CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 12771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. G. Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, decidendo in sede di rinvio, ha accolto parzialmente il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] per il diniego del rimedio risarcitorio in relazione a periodi di detenzione trascorsi in condizioni inumane e degradanti. In particolare, ha rigettato il reclamo in riferimento al periodo che va dal 9 novembre 1986 al 10 gennaio 1988 per l'impossibilità di ricostruire, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, le condizioni detentive in cui visse il reclamante. Non sono più reperibili i registri cartacei relativi ad un periodo così lontano e le allegazioni del reclamante non sono da sole sufficienti a dimostrare l'effettivo sovraffollamento lamentato e a ritenere integrata la violazione dell'art. 3 Cedu. Nulla, infatti, è stato detto in merito alla superficie delle celle occupate e non è pertanto possibile affermare, con un sufficiente grado di probabilità, che lo spazio pro-capite fosse effettivamente inferiore ai 3 mq. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'impossibilità di riscontrare le deduzioni del ricorrente deve condurre all'accoglimento della sua pretesa. Il ricorrente ha descritto dettagliatamente le celle, la loro conformazione e ha indicato il numero degli occupanti, mettendo in risalto tutti i fattori da cui possa desumersi la violazione dell'art. 35-ter ord. pen. Nessun rilievo può avere il fatto che le celle dell'Istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA] fossero molte ampie e che l'occupazione di cinque o sei soggetti non avrebbe determinato un sovraffolla mento. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale di sorveglianza non ha ignorato il principio di diritto per il quale,"nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario - Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, Rv. 279208 e, prima ancora, Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Rv. 273144 -. Ha piuttosto osservato che per il periodo di riferimento si è nell'impossibilità, per ragioni oggettive, di trovare riscontro alle deduzioni del richiedente e che la richiesta, per quanto dettagliata, non è stata in grado di fornire tutte le necessarie informazioni per poter affermare la sussistenza, in quel tempo, di un effettivo sovraffollamento. Non ha tquindiiprivato le deduzioni del richiedente della presunzione relativa di veridicità, che la giurisprudenza di legittimità ha alle stesse accordato, ma ha preso atto che da sole, in assenza di ulteriori elementi che per fatto oggettivo non è dato reperire, non sono capaci, per loro incompletezza, di dare fondamento alla pretesa. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28 febbraio 2022. Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ntalucia [OSCURATO:PERSONA]