CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 75, comma 2, 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che venivano accertati a Napoli il 21/11/2020. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Napoli conformemente alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01).La Corte di appello di Napoli, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dagli agenti del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi e non contestati dal ricorrente -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato ascrittegli ex artt. 81, comma secondo, cod. pen., 75, comma 2, 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. In questa, univoca, cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Loffredo discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale napoletana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni oggettive e soggettive della condotta dell'imputato. Tali connotazioni, infatti, non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal difensore del ricorrente, tenuto conto dell'elevato disvalore dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale e del "profilo criminale dell'imputato", correttamente richiamati nella decisione censurata, che imponevano di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si consideri, in proposito, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il, P e