CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Lanciano in data 7 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di appropriazione indebita. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. proc. pen., in ordine all'eccepito difetto di querela; la Corte territoriale aveva errato, al pari della sentenza di primo grado, nel riconoscere al sottoscrittore della querela la veste di amministratore della società assicuratrice, poiché ciò non elideva il difetto di querela che era stata sporta in proprio dalla persona fisica senza spendere il nome della società assicuratrice. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) nella parte in cui la decisione aveva affermato che il credito vantato dall'imputata, per le provvigioni maturate nella qualità di sub-agente, non fosse esigibile per il difetto di formalizzazione dei rapporti assicurativi, in contrasto con la documentazione prodotta e non contestata dalla parte civile che dimostrava il regolare invio di tutte le somme incassate a titolo di premi assicurativi prima del mese di settembre 2016, epoca di contestazione dell'omesso versamento e quindi dell'appropriazione. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione in punto di misura del trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione in punto di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza adeguata motivazione e omettendo di valutare le condizioni economiche dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che manifestamente infondato. Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che la società BBC Insurance, di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], aveva conferito mandato all'agente Royal and Sun, coincidente con la persona del Bocchio, che a sua volta aveva concluso un contratto di sub-agenzia con l'odierna ricorrente; l'insistita tesi difensiva della presentazione della querela da parte del Bocchio "in proprio" non è sorretta da alcun dato documentale, né la ricorrente ha allegato al ricorso alcun atto utile per verificare tale assunto, smentito da entrambe le decisioni di primo e secondo grado. 1.2. Il secondo motivo è formulato in termini evidentemente generici, nella misura in cui non considera la specifica fonte delle provvigioni che non maturavano per il solo fatto dell'incasso dei premi ma, evidentemente, in relazione alla conclusione di contratti ai sensi dell'art. 1784 cod. civ., circostanza indicata dalla Corte territoriale e rispetto alla quale la ricorrente non formula alcuna censura o osservazione confondendo i termini della questione; per altro verso, la censura è aspecifica poiché nel denunciare la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale rispetto agli atti processuali non indica specificamente, né allega, alcun documento che dovrebbe provare il riconoscimento, da parte della società assicuratrice, della misura (e quindi della dimostrata esigibilità) del credito per le provvigioni già maturate al tempo dell'omesso versamento delle somme incassate nel mese di settembre dell'anno 2016, circostanza che la Corte d'appello ha escluso (pag.4). 1.3. Il terzo motivo è anch'esso generico, oltre che manifestamente infondato: la Corte territoriale ha indicato i criteri dell'art. 133 cod. pen. utilizzati per commisurare la pena (fissata ben al di sotto della media edittale, il che rende corretta e adeguata la motivazione sul punto della Corte territoriale: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); inoltre, ha dato conto dell'assenza di elementi positivi e favorevoli per concedere le circostanze attenuanti generiche (così assolvendo legittimamente al relativo obbligo di motivazione, considerata la necessità di individuare tali elementi a sostegno della concessione delle invocate attenuanti, anche in ragione del tenore della norma che non ritiene sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 1.4. Analoghi vizi affliggono il quarto motivo di ricorso: la Corte territoriale ha indicato le ragioni, già espresse dal giudice di primo grado, a fondamento della subordinazione del beneficio ex art. 163 cod. pen. al risarcimento e alle restituzioni (non risultando alcuna iniziativa della ricorrente tesa ad adempiere all'obbligo di versamento delle somme riscosse e non corrisposte all'agente); delle condizioni economiche dell'imputata, che osterebbero a tale condizione, non v'è né indicazione, né allegazione da parte della ricorrente il che rende inammissibile la doglianza, in quanto l'obbligo per il giudice di effettuare - in ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno - un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato è condizionato all'esistenza negli atti processuali di elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta, ovvero all'allegazione di tali elementi dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 6, n. 11142 del 07/02/2023, E., Rv. 284609 - 0; Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 - 0; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 0). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som