004, n. 9296).2. Il secondo motivo, per violazione dell’art. 2909 cod. civ.,denuncia come erroneo il rigetto della eccezione di giudicato sollevatacon riferimento alle sentenze inter partes del Tribunale di Fermo n.302/2014 e n. 331/2014, le quali avevano negato la qualità di titoloesecutivo alla sentenza n. 282/2008 della Corte di appello di Ancona.2.1. Il motivo - che supera il vaglio di autosufficienza soltantointegrando il suo contenuto con l’esposizione dell’andamento del fattoprocessuale operata nella prima parte del ricorso - è infondato.Ambedue le pronunce citate hanno reso declaratoria di cessazionedella materia del contendere, assegnando dirimente rilievo ad unaccordo intercorso tra le parti: un pactum de non petendo ad tempuscon cui le creditrici si impegnavano «a sospendere ed abbandonare leesecuzioni intraprese» fino alla pronuncia della Cassazione.Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere,che accerti il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione nelmerito della lite, è del tutto inidonea ad acquistare efficacia di giudicatosostanziale sulla pretesa fatta valere (così, da ultimo, ex plurimis, Cass.24/04/2025, n. 10829; Cass. 19/02/2020, n. 4167).Sulla base di questa considerazione, la Corte d’appello ha disattesol’eccezione di giudicato dell’odierno ricorrente: sicché la pronuncia inparte qua risulta conforme a diritto.3. Il terzo motivo, per violazione degli artt. 474 cod. proc. civ.,1965 e 2909 cod. civ., sostiene che la contestata esecuzione non fosse«preceduta dal precetto, in quanto revocato con sentenza definitiva perinadempimento della transazione 25/02/2010».r.g. n. 22609/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026Deduce che, con un accordo stipulato il 25 febbraio 2010, lecreditrici avevano rinunciato a tutte le iniziative esecutive, in esseincluse il precetto prodromico alla espropriazione in discorso, comealtresì affermato dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 302/2014.Censura la sentenza gravata là dove ha ritenuto che: «dal tenoreletterale del verbale di conciliazione non emerge che sia stataconcordata la rinuncia ad un atto di precetto finalizzato ad ottenere larestituzione di somme anticipate e non dovute».3.1. Il motivo è inammissibile per una triplice ragione.Innanzitutto, perché alla trascritta motivazione non rivolge criticanei termini precisi, puntuali e pertinenti imposti dal disposto dell’art.366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (sull’onere di specificità deimotivi di ricorso per cassazione, quale essenziale corollario della naturadi rimedio a critica vincolata di esso, si vedano, ex plurimis, Cass., Sez.U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).In secondo luogo, perché, in spregio al principio di autosufficienzache informa il ricorso per cassazione, non riproduce - nemmeno perstralci o passaggi essenziali - il contenuto dell’accordo che invoca, nédi esso opera la localizzazione prescritta dall’art. 366, comma 1, num.6, cod. proc. civ. (ovvero l’indicazione circa la collocazione dell’attonelle sedi di merito e nel relativo fascicolo di ufficio e, soprattutto, circala sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità: cfr. Cass.Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).Infine, perché quanto a detto accordo nemmeno prospetta lainosservanza di criteri legali di ermeneutica negoziale, pur nei limiti disindacabilità degli stessi in sede di legittimità.4. Il quarto motivo, per violazione dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ., si duole del rigetto dell’appello nella parte relativa allacondanna per responsabilità processuale aggravata: in contrario,r.g. n. 22609/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026assume l’insussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, inspecie quanto al profilo soggettivo della colpa grave o della malafede.4.1. La doglianza è inammissibile.Nella condotta processuale complessivamente tenuta in prime curedall’odierno ricorrente la Corte territoriale ha ravvisato un agire inmaniera pretestuosa: di questa valutazione, espressa in manierasintetica ma idoneamente esaustiva, il motivo sollecita un riesame,ponendo in dubbio la sussistenza dei presupposti per la comminatoriadella condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..Per radicato convincimento di questa Corte, però, «l’accertamentodella responsabilità aggravata, ricorrente quando la parte soccombenteha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra neicompiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità,se adeguatamente motivato» (v., ex aliis, Cass. 04/03/2022, n. 7222).5. Il ricorso è complessivamente rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.7. Non si ravvisano, per difetto del prescritto elemento soggettivo,i presupposti per la irrogazione in danno del ricorrente della condanna(richiesta da parte controricorrente) per responsabilità processualeaggravata in relazione all’impugnazione di legittimità.8. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 22609/2023 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22609/2023Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 13089/2026Data pubblicazione 07/05/2026Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 9 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 22609/2023 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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