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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10394/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sul gravame nel merito propo- sto dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza con cui il Tri- bunale di Avellino, in composizione collegiale, il data 9/6/2015, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle spese processuali, in quanto riconosciutili colpevoli del delitto p. e p. dall'art. 40 cpv., 113, 449, comma 1 c.p., in relazione all'art. 426 c.p., perché, in concorso tra loro, tutti quali componenti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia ed in particolare lo Spadavecchia, nella qualità di direttore del VI Tronco, il [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di responsabile dell'area di esercizio del VI Tronco, il Vitale nella qualità di responsabile dell'area tecnica del VI Tronco, omettendo di provvedere al monitoraggio dello stato di conservazione del tratto dell'autostrada Napoli-Bari A16 compreso tra il Km 43+373 ed il Km 43+530, nonché, omettendo del tutto di dare attuazione al sistema di controlli contemplati dalla circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 1967, agli artt. 2 ss., nonché omettendo comunque di tenere nel debito conto e dare ade- guato rilievo alla ricorrente insorgenza di anomalie afferenti il tratto indicato (crepe, fessurazioni, rigonfiamenti e avvallamenti del manto stradale, fenditure di muri di contenimento o di sottoscarpa del lato est del rilevato, stradale, poi fra- nato) ed omettendo altresì di provvedere alla conseguente predisposizione dei controlli tecnici approfonditi sull'area in questione per colpa consistita in impru- denza, imperizia, negligenza, cagionavano una frana consistita nello scivolamento a valle dell'intera carreggiata est del rilevato stradale compreso all'incirca tra il Km 43+373 ed il Km 43+530 dell'A16, nel ribaltamento e scivolamento a valle di sot- tostanti muri di sottoscarpa o contenimento e infine in una ingente colata di fango che, prorompendo dal declivio su cui poggiava il citato rilevato stradale, si diffon- deva a valle fino a una distanza di cento metri dal tratto autostradale interessato con invasione di un intero complesso residenziale ivi ubicato. [OSCURATO:PERSONA] il 23 marzo 2006.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.: • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con due separati atti, en- trambi codifesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti lamen- tano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione essendosi la Corte territoriale discostata dalle conclusioni della perizia senza adeguata motivazione e travisando la prova.

Si ricorda in ricorso che il 25/09/2020 il giudice del gravame del merito aveva disposto una perizia finalizzata ad accertare le cause del cedimento franoso, for- mulando al perito dei quesiti volti a superare il profondo e insuperabile contrasto tra le varie consulenze disposte ed acquisite in primo grado.

Ebbene, nonostante il perito nominato in appello fosse giunto a conclusioni convergenti con quelle difensive, i giudici d'appello, incredibilmente, si sarebbero discostati da quelle senza adeguatamente motivare al riguardo.

Il difensore ricorrenti si duole che la Corte territoriale, nell'affermare la re- sponsabilità, a titolo colposo, dei propri assistiti, nel giustificare il proprio convin- cimento circa la prevedibilità dell'evento, abbia fatto riferimento ad una frana ve- rificatasi nel 1967, affermando erroneamente che ci fosse un'identità di luogo e dinamica.

Si legge infatti a pag. 11 della sentenza impugnata: "In particolare, nel tratto in questione, già interessato da un evento rovinoso nel 1967...", che avrebbe dovuto, pertanto, costituire un eloquente segnale premonitore dell'evento verificatosi.

Ebbene, si evidenzia in ricorso che l'evento franoso verificatosi nell'anno 1967, già richiamato dai primi giudici a sostegno del giudizio di colpevolezza ("nel mese di Dicembre 1966 il rilevato autostradale franò proprio nel sito interessato dai futuri eventi del 2006") era stato adeguatamente affrontato nei motivi di appello, nei quali, richiamando espressamente i contenuti della consulenza tecnica disposta nell'interesse della società [OSCURATO:SOCIETA], si era contestata l'analogia tra i due eventi, mettendo peraltro in chiara evidenza che il dissesto di cui sopra aveva interessato una zona diversa, rispetto a quella per cui è processo, e che nel crollo del 1967 la comparsa delle lesioni sull'asfalto e i dissesti sui muri erano stati quasi contempo- ranei, a differenza di quella del 2006.

Sulla denunciata diversità dei fenomeni, quello del 1967 e quello del 2006, si era poi soffermato, con ineccepibili motivazioni tecniche, il perito nominato in ap- pello, il quale, contestando proprio la [OSCURATO:PERSONA] del PM espletata in primo grado dagli Ingg.

