CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17425/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, per la detenzione, fuori dell'abitazione e senza giustificato motivo, in particolare nel bagagliaio dell'autovettura su cui viaggiava, di una mazza da baseball, in [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha correttamente argomentato nella rilevazione del vizio di genericità dei motivi di appello; rilevato, in particolare, che ha posto in evidenza l'assenza, al momento del controllo, del riferimento ad un giustificato motivo della detenzione della mazza da baseball; rilevato che nella sentenza di condanna si è chiarito che la mazza da baseball era priva di custodia e di altra eventuale attrezzatura sportiva e che l'imputato non fornì alcuna giustificazione; rilevato pertanto che la Corte di appello ha ben deciso nel rilevare che le deduzioni di impugnazione non si sono confrontate con tali dati, essenziali nella motivazione della condanna, e che la reiterazione dell'argomento circa la lunghezza della mazza e la sua riconducibilità al novero dei gadget sportivi si è pertanto connotato di genericità; rilevato che anche il motivo sulla pena è stato genericamente articolato a fronte di una pena irrogata nel minimo edittale; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il presidente [OSCURATO:PERSONA] o Fogini [OSCURATO:PERSONA] C