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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 14982/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21919/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n. 1239/2019 depositata i l 17/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo, corredato da duplice memoria, per la cassazione della sentenza n. 1239 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - la RDS, s.p.a., aveva proposto opposizion e ex art. 615, cod. proc. civ., all’intervento spiegato dalla deducente, per il pagamento di spese legali, in una procedura esecutiva instaurata da altro creditore in danno dell’opponente; - la società aveva dedotto che l’intervento non era stato preceduto dalla notifica di precetto e, al contempo, che le relative somme erano state pagate con assegno circolare; - dopo la sospensione della procedura disposta dal giudice dell’esecuzione, l’esecutata aveva riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento; - il Tribunale aveva poi respinto l’appello della deducente sul presupposto della mancata prova della notifica del precetto; è rimasta intimata la società RDS; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; intervenuta la decisione di Cass., Sez.

U., 21/12/2022 n. 37434, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; Rilevatoche: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 91, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché: - aveva affermato che il Giudice di pace aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento mentre, invece, aveva solo statuito la cessazione della materia del contendere, senza però esaminare se il pagamento delle somme dovute dalla deducente fosse avvenuto prima o dopo l’intervento stesso; - aveva affermato che la deducente non aveva offerto prova della notifica del precetto correlato all’intervento, mentre questo non era condizionato al primo, peraltro avvenuto come incontestato, ma solo alla sussistenza del titolo esecutivo; - avev a confermato la cessione della materia del contendere dichiarata dal Giudice di prime cure senza però che fossero state elise le ragioni di contrasto; - non aveva riformato la statuizione di compensazione delle spese legali del Giudice di pace omettendo di valutare il tempo di pagamento della debitrice opponente, successivo all’intervento, e dunque violando il principio della soccombenza virtuale; Consideratoche: il giudizio deve rinviarsi alla pubblica udienza in relazione all’esame della validità della procura, redatta in cartaceo digitalizzato, con riferimento all’atto di gravame nativo digitale e notificato telematicamente, secondo quanto osservato da questa Corte nell’ordinanza n. 6861 del 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21919/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diTRIBUNALE ROMA n. 1239/2019 depositata i l 17/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo, corredato da duplice memoria, per la cassazione della sentenza n. 1239 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - la RDS, s.p.a., aveva proposto opposizion e ex art. 615, cod. proc. civ., all’intervento spiegato dalla deducente, per il pagamento di spese legali, in una procedura esecutiva instaurata da altro creditore in danno dell’opponente; - la società aveva dedotto che l’intervento non era stato preceduto dalla notifica di precetto e, al contempo, che le relative somme erano state pagate con assegno circolare; - dopo la sospensione della procedura disposta dal giudice dell’esecuzione, l’esecutata aveva riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento; - il Tribunale aveva poi respinto l’appello della deducente sul presupposto della mancata prova della notifica del precetto; è rimasta intimata la società RDS; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; intervenuta la decisione di Cass., Sez. U., 21/12/2022 n. 37434, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; Rilevatoche: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 91, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché: - aveva affermato che il Giudice di pace aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento mentre, invece, aveva solo statuito la cessazione della materia del contendere, senza però esaminare se il pagamento delle somme dovute dalla deducente fosse avvenuto prima o dopo l’intervento stesso; - aveva affermato che la deducente non aveva offerto prova della notifica del precetto correlato all’intervento, mentre questo non era condizionato al primo, peraltro avvenuto come incontestato, ma solo alla sussistenza del titolo esecutivo; - avev a confermato la cessione della materia del contendere dichiarata dal Giudice di prime cure senza però che fossero state elise le ragioni di contrasto; - non aveva riformato la statuizione di compensazione delle spese legali del Giudice di pace omettendo di valutare il tempo di pagamento della debitrice opponente, successivo all’intervento, e dunque violando il principio della soccombenza virtuale; Consideratoche: il giudizio deve rinviarsi alla pubblica udienza in relazione all’esame della validità della procura, redatta in cartaceo digitalizzato, con riferimento all’atto di gravame nativo digitale e notificato telematicamente, secondo quanto osservato da questa Corte nell’ordinanza n. 6861 del 7