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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03091/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione relativamente all'addotto vizio di mente dell'imputato (oggetto del primo dei motivi di ricorso, p. 3); valutato, in particolare, che la Corte ha adeguatamente giustificato l'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del secondo e del terzo dei motivi di ricorso) evidenziando la superficialità dell'atteggiamento del ricorrente in merito al rispetto del regime degli arresti domiciliari e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] reitera questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione relativamente all'addotto vizio di mente dell'imputato (oggetto del primo dei motivi di ricorso, p. 3); valutato, in particolare, che la Corte ha adeguatamente giustificato l'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche (oggetto del secondo e del terzo dei motivi di ricorso) evidenziando la superficialità dell'atteggiamento del ricorrente in merito al rispetto del regime degli arresti domiciliari e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/1
Sentenza Cassazione n. 03091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris