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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 30732/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19941/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2708/2018, pubblicata in data 17 dicembre 2018; 022,Q. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 3.824,59 a titolo di compensi professionali maturati per l'attività prestata in suo favore nella causa di lavoro promossa nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], definita con sentenza dell'Il gennaio 2007.

L'opponente, oltre a contestare il credito vantato dal professionista, spiegò domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, in proprio favore, quantificati in euro 5.307,89, adducendo che quest'ultimo aveva illegittimamente trattenuto l'assegno circolare dell'importo di euro 11.680,97 che, all'esito della causa di lavoro, l'[OSCURATO:PERSONA], parte soccombente, aveva trasmesso al professionista a tacitazione della pretesa azionata. [OSCURATO:PERSONA] di Pace separò le domande e, a seguito di riassunzione del giudizio avente ad oggetto la domanda riconvenzionale, il Tribunale di Siracusa la rigettò.

La sentenza, impugnata dal Coppolino, è stata riformata dalla Corte d'appello di Catania che ha condannato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Coppolino, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 2.388,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al rimborso delle spese dell'intero giudizio.

In particolare, la Corte territoriale, ha osservato che il danno da quest'ultimo lamentato spiegava effetti al di fuori del mandato professionale e comportava la lesione di un diritto di credito che il Coppolino aveva verso terzi, il cui soddisfacimento era stato impedito dal comportamento ostruzionistico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva opposto un proprio credito professionale che avrebbe potuto essere soddisfatto senza impedire al Coppolino di rientrare nella materiale disponibilità dell'assegno.

Ha, quindi, sottolineato che l'avere trattenuto l'assegno costituiva illecito civile, oltre che condotta posta in essere in aperta violazione del principio generale di cui all'art. 1175 cod. civ.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 2235 cod. civ. e 66 r.d.l. n. 1578 del 1933, nonché degli artt. 1771, 2043 e 1175 cod. civ.

Lamenta che la Corte territoriale, in contrasto con quanto ritenuto dal Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare e dal Giudice per le indagini preliminari in sede penale, che avevano valutato la medesima condotta, aveva concluso che la stessa violasse la previsione delle disposizioni normative richiamate in rubrica.

Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che le citate previsioni normative disciplinano fattispecie del tutto diverse da quella dedotta in giudizio, riguardando l'art. 2335 cod. civ. l'ipotesi della ritenzione, ad opera del professionista, di cose e documenti, ovvero di atti di causa e scritture (art. 66 citato) consegnati dal cliente.

Fa, inoltre, rilevare che, nel caso di specie, l'assegno non era stato trattenuto, essendo piuttosto accaduto che il Coppolino non si era presentato in studio per ritirarlo, pur essendo stato più volte a ciò invitato, e che in ogni caso tra i doveri del difensore rientrava quello di custodire i documenti e i titoli fino al momento del ritiro da parte del beneficiario presso il proprio studio, ma non l'obbligo di spedire atti e titoli al domicilio del cliente.

Peraltro, sottolinea il ricorrente, perdurando il mancato ritiro dell'assegno presso lo studio, aveva provveduto a depositarlo presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in linea con quanto previsto dal richiamato art. 66 del codice deontologico; a fronte del maggior onere di spedizione preteso dal cliente, aveva richiesto, con nota del 4 giugno 2007, di avere preliminarmente pagati i propri compensi, senza comunque negare la possibilità dello stesso di venire a ritirare l'assegno presso il proprio studio.

Escludendo che possa ravvisarsi una violazione del principio di buona fede sancito dall'art. 1175 cod. civ., il ricorrente afferma pure che la sentenza sarebbe errata laddove ha concluso per la sussistenza di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., stante il difetto di prova, non offerto dalla controparte, del rifiuto di consegnare l'assegno.

2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso eziologico fra la condotta del ricorrente ed il danno patrimoniale lamentato e deducendo la violazione dell'art. 2043 cod. civ., il ricorrente evidenzia l'assoluta carenza di correlazione tra il pregiudizio patrimoniale oggetto della richiesta di risarcimento dei danni e la fattispecie dedotta in giudizio.

Ribadisce che il Coppolino avrebbe potuto in qualsiasi momento recarsi a ritirare il titolo presso lo studio professionale e che mancava la prova dello stato di necessità per il Coppolino di contrarre il mutuo per far fronte alle spese del matrimonio della figlia ed alle spese legali per recuperare l'assegno, nonché della dipendenza di tali circostanze dalla supposta mancata consegna del titolo da parte del professionista.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. E' opportuno premettere che la intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare e di quello penale non precludeva al giudice del merito di procedere ad autonoma valutazione della condotta contestata al professionista, atteso che l'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, indipendentemente dal rilievo che tale comportamento assuma sul piano civile o penale.

3.2. In linea generale, l'avvocato, se non espressamente autorizzato dal cliente, non è legittimato alla riscossione delle somme in nome e per conto del cliente e, qualora vi provveda, pur in mancanza di autorizzazione, deve immediatamente rimettergli le somme a disposizione.

Ciò emerge sia dal dettato dell'art. 30 del codice deontologico forense, sia, ancora più specificamente, dall'art. 31 dello stesso codice deontologico, che sancisce che «l'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa», precisando altresì che «l'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente».

3.3. La Corte d'appello, in punto di fatto, ha accertato che: a) in data 12 aprile 2007 il Coppolino aveva appreso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il pagamento delle spettanze a lui dovute all'esito della causa di lavoro e che aveva inviato l'assegno all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) con missiva del 4 maggio 2007 il Coppolino aveva invitato il Cataldo a trasmettergli l'assegno dell'importo di euro 11.680,97, rassicurandolo che avrebbe provveduto a corrispondergli i compensi professionali; c) con missiva del 4 giugno 2007 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al cliente la propria parcella, evidenziandogli che più volte gli aveva chiesto di recarsi presso lo studio legale per pagare i compensi ed invitandolo ad effettuare il bonifico bancario entro sette giorni, alle coordinate bancarie indicate e subordinando la consegna dell'assegno al previo pagamento delle competenze professionali; d) con altra missiva del 4 giugno 2007 il Coppolino, assistito da nuovo difensore, aveva sollecitato la consegna dell'assegno, assicurando all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe provveduto al pagamento dei compensi e con successiva missiva del 31 luglio 2007 aveva intimato l'avvocato di depositare l'assegno, entro sette giorni, presso l'Ordine degli Avvocati di Siracusa, evidenziando la necessità di disporre di liquidità; e) soltanto in data 3 dicembre 2008 il Coppolino aveva potuto ritirare l'assegno depositato dal professionista presso l'Ordine di appartenenza.

La ricostruzione della vicenda fattuale evidenzia che i giudici di appello hanno chiaramente acclarato che l'odierno ricorrente, dopo avere ricevuto l'assegno per conto e nell'interesse del cliente, non ha provveduto, come era suo onere, a metterlo tempestivamente a disposizione del cliente, ma ha piuttosto subordinato la consegna del titolo al pagamento, da parte del Coppolino, dei compensi professionali, tanto che soltanto in data 3 dicembre 2008, il Coppolino è potuto rientrare nella disponibilità della somma versata dall'[OSCURATO:PERSONA], risultata soccombente nell'ambito della causa di lavoro.

3.4. Nell'illustrare il primo motivo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] critica le conclusioni a cui è pervenuta la Corte territoriale e contrappone alla ricostruzione esposta nella sentenza impugnata una diversa ricostruzione del fatto, negando di avere trattenuto l'assegno ed adducendo che aveva più volte invitato il Coppolino a ritirarlo presso il proprio studio legale e che il cliente non si sarebbe mai presentato in studio per tale incombente, avendo anzi avanzato la richiesta di ricevere il titolo presso il proprio domicilio.

Il professionista sostiene, pure, che a causa del perdurante mancato ritiro dell'assegno presso il proprio studio da parte del Coppolino e in conseguenza dell'esposto da quest'ultimo presentato, si sarebbe determinato a depositare il titolo presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in linea con quanto previsto dall'art. 66 del r.d. n. 1578 del 1933.

