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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45261/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'Il gennaio 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 1 e 2 lett.c) e 2 bis d d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 6 aprile 2019.

Rilevato che il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Cds, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e corretto sotto il profilo giuridico.

Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

La Corte con percorso argomentativo non illogico ha rilevato che il giudizio in termini di equivalenza si giustificava in ragione della gravità della condotta causativa del sinistro ( l'imputato aveva colliso con una rotonda, l'aveva scavalcata e aveva terminato la marcia nella corsia opposta, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada) e della capacità a delinquere desumibile dalla precedente condanna a suo carico.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] glir estensore Il P esid nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'Il gennaio 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 1 e 2 lett.c) e 2 bis d d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 6 aprile 2019. Rilevato che il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Cds, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e corretto sotto il profilo giuridico. Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). La Corte con percorso argomentativo non illogico ha rilevato che il giudizio in termini di equivalenza si giustificava in ragione della gravità della condotta causativa del sinistro ( l'imputato aveva colliso con una rotonda, l'aveva scavalcata e aveva terminato la marcia nella corsia opposta, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada) e della capacità a delinquere desumibile dalla precedente condanna a suo carico. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] glir estensore Il P esid nte
Sentenza Cassazione n. 45261/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris