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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 24748/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14238/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce n. 983/22/15, depositata il 4 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 983 / 22 / 1 5 del 0 4 / 05 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 47 / 05 /1 0 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito SOGESTA) nei confronti di una cartella di pagamento relativaa tributi concernenti l’anno d’imposta 2000;

2. a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a quattromotivi;

3. SOGESTA resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia;

2. p reso atto della sussistenza dei presupposti di legge (soccombenza di AE in entrambi i gradi di merito), la causa va sospesa fino al 10/10/2023 e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/10/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14238/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce n. 983/22/15, depositata il 4 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 983 / 22 / 1 5 del 0 4 / 05 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 47 / 05 /1 0 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito SOGESTA) nei confronti di una cartella di pagamento relativaa tributi concernenti l’anno d’imposta 2000; 2. a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a quattromotivi; 3. SOGESTA resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia; 2. p reso atto della sussistenza dei presupposti di legge (soccombenza di AE in entrambi i gradi di merito), la causa va sospesa fino al 10/10/2023 e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/10/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso
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