CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avvocatura generale delloStato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] di Tria;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.411/2023, pubblicata il 17 marzo 2023, notificata via PEC il 21marzo 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 23 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 9780/2023Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 12790/2026Data pubblicazione 05/05/2026letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, davanti al Tribunale diL’Aquila, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. DPC017/109 del 28marzo 2019 emessa dalla Regione Abruzzo – DipartimentoGoverno del Territorio e Politiche ambientali – Servizio gestioneDemanio idrico e fluviale – Ufficio procedimenti sanzionatori econtenzioso sulle acque, notificata il 29 marzo 2019 – all’esito diverbale di contestazione di illecito amministrativo del Corpoforestale dello Stato n. 38 del 2 ottobre 2014 –, con la quale erastato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di euro6.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria previstadall’art. 133, secondo comma, del d.lgs. n. 152/2006, in ordinealla violazione dell’art. 124, primo comma, del medesimo d.lgs.,per aver scaricato reflui fognari sul fiume Aterno senzaautorizzazione.In particolare, l’opponente deduceva che, a fronte delloscarico anomalo da attivazione di scaricatore di piena, dal verbaledi accertamento non si evinceva il superamento dei limiti tabellari,né erano stati allegati i risultati degli accertamenti svolti dall’Artain sede di sopralluogo, sicché non avrebbe potuto ritenersilegittima la contestazione della fattispecie di scarico nonautorizzato.Sulla base di tali premesse, chiedeva l’annullamentodell’ordinanza-ingiunzione opposta.Numero registro generale 9780/2023Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 12790/2026Data pubblicazione 05/05/2026Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, la qualecontestava le deduzioni avversarie e concludeva per il rigettodell’opposizione.Il Tribunale adito accoglieva la spiegata opposizione e, perl’effetto, annullava l’ordinanza-ingiunzione impugnata.2.– Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure laRegione Abruzzo, lamentando: 1) l’erronea qualificazione dellafattispecie, con la conseguente errata individuazione delladisciplina applicabile, poiché oggetto di contestazione era loscarico effettuato in assenza di titolo autorizzativo e non ilsuperamento dei limiti tabellari; 2) l’incidenza dell’inquadramentodell’illecito, quale illecito di mera condotta, sulla ripartizionedell’onere della prova, atteso che spettava al trasgressore, oall’obbligato in solido, offrire la dimostrazione dell’esistenza di unaregolare autorizzazione per lo scarico derivante dallo scolmatoredi piena o quantomeno di aver posto in essere ogni azionenecessaria e utile per assicurare il regolare funzionamento dellavalvola ed evitare lo scarico anomalo in assenza di precipitazioniResisteva al gravame la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la qualeinstava per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenzaimpugnata.La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui inepigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava lapronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che oggetto dicontestazione era lo scarico effettuato in assenza di titoloNumero registro generale 9780/2023Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 12790/2026Data pubblicazione 05/05/2026autorizzatorio e non il superamento dei limiti tabellari, sicchédoveva verificarsi, ai fini della configurabilità dell’illecito, se lafattispecie fosse integrata, a fronte dell’esistenza di unprovvedimento autorizzatorio, anche quando lo scaricatore pressocorpi idrici ricettori si fosse attivato in assenza di fenomenicaso in esame, ricorreva uno scarico anomalo che generava solo ilmancato rispetto delle prescrizioni di cui all’autorizzazione alloscarico, tuttora vigente, in presenza del quale l’Amministrazioneavrebbe dovuto fare intervenire chi di dovere (ossia l’autore delloscarico), perché il “disfunzionamento” cessasse e, soltanto in casodi protratta inerzia dell’autore, si sarebbe potuto contestare loscarico non autorizzato; c) che l’intervento preventivodell’Amministrazione si identificava nell’invio della diffida di cuiall’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006, alla quale avrebbe potutoconseguire, in caso di mancato ripristino del regolarefunzionamento dello scaricatore di piena, la revocadell’autorizzazione e la contestazione ex art. 133, secondocomma, del d.lgs. n. 152/2006 per mancanza del provvedimentodi autorizzazione allo scarico; d) che, nel caso di specie, non viera prova che l’Amministrazione avesse, a fronte dellaconstatazione del non corretto funzionamento dello scolmatore,inviato la diffida testé richiamata o fatto alcunché e, quindi,integrato il presupposto della successiva contestazione di unoscarico non autorizzato, di talché, a fronte dell’inconfigurabilitàdell’illecito contestato, discendeva l’illegittimità dell’impugnataordinanza-ingiunzione e, per l’effetto, il rigetto del gravame.Numero registro generale 9780/2023Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 12790/2026Data pubblicazione 05/05/20263.– la Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza d’appello.Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.124, primo comma, e 133, secondo comma, del d.lgs. n.152/2006, per avere la Corte di merito, dopo aver correttamenteinquadrato la fattispecie giuridica nello scarico in assenza diautorizzazione (anziché per il superamento dei limiti tabellari),ricondotto successivamente la vicenda al mancato rispetto delleprescrizioni di cui agli artt. 124, decimo comma, e 133, terzocomma, del citato decreto, in ordine alla effettuazione omantenimento dello scarico senza osservare le prescrizioniindicate nel provvedimento di autorizzazione.Obietta l’istante che si sarebbe trattato di differenti tipologiedi violazioni, riguardando, una, la mancanza di autorizzazione alloscarico in ordine allo scarico anomalo da attivazione discaricatore di piena e, l’altra, il mancato rispetto delleprescrizioni, violazioni diverse e perciò sanzionatedifferentemente dal [OSCURATO:PERSONA] proprio per la diversagravità delle violazioni sottese alle diverse fattispecie richiamate.Il motivo è fondato.Infatti, lo scarico derivante da uno scolmatore (o scaricatore)di piena non funzionante in maniera consona allo scopo (scopoche è quello di garantire, durante eventi meteorici di rilievo, cheNumero registro generale 9780/2023Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 12790/2026Data pubblicazione 05/05/2026il refluo fognario giunga al depuratore più o meno sempre allostesso livello di concentrazione) si configura come nuovo, a nullarilevando l’eventuale autorizzazione in precedenza concessa,potendo essa valere per uno scolmatore conforme alla proprianatura e non, invece, per un manufatto in concreto trasformatosiin uno scarico ordinario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14838 del27/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 11479 del 16/05/2006).Sicché, allorché, al momento dell’accertamento, loscolmatore di piena non svolga la funzione propria di taletipologia di scarico, essendo continuamente in azione pure inassenza di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e il refluo ineccesso riscontrato nel corpo idrico ricettore sia costituito daacque luride, come acclarato nel caso di specie, è integrata ex sela violazione denunciata di scarico senza autorizzazione,indipendentemente dall’invio di alcuna diffida cui non sia datoseguito.Ed invero uno scolmatore o sfioratore – da considerarsi comeuna sorta di “valvola di sicurezza” che entra in funzioneesclusivamente quando l’ingresso di acque meteoriche eccedauna determinata soglia – può considerarsi perfettamentefunzionante solo laddove lo stesso si attivi in concomitanza difenomeni piovosi, ossia di un anomalo ingresso di acque bianchenella rete fognaria generalmente connesso a fenomeni diabbondanti piogge. Diversamente, nel caso di attivazione delloscolmatore anche in periodi c.d. “di secco”, cioè in assenza diprecipitazioni, è esclusa la sua funzione di “sistema di emergenzaidraulica ad attivazione eccezionale”, con l’inevitabileconseguenza che tale attivazione deve essere ricondotta allaNumero registro generale 9780/2023Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 12790/2026Data pubblicazione 05/05/2026nozione di “scarico” proprio perché non consono al fine per ilquale è predisposto ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 3, Sentenza n. 679 del22/06/2018).Cosicché la linea di demarcazione tra uno “scolmatoreperfettamente funzionante” e uno “scarico” deve essere ricercatanel sistema di attivazione del primo che, se connesso ad episodicifenomeni meteorologici, risulta perfettamente lecito e, viceversa,se utilizzato come strumento per far fronte a situazioni digestione del refluo, trascende in uno “scarico” illecito perchécontra ius.Siffatta conclusione è pienamente conforme alle statuizionidella Corte di giustizia europea, secondo cui il mancatotrattamento delle acque reflue urbane non può ammettersi incondizioni climatiche e stagionali normali, salvo privare disignificato la direttiva n. 91/271/CEE, sicché, in condizioniclimatiche normali e tenuto conto delle variazioni stagionali, latotalità delle acque reflue urbane deve essere raccolta e trattatae il mancato trattamento delle acque reflue urbane può esseretollerato soltanto in occasione di circostanze che esulinodall’ordinario (CGUE, Sez. 1, Decisione del 18/10/2012, in causaC-301/10, Commissione europea contro [OSCURATO:PERSONA] di GranBretagna e Irlanda del Nord).2.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere accolto.La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, decidendo lacausa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto ex art. 384, secondo comma, secondo periodo, c.p.c.,Numero registro generale 9780/2023Numero sezionale 1040/2026Numero di raccolta generale 12790/2026Data pubblicazione 05/05/2026l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione impugnata deveessere rigettata.La regolamentazione delle spese e compensi del giudizio, pertutti i gradi, segue il principio di soccombenza, con liquidazionecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigettal’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione impugnata;condanna la controricorrente alla refusione, in favore dellaricorrente, delle spese di lite, che liquida – per il giudizio di primogrado – in complessivi euro 1.855,00, – per il giudizio d’appello –in complessivi euro 1.984,00 e – per il giudizio di cassazione – incomplessivi euro 3.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso