CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 24449/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];h [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letta l'istanza di assegnazione ad altra sezione depositata il 19 gennaio 2026 nell'interesse del ricorrente; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova della responsabilità dell'imputato, non è deducibile in questa sede in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; che, inoltre, tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'Appello reso una motivazione immune da vizi in relazione al diniego del detto beneficio, con il congruo riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili per l'imputato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.Ml'hjt9L DeF'[OSCURATO:PERSONA] CANCEit,EMA G 6 W uffiziariO 3antit