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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 20273/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZErdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il -0ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di c{R • j,2 volontà dell'imputatd\6 altri vizi ammissibili per legge ma si è limitato a proporre una valutazione del merito della vicenda bel lontana da ogni difetto di correlazione tra quanto richiesto e la snetenza; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17.01.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZErdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il -0ubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di c{R • j,2 volontà dell'imputatd\6 altri vizi ammissibili per legge ma si è limitato a proporre una valutazione del merito della vicenda bel lontana da ogni difetto di correlazione tra quanto richiesto e la snetenza; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Lassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.2025