CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 17/01/1975 avverso la sentenza del 30/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare di Forlì, all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] che in tema di patteggiamento, il giudice è tenuto solo a verificare l'esattezza della cornice giuridica nella quale è stato inquadrato il fatto in tutti i suoi elementi di rilevanza penale e la praticabilità di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.., sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la carenza di motivazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M