Grazioso e [OSCURATO:PERSONA], scriveva: "In primo luogo, poiché lo stesso tratto autostradale fu interessato a dei dissesti immediatamente dopo la sua rea- lizzazione nel 1996, è del tutto evidente che tratta vasi di fenomeno del tutto di- verso, dal punto di vista tecnico, a quello del 2006.

Allora, infatti, avvenne una frattura dei muri di contenimento, probabilmente per sovraccarico idrico a tergo dello stesso unito ad un drenaggio insufficiente, al quale fu posto rimedio con un irrigidimento dei muri stessi con traversi e che non sono stati in alcun modo poi interessati dal dissesto successivo.

Oltretutto, si trattava di muri in c.a. che hanno uno schema statico del tutto differente da quelli del dissesto 2006 che erano in cls non armato e lavoravano per gravità in virtù del proprio peso.

Pertanto, l'argo- mento utilizzato nella C. T. Grazioso-[OSCURATO:PERSONA] per dimostrare una pregressa insuf- ficienza delle strutture fin dalla loro realizzazione, non può essere condivisa" (il richiamo è alla consulenza tecnica pagg. 3 - 4).

Si duole il ricorrente che la Corte, invece, in sede di sentenza, abba riproposto pedissequamente l'assunto iniziale posto alla base della sentenza di condanna di primo grado, clamorosamente smentito dal consulente da loro stesso nominato, senza però motivare sul punto.

Ma -si sottolinea- il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine sullo stato comples- sivo delle conoscenze accreditate e, pertanto, le informazioni relative alle differenti teorie e alle diverse scuole di pensiero devono essere veicolate nel processo dagli esperti e, qualora ciò non avvenga, lo stesso deve rigorosamente motivare circa i motivi per cui intende discostarsi, il che non è avvenuto nella vicenda in esame.

Del resto, si ricorda che il [OSCURATO:PERSONA].

Cafiero, sentito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisava al riguardo: "...rispetto a quanto sostenuto in alcune con- sulenze già nel '67 subito dopo la realizzazione del manufatto ci furono dei dissesti che però interessarono un tratto attiguo a quello oggetto del crollo, questi dissesti però contrariamente a quanto sostenuto da qualche perito, a mio modo di vedere e anche secondo altri periti, non hanno nulla a che vedere con il dissesto che è avvenuto perché si tratta di due tipologie strutturali completamente diverse, in un caso erano dei muri di sostegno e invece in questo è in cemento armato" (il ri- chiamo è al verb. sten. ud. 17.9.2021 pag. 5).

E proseguendo, su richiesta di ulteriori chiarimenti da parte del Presidente, specificava: "Era sì i primi anni Ses- santa è stata iniziata la realizzazione.

Il dissesto che si è verificato subito dopo la realizzazione ha una sua natura che è diversa perché ha riguardato delle strutture in cemento armato".

Il ricorrente lamenta che, nonostante tali precisazioni, invece la Corte di Ap- pello incredibilmente concludeva per la prevedibilità dell'evento a seguito dell'ina- deguatezza strutturale del muro di sottoscarpa, dato che lo stesso era stato co- struito sulla base di parametri obsoleti, tanto da essere stato interessato da un crollo già nel 1967, benché di un tratto limitrofo.

Proseguendo, poi, nella lettura della sentenza, emessa in sede di appello, per il ricorrente la Corte territoriale inverosimilmente afferma, a pag. 12, "Orbene, l'esito degli approfondimenti posti in essere dall'Ing.

Cafiero, a ben vedere, è tale da confermare le conclusioni cui è giunto il primo giudice", riportando alcuni stralci del suo esame.Ebbene, in ordine a tale convincimento per il ricorrente ci troviamo di fronte ad un travisamento della prova, in quanto il perito, contrariamente a quanto so- stenuto nell'impugnata sentenza, ha concluso per l'imprevedibilità dell'evento smentendo, senza ombra di dubbio, il primo giudice, e aderendo alla tesi difensiva dell'imprevedibilità dell'evento.

Ricordato il dictum di Sez. 2 n. 44915/2021 e di Sez. 3 n. 38076/2021, il difensore evidenzia che, pur trovandoci in presenza di una doppia conforme, risulta rispettato l'ambito di censurabilità, in considerazione del fatto che la perizia dell'Ing.

Cafiero viene valutata per la prima volta in appello e aveva clamorosa- mente smentito le conclusioni del primo giudice.

