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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27746/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 41751/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato (difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pag. 6 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 41751/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato (difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pag. 6 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sulla elevata gravità del fatto) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle P.Q.M