Così argomentando, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge evocati nella rubrica del mezzo in esame, il ricorrente - men che lamentare specifiche violazioni delle norme succitate da parte della decisione impugnata — sollecita, nella sostanza, una rivisitazione dell'accertamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, motivatamente effettuata dalla Corte territoriale e non censurabile in questa sede, se non sotto il profilo motivazionale, neppure dedotto, ed entro i ristretti limiti di cui al riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Le censure rivolte alla sentenza degradano, dunque, verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la domanda di risarcimento dei danni (Cass., sez.

U, 17/12/2019, n. 33373) e la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia.

Deve qui ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass, sez. 6 - 2, 12/10/2017, n. 24054).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

I giudici di appello, acclarata la ritenzione ingiustificata, da parte del professionista, dell'assegno del cliente, pacificamente non comprensivo di spese processuali, ha ritenuto provato il nesso causale tra la mancata consegna del titolo ed il ricorso al finanziamento fatto dal Coppolino per fare fronte alle spese del matrimonio della figlia, valorizzando a tal fine sia la circostanza che il Coppolino, con la missiva del 31 luglio 2007, aveva rappresentato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'urgenza di conseguire la disponibilità della somma portata dall'assegno, sollecitandolo a depositare il titolo presso il Consiglio dell'Ordine, sia la ulteriore circostanza che, essendo le nozze fissate per la data dell'8 settembre 2007, il Coppolino si era visto costretto ad avanzare richiesta di finanziamento nel mese di luglio 2007.

Le critiche che, anche sotto tale profilo, vengono rivolte alla decisione gravata sono parimenti incentrate su una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella ritenuta dalla Corte d'appello e si sostanziano in una generica contestazione della carenza di prova della necessità, per il Coppolino, di contrarre il mutuo per far fronte alle spese del matrimonio, nonché al pagamento delle spese legali.

Così come formulate esse ripropongono questioni di merito già affrontate e risolte, con congrua motivazione, dai giudici di merito che hanno escluso che il ricorso al credito fosse fittizio o solamente dettato dall'intento di nuocere al professionista e hanno correttamente concluso per la fondatezza della domanda svolta dal Coppolino sul rilievo che la necessità di ricorrere al finanziamento sia scaturita proprio dalla mancata disponibilità della somma portata dall'assegno non tempestivamente messo a sua disposizione da parte del professionista.

5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, essendo il Coppolino rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19941/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2708/2018, pubblicata in data 17 dicembre 2018; 022,Q. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 3.824,59 a titolo di compensi professionali maturati per l'attività prestata in suo favore nella causa di lavoro promossa nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], definita con sentenza dell'Il gennaio 2007. L'opponente, oltre a contestare il credito vantato dal professionista, spiegò domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, in proprio favore, quantificati in euro 5.307,89, adducendo che quest'ultimo aveva illegittimamente trattenuto l'assegno circolare dell'importo di euro 11.680,97 che, all'esito della causa di lavoro, l'[OSCURATO:PERSONA], parte soccombente, aveva trasmesso al professionista a tacitazione della pretesa azionata. [OSCURATO:PERSONA] di Pace separò le domande e, a seguito di riassunzione del giudizio avente ad oggetto la domanda riconvenzionale, il Tribunale di Siracusa la rigettò. La sentenza, impugnata dal Coppolino, è stata riformata dalla Corte d'appello di Catania che ha condannato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Coppolino, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 2.388,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al rimborso delle spese dell'intero giudizio. In particolare, la Corte territoriale, ha osservato che il danno da quest'ultimo lamentato spiegava effetti al di fuori del mandato professionale e comportava la lesione di un diritto di credito che il Coppolino aveva verso terzi, il cui soddisfacimento era stato impedito dal comportamento ostruzionistico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva opposto un proprio credito professionale che avrebbe potuto essere soddisfatto senza impedire al Coppolino di rientrare nella materiale disponibilità dell'assegno. Ha, quindi, sottolineato che l'avere trattenuto l'assegno costituiva illecito civile, oltre che condotta posta in essere in aperta violazione del principio generale di cui all'art. 1175 cod. civ. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 2235 cod. civ. e 66 r.d.l. n. 1578 del 1933, nonché degli artt. 1771, 2043 e 1175 cod. civ. Lamenta che la Corte territoriale, in contrasto con quanto ritenuto dal Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare e dal Giudice per le indagini preliminari in sede penale, che avevano valutato la medesima condotta, aveva concluso che la stessa violasse la previsione delle disposizioni normative richiamate in rubrica. Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che le citate previsioni normative disciplinano fattispecie del tutto diverse da quella dedotta in giudizio, riguardando l'art. 2335 cod. civ. l'ipotesi della ritenzione, ad opera del professionista, di cose e documenti, ovvero di atti di causa e scritture (art. 66 citato) consegnati dal cliente. Fa, inoltre, rilevare che, nel caso di specie, l'assegno non era stato trattenuto, essendo piuttosto accaduto che il Coppolino non si era presentato in studio per ritirarlo, pur essendo stato più volte a ciò invitato, e che in ogni caso tra i doveri del difensore rientrava quello di custodire i documenti e i titoli fino al momento del ritiro da parte del beneficiario presso il proprio studio, ma non l'obbligo di spedire atti e titoli al domicilio del cliente. Peraltro, sottolinea il ricorrente, perdurando il mancato ritiro dell'assegno presso lo studio, aveva provveduto a depositarlo presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in linea con quanto previsto dal richiamato art. 66 del codice deontologico; a fronte del maggior onere di spedizione preteso dal cliente, aveva richiesto, con nota del 4 giugno 2007, di avere preliminarmente pagati i propri compensi, senza comunque negare la possibilità dello stesso di venire a ritirare l'assegno presso il proprio studio. Escludendo che possa ravvisarsi una violazione del principio di buona fede sancito dall'art. 1175 cod. civ., il ricorrente afferma pure che la sentenza sarebbe errata laddove ha concluso per la sussistenza di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., stante il difetto di prova, non offerto dalla controparte, del rifiuto di consegnare l'assegno. 2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso eziologico fra la condotta del ricorrente ed il danno patrimoniale lamentato e deducendo la violazione dell'art. 2043 cod. civ., il ricorrente evidenzia l'assoluta carenza di correlazione tra il pregiudizio patrimoniale oggetto della richiesta di risarcimento dei danni e la fattispecie dedotta in giudizio. Ribadisce che il Coppolino avrebbe potuto in qualsiasi momento recarsi a ritirare il titolo presso lo studio professionale e che mancava la prova dello stato di necessità per il Coppolino di contrarre il mutuo per far fronte alle spese del matrimonio della figlia ed alle spese legali per recuperare l'assegno, nonché della dipendenza di tali circostanze dalla supposta mancata consegna del titolo da parte del professionista. 3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1. E' opportuno premettere che la intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare e di quello penale non precludeva al giudice del merito di procedere ad autonoma valutazione della condotta contestata al professionista, atteso che l'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, indipendentemente dal rilievo che tale comportamento assuma sul piano civile o penale. 3.2. In linea generale, l'avvocato, se non espressamente autorizzato dal cliente, non è legittimato alla riscossione delle somme in nome e per conto del cliente e, qualora vi provveda, pur in mancanza di autorizzazione, deve immediatamente rimettergli le somme a disposizione. Ciò emerge sia dal dettato dell'art. 30 del codice deontologico forense, sia, ancora più specificamente, dall'art. 31 dello stesso codice deontologico, che sancisce che «l'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa», precisando altresì che «l'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente». 3.3. La Corte d'appello, in punto di fatto, ha accertato che: a) in data 12 aprile 2007 il Coppolino aveva appreso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il pagamento delle spettanze a lui dovute all'esito della causa di lavoro e che aveva inviato l'assegno all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) con missiva del 4 maggio 2007 il Coppolino aveva invitato il Cataldo a trasmettergli l'assegno dell'importo di euro 11.680,97, rassicurandolo che avrebbe provveduto a corrispondergli i compensi professionali; c) con missiva del 4 giugno 2007 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al cliente la propria parcella, evidenziandogli che più volte gli aveva chiesto di recarsi presso lo studio legale per pagare i compensi ed invitandolo ad effettuare il bonifico bancario entro sette giorni, alle coordinate bancarie indicate e subordinando la consegna dell'assegno al previo pagamento delle competenze professionali; d) con altra missiva del 4 giugno 2007 il Coppolino, assistito da nuovo difensore, aveva sollecitato la consegna dell'assegno, assicurando all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe provveduto al pagamento dei compensi e con successiva missiva del 31 luglio 2007 aveva intimato l'avvocato di depositare l'assegno, entro sette giorni, presso l'Ordine degli Avvocati di Siracusa, evidenziando la necessità di disporre di liquidità; e) soltanto in data 3 dicembre 2008 il Coppolino aveva potuto ritirare l'assegno depositato dal professionista presso l'Ordine di appartenenza. La ricostruzione della vicenda fattuale evidenzia che i giudici di appello hanno chiaramente acclarato che l'odierno ricorrente, dopo avere ricevuto l'assegno per conto e nell'interesse del cliente, non ha provveduto, come era suo onere, a metterlo tempestivamente a disposizione del cliente, ma ha piuttosto subordinato la consegna del titolo al pagamento, da parte del Coppolino, dei compensi professionali, tanto che soltanto in data 3 dicembre 2008, il Coppolino è potuto rientrare nella disponibilità della somma versata dall'[OSCURATO:PERSONA], risultata soccombente nell'ambito della causa di lavoro. 3.4. Nell'illustrare il primo motivo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] critica le conclusioni a cui è pervenuta la Corte territoriale e contrappone alla ricostruzione esposta nella sentenza impugnata una diversa ricostruzione del fatto, negando di avere trattenuto l'assegno ed adducendo che aveva più volte invitato il Coppolino a ritirarlo presso il proprio studio legale e che il cliente non si sarebbe mai presentato in studio per tale incombente, avendo anzi avanzato la richiesta di ricevere il titolo presso il proprio domicilio. Il professionista sostiene, pure, che a causa del perdurante mancato ritiro dell'assegno presso il proprio studio da parte del Coppolino e in conseguenza dell'esposto da quest'ultimo presentato, si sarebbe determinato a depositare il titolo presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in linea con quanto previsto dall'art. 66 del r.d. n. 1578 del 1933. Così argomentando, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge evocati nella rubrica del mezzo in esame, il ricorrente - men che lamentare specifiche violazioni delle norme succitate da parte della decisione impugnata — sollecita, nella sostanza, una rivisitazione dell'accertamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, motivatamente effettuata dalla Corte territoriale e non censurabile in questa sede, se non sotto il profilo motivazionale, neppure dedotto, ed entro i ristretti limiti di cui al riformulato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Le censure rivolte alla sentenza degradano, dunque, verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la domanda di risarcimento dei danni (Cass., sez. U, 17/12/2019, n. 33373) e la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia. Deve qui ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass, sez. 6 - 2, 12/10/2017, n. 24054). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. I giudici di appello, acclarata la ritenzione ingiustificata, da parte del professionista, dell'assegno del cliente, pacificamente non comprensivo di spese processuali, ha ritenuto provato il nesso causale tra la mancata consegna del titolo ed il ricorso al finanziamento fatto dal Coppolino per fare fronte alle spese del matrimonio della figlia, valorizzando a tal fine sia la circostanza che il Coppolino, con la missiva del 31 luglio 2007, aveva rappresentato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'urgenza di conseguire la disponibilità della somma portata dall'assegno, sollecitandolo a depositare il titolo presso il Consiglio dell'Ordine, sia la ulteriore circostanza che, essendo le nozze fissate per la data dell'8 settembre 2007, il Coppolino si era visto costretto ad avanzare richiesta di finanziamento nel mese di luglio 2007. Le critiche che, anche sotto tale profilo, vengono rivolte alla decisione gravata sono parimenti incentrate su una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella ritenuta dalla Corte d'appello e si sostanziano in una generica contestazione della carenza di prova della necessità, per il Coppolino, di contrarre il mutuo per far fronte alle spese del matrimonio, nonché al pagamento delle spese legali. Così come formulate esse ripropongono questioni di merito già affrontate e risolte, con congrua motivazione, dai giudici di merito che hanno escluso che il ricorso al credito fosse fittizio o solamente dettato dall'intento di nuocere al professionista e hanno correttamente concluso per la fondatezza della domanda svolta dal Coppolino sul rilievo che la necessità di ricorrere al finanziamento sia scaturita proprio dalla mancata disponibilità della somma portata dall'assegno non tempestivamente messo a sua disposizione da parte del professionista. 5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, essendo il Coppolino rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell
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