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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05718/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12583 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Falcitelli (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia n. 4003 / 1 9 / 2 0 21 depositata in data 05 / 11 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rimborso IVA– termine biennale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva contro il diniego di rimborso per IVA 2010 e 2011 , fondato sulla mancata registrazione in contabilità , operata per errore, di una serie di fatturedi acquisto da parte della società incorporata dalla odierna ricorrente relative a detti periodi d’imposta e rilevata dalla incorporanteora ricorr ente solo nel 2014 ; - l a C TP accoglieva il ricorso; - appellava l' U fficio ; - c on la pronuncia oggetto della sentenza gravata , la CTR ha accolto impugnazione dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo legittimi i dinieghidi rimborso in quanto emessi a fronte di istanze tardive; - r icorre a questa Corte la società con atto affidato a un solo motiv o diricorso; - resiste con controricorso l' [OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - l’unico motivo dedotto si incentra sulla illegittimità della sentenza impugnataper avere la CTR violato gli artt. 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, facendo discendere da una violazione formale la perditadel diritto della società a ottenere il rimborso dell’iva ; - il motivo è in fondato; - in primo luogo, va rilevato come la sentenza gravata, nella articolata e puntuale motivazione espressa, non abbia affatto posto a base della decisione la natura formale della violazione, sullaquale si incentra la censura; - ben diversamente, essa ha ritenuto legittimo il diniego espresso dall’Ufficio in quanto , come chiaramente si illustra al punto n. 6 della motivazione, “trattandosi di una fattispecie di versamento effettuatoper errore, e quindi di imposta non dovuta e mancando nella disciplina IVA del DPR 633/72 una specifica disciplina relativamenteai termini di decadenza per le richiest e di rimborso, si deve far riferimento alla disciplina residuale di cui all’art. 21 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comma 2 del DLgs.

N. 546/92, che stabilisce il termine di decadenzaper la presentazione della istanza…”; - la CTR , dunque, non ha affatto deciso di confermare il diniego in quantola società ha commesso una violazione formale ; essa ha ritenuto, correttamente, intempestive le istanze di rimborso in quantopresentate oltre i due anni dal versamento erroneo dell’iva chiestain restituzione; - e tale statuizione, per vero, non solo non risulta puntualmente aggreditadal motivo di ricorso ma è anche ampiamente motivata e scevra da errori di diritto , dal momento che secondo questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11652 del 11/05/2017 ; conf.

Cass.n. 15638 del 2019 ) in tema di IVA, il diritto alla restituzione dell'impostaindebitamente versata non è soggetto alla disciplina dettatadall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di imposte dirette,bensì a quella prevista dagli artt. 30, 38 - bis, 38 - bis1, 38 - bis2e 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972; tale diritto resta soggetto altermine decadenziale biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che decorre dal giorno in cui si è verificato il presuppostodel rimborso, ossia dal giorno in cui è stato effettuato ilpagamento che dà diritto alla restituzione del versato ; - neppure appare pertinente il richiamo , svolto lungamente in ricorso,agli orientamenti della Corte di Giustizia atteso che, da un lato,la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto dell'Unione e conform e al principio di effettività «la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell'interessato sia dell'amministrazione coinvolta, anche se, per definizione, il decorso di tali termini comporta il rigetto totale o parziale, dell'azione proposta» (v. sentenza 8 settembre 2011, C - 89/10 e C-96/10, Q - Beef e Bosschaert; sentenza 15 aprile 2010, C - 542/08,Barth; sentenza 15 dicembre 2011, in C - 427/10, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza 20 dicembre 2017, in C - 500/16, Caterpillar), mentre, dall'altro, ove ha riconosciuto il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 diritto al rimborso a prescindere dal maturare del termine di decadenza previsto dalla legislazione nazionale, ha assegnato rilevanzaa situazioni oggettive e imponderabili per il contribuente o,comunque, a condotte riferibili all'Amministrazione finanziaria ; - il rimando è qui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sopra citata , relativa a soggetto che aveva "agito come un operatore economico prudente", aveva "correttamente assoggettato all'IVA le operazioni di riscossione dei contributi consortili da essa effettuate" e "correttamente versato detta imposta all'amministrazione finanziaria, in ossequio alla prassi seguita da tale amministrazione all'epoca della fatturazione di dette operazioni", regime poi "rimesso in discussione, retroattivamente" dalla stessa Amministrazione, lasciando il soggetto passivo esposto all'azione del suo committente), condizioniqui non ricorrenti; - in ultimo, va fatto mero cenno – per chiarezza - al fatto che non viene qui in rilievo , stante la differente situazione di fatto, il diversotermine di prescrizione decennale ; - ciò in quanto ( in argomento si veda per tutte Cass. Sez.5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017 seguita da Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018 ) i n tema d'IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, situazione che ovviamente qui non ricorre, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo ilpresupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, percui non trova applicazione – in detta fattispecie, si ripete, del tuttodiversa da quella per cui è processo - il termine biennale di decadenzaprevisto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n.546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art.2946c.c. - conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; - le spese seguono la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12583 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Falcitelli (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia n. 4003 / 1 9 / 2 0 21 depositata in data 05 / 11 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rimborso IVA– termine biennale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva contro il diniego di rimborso per IVA 2010 e 2011 , fondato sulla mancata registrazione in contabilità , operata per errore, di una serie di fatturedi acquisto da parte della società incorporata dalla odierna ricorrente relative a detti periodi d’imposta e rilevata dalla incorporanteora ricorr ente solo nel 2014 ; - l a C TP accoglieva il ricorso; - appellava l' U fficio ; - c on la pronuncia oggetto della sentenza gravata , la CTR ha accolto impugnazione dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo legittimi i dinieghidi rimborso in quanto emessi a fronte di istanze tardive; - r icorre a questa Corte la società con atto affidato a un solo motiv o diricorso; - resiste con controricorso l' [OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - l’unico motivo dedotto si incentra sulla illegittimità della sentenza impugnataper avere la CTR violato gli artt. 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, facendo discendere da una violazione formale la perditadel diritto della società a ottenere il rimborso dell’iva ; - il motivo è in fondato; - in primo luogo, va rilevato come la sentenza gravata, nella articolata e puntuale motivazione espressa, non abbia affatto posto a base della decisione la natura formale della violazione, sullaquale si incentra la censura; - ben diversamente, essa ha ritenuto legittimo il diniego espresso dall’Ufficio in quanto , come chiaramente si illustra al punto n. 6 della motivazione, “trattandosi di una fattispecie di versamento effettuatoper errore, e quindi di imposta non dovuta e mancando nella disciplina IVA del DPR 633/72 una specifica disciplina relativamenteai termini di decadenza per le richiest e di rimborso, si deve far riferimento alla disciplina residuale di cui all’art. 21 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comma 2 del DLgs. N. 546/92, che stabilisce il termine di decadenzaper la presentazione della istanza…”; - la CTR , dunque, non ha affatto deciso di confermare il diniego in quantola società ha commesso una violazione formale ; essa ha ritenuto, correttamente, intempestive le istanze di rimborso in quantopresentate oltre i due anni dal versamento erroneo dell’iva chiestain restituzione; - e tale statuizione, per vero, non solo non risulta puntualmente aggreditadal motivo di ricorso ma è anche ampiamente motivata e scevra da errori di diritto , dal momento che secondo questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11652 del 11/05/2017 ; conf. Cass.n. 15638 del 2019 ) in tema di IVA, il diritto alla restituzione dell'impostaindebitamente versata non è soggetto alla disciplina dettatadall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di imposte dirette,bensì a quella prevista dagli artt. 30, 38 - bis, 38 - bis1, 38 - bis2e 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972; tale diritto resta soggetto altermine decadenziale biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che decorre dal giorno in cui si è verificato il presuppostodel rimborso, ossia dal giorno in cui è stato effettuato ilpagamento che dà diritto alla restituzione del versato ; - neppure appare pertinente il richiamo , svolto lungamente in ricorso,agli orientamenti della Corte di Giustizia atteso che, da un lato,la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto dell'Unione e conform e al principio di effettività «la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell'interessato sia dell'amministrazione coinvolta, anche se, per definizione, il decorso di tali termini comporta il rigetto totale o parziale, dell'azione proposta» (v. sentenza 8 settembre 2011, C - 89/10 e C-96/10, Q - Beef e Bosschaert; sentenza 15 aprile 2010, C - 542/08,Barth; sentenza 15 dicembre 2011, in C - 427/10, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza 20 dicembre 2017, in C - 500/16, Caterpillar), mentre, dall'altro, ove ha riconosciuto il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 diritto al rimborso a prescindere dal maturare del termine di decadenza previsto dalla legislazione nazionale, ha assegnato rilevanzaa situazioni oggettive e imponderabili per il contribuente o,comunque, a condotte riferibili all'Amministrazione finanziaria ; - il rimando è qui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sopra citata , relativa a soggetto che aveva "agito come un operatore economico prudente", aveva "correttamente assoggettato all'IVA le operazioni di riscossione dei contributi consortili da essa effettuate" e "correttamente versato detta imposta all'amministrazione finanziaria, in ossequio alla prassi seguita da tale amministrazione all'epoca della fatturazione di dette operazioni", regime poi "rimesso in discussione, retroattivamente" dalla stessa Amministrazione, lasciando il soggetto passivo esposto all'azione del suo committente), condizioniqui non ricorrenti; - in ultimo, va fatto mero cenno – per chiarezza - al fatto che non viene qui in rilievo , stante la differente situazione di fatto, il diversotermine di prescrizione decennale ; - ciò in quanto ( in argomento si veda per tutte Cass. Sez.5, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017 seguita da Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018 ) i n tema d'IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, situazione che ovviamente qui non ricorre, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo ilpresupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento, percui non trova applicazione – in detta fattispecie, si ripete, del tuttodiversa da quella per cui è processo - il termine biennale di decadenzaprevisto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n.546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art.2946c.c. - conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato; - le spese seguono la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il v
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