Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10003/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione all'art 178 lett c) cod. proc. pen. e il terzo motivo di ricorso in relazione all'art. 213 c.p.p. non sono deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione e tanto a prescindere dal fatto che il ricorrente fa valere un impedimento che non pertiene direttamente e concretamente alla sua sfera giuridica ma avente carattere diffuso in relazione al quale la valutazione di esclusione della natura assoluta dell'impedimento è stata compiuta a monte dal legislatore che ha consentito la ripresa dello svolgimento delle attività giudiziarie (invero dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l'istanza di rinvio non si fondi su una morbilità acuta in atto ma a timori a presenziare) e, quanto al terzo motivo, la paventata contaminazione dell'attendibilità del riconoscimento si fonda su un dato di fatto meramente enunciato e non allegato, nonché assertivo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere stensore i Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione all'art 178 lett c) cod. proc. pen. e il terzo motivo di ricorso in relazione all'art. 213 c.p.p. non sono deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione e tanto a prescindere dal fatto che il ricorrente fa valere un impedimento che non pertiene direttamente e concretamente alla sua sfera giuridica ma avente carattere diffuso in relazione al quale la valutazione di esclusione della natura assoluta dell'impedimento è stata compiuta a monte dal legislatore che ha consentito la ripresa dello svolgimento delle attività giudiziarie (invero dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l'istanza di rinvio non si fondi su una morbilità acuta in atto ma a timori a presenziare) e, quanto al terzo motivo, la paventata contaminazione dell'attendibilità del riconoscimento si fonda su un dato di fatto meramente enunciato e non allegato, nonché assertivo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere stensore i Il
Sentenza Cassazione n. 10003/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris