Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2010
ECLI:EU:T:2010:171
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 29 aprile 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (BIOPIETRA)
(causa T‑586/08)
«[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo BIOPIETRA – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 34)
Oggetto
Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 16 ottobre 2008 (procedimento R 889/2008‑1),
relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BIOPIETRA come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:SOCIETA]
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:SOCIETA] denominativo «BIOPIETRA» (domanda n. 5658893), per prodotti della classe 19
Decisione dell’esaminatore:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.