Il ricorso si sofferma analiticamente sulle risultanze della perizia e sulla vuoi posizione del perito ricordando che lo stesso dopo avere precisato che all'epoca della costruzione del manufatto le normative in campo geotecnico erano molto carenti, se non addirittura assenti per cui alcuna contestazione poteva essere mossa al progettista, aveva aggiunto che comunque allo stato attuale alcuna nor- mativa imponeva l'adeguamento.

E aveva confermato quanto già chiarito dai con- sulenti di autostrade secondo cui su quel tratto autostradale non vi erano mai stati in passato problemi.

Il ricorrente censura in particolar modo quanto si legge a pagina 13 della sentenza impugnata in relazione alla prevedibilità dello smottamento ed evidenzia come la Corte territoriale entri in contrasto con se stessa perché due pagine prima aveva affermato che la sede del crollo era la stessa di quella del 1967.

In ricorso si sottolinea anche come a specifica domanda del procuratore ge- nerale il perito avesse risposto che le lesioni che si erano registrate sono molto frequenti nella stragrande maggioranza dei casi e che non potevano essere un segno premonitore dello smottamento.

Diversamente sarebbe stato per un qual- siasi segno di dissesto nei muri virgola che tuttavia non c'era stato.

Ancora altri contrasti tra quanto si afferma in sentenza e le conclusioni del perito si registrerebbero laddove la prima a differenza delle seconde si fa riferi- mento ad un ben visibile processo di infiltrazione di acque meteoriche e soprattutto Dove la sentenza appare in contrasto con la conclusione espressa a pagina 15 della consulenza ove si esclude che l'antropizzazione della zona possa aver provocato un aggravio delle condizioni idrauliche, così com'è da escludere, sulla scorta dei dati ufficiali virgola che ci siano stati eventi particolarmente gravosi che possano aver contribuito al dissesto.

I vizi logici denunciati per il ricorrente, dunque, inficerebbero l'intera motiva- zione posta alla base della sentenza Della Corte partenopea rendendo evidente il fatto che se i giudici non vi fossero incorsi sarebbero certamente giunti a conclu- sioni diverse.Con il secondo motivo gli imputati lamentano vizio di motivazione in ordine al ritenuto comportamento negligente loro imputato sulla scorta delle loro cono- scenze e della qualifica professionale di responsabili della manutenzione del tronco autostradale in questione.

Rilevano i ricorrenti che, a fronte di un argomento nuovo introdotto dal perito (la liquefazione), la Corte partenopea avrebbe dovuto adeguatamente motivare, non assumendo decisivo rilievo la mail del geometra Giannini, citata nella motiva- zione, essendo stato il contenuto oggetto di specifica domanda al perito Ing.

Ca- fiero Con la cui risposta il giudice del gravame del merito non si confronta.

Per il ricorrente sorprende, in particolare, che la Corte territoriale nonostante l'analisi tecnica effettuata dall'ingegner Cafiero per spiegare l'erroneità delle con- siderazioni espresse dal geometra Giannini (erroneamente chiamato Gemelli in sede di sentenza di secondo grado) nella contestata email, l'abbia poi richiamata per dimostrare la prevedibilità dell'evento.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza costante di questa Corte (e in partico- lare il dictum di Sez. 3 n. 12026/2020) secondo cui è inibito al giudice disattendere i risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale derivante da incerti e generici elementi non specialistici, essendo, invece, tenuto a risolvere i dubbi e i punti critici mediante l'esame della e la nomina di altro perito.

Ricorda anche che questa Sez. 4 ha affermato che "in un tempo nel quale straordinaria e la complessità e frastagliata e molteplice è la specializzazione dei sa peri, ipotizzare che il giudice possa sostituirsi al perito sembra espressione di una sostanziale ne- gazione della modernità e sottrae al processo la funzione vivaio critico degli ele- menti assumibili a base del giudizio: pertanto il giudice deve rimanere peritus pe- ritorum virgola non sostituendosi alla figura del perito, ma valutando le indagini di tale consulente nella loro affidabilità e imparzialità" (il richiamo è alla sentenza 33582/2016).

E invece nella vicenda che ci occupa, nella realtà, la Corte partenopea si sa- rebbe sostituita al perito, utilizzando dati non scientifici, nella misura in cui ha desunto, con valutazione del tutto autoreferenziale, sulla base di un richiamo espresso alla sentenza di primo grado, la prevedibilità dell'evento sulla scorta delle più volte menzionate lesioni sulla pavimentazione virgola in presenza però di un elemento straordinario e del tutto nuovo, la liquefazione, mai affrontato in primo grado virgola che offre una spiegazione tecnica alternativa del verificarsi dell'e- vento oggetto di contestazione.

La Corte in particolare non avrebbe fatto un buon governo di principi quale quello affermato da Sez. 4 n. 43786/2010 Ric.

Cozzini, laddove l'affrontato feno- meno della liquefazione, l'assenza di lesioni nel muro, lo scivolamento dei muri rimasti intatti, gli analoghi interventi di manutenzione ordinaria effettuati sull'op- posta corsia rimasta integra, la diversità dei fenomeni verificatisi nell'anno 1967 nell'anno 2006, peraltro in tratti differenti, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte della Corte d'appello, anche qualora non le avesse condivisi.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano omessa motivazione in ordine alle questioni dedotte nell'atto di appello, avendo erroneamente ritenuto la Corte ter- ritoriale già esaminate le censure svolte nel gravame dal primo giudice, senza considerare il novum costituito dalle argomentazioni della perizia Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamentano i medesimi ricorrenti violazione di legge in relazione alla fattispecie incriminatrice (la frana colposa, in relazione alla quale si richiamano i dicta di Sez. 4 n. 46876/2019 e 35684/2018).

Si ricorda, in particolare, che il concetto di frana, inteso come evento disa- stroso, evoca un accadimento eccezionale, grave per violenza ed estensione, con- trassegnato da una forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti e suscettibile in quanto tale di riverberarsi sul numero indistinto ed indeterminabile di persone.

La Corte territoriale, come già il giudice di primo grado, non darebbe adegua- tamente conto della presenza nel caso che ci occupa degli elementi costituivi del reato, non essendo indicata né l'estensione dello smottamento, né le caratteristi- che dei materiali distaccatisi dal terrapieno, né la loro entità quantitativa, né la posizione e distanza dagli immobili; elementi che si assumono indispensabili per fornire indicazioni sulle dimensioni e sulle potenziali conseguenze distruttive del fenomeno.

Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata disattesa la perizia senza adeguata motivazione.

Con tale motivo si ripercorre la genesi della disposta perizia e, come già evi- denziato anche nell'altro ricorso nell'interesse degli stessi imputati si evidenzia che il tecnico aveva rassegnato delle conclusioni che sono state disattese dai giudici del gravame del merito con valutazioni di tipo congetturale. • [OSCURATO:PERSONA] (con unico atto, a mezzo degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mo- tivazione nella parte in cui i giudici del gravame del merito, disattendendo le risul- tanze della perizia disposta, le supera per avvalersi di proprie e personali cogni- zioni senza alcun supporto scientifico ed omettendo di considerare la prova certa fornita dall'elaborato circa l'imprevedibilità dell'evento.

Lamenta, altresì, vizio di motivazione sotto il profilo dell'apparenza, in rela- zione al mancato riconoscimento dell'insussistenza dell'elemento soggettivo.

Denuncia, in particolare, l'illogicità della motivazione Corte territoriale, che ha ritenuto condivisibili la ricostruzione dei fatti offerta dal primo giudice, nonché la motivazione, pur avendo disposto una nuova perizia, tesa ad accertare le cause del disastro e la prevedibilità dell'evento ; perizia -si fa notare- che ha persuaso la Procura Generale a chiedere l'assoluzione degli imputati e che invece è stata disattesa e manipolata dalla Corte territoriale, con argomentazioni che non ap- paiono convincenti ed idonee a superare valutazioni scientifiche.

Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e dell'art. 6 Cedu, laddove non è stato valorizzato il ragionevole dub- bio in ordine alla colpevolezza degli imputati.

3. In data 19.1.2023 il PG ha depositato memoria con cui ha chiesto annul- larsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi in precedenza illustrati sono infondati e, pertanto, i ricorsi vanno rigettati.

2. In premessa va evidenziato che il reato in contestazione non risulta ad oggi prescritto.

Ciò, in primis, dovendosi tenere conto che l'art. 157, co. 6, cod. pen. prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo (art. 449, in riferimento all'art. 434 cod. pen.) è raddoppiato.

E che tale norma, come ricorda la sentenza impugnata a pag. 7 nel rigettare la questione di costituzionalità proposta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalle sentenze dei giudici delle leggi nn. 265/2017, 112/2018 e 110/2019.

Inoltre, come si legge alle pagg. 4 e 7 della sentenza impugnata e come si evince ex actis, il termine di prescrizione è rimasto sospeso in appello per due anni, nove mesi e ventotto giorni, in ragione dei nu- merosi rinvii su richiesta delle parti e non determinati da ragioni di acquisizione della prova elle udienze del 6.5.2016, 29.11.2016, 10.2.2017, 3.11.2017, 2.10.2018, 10.5.2019 e 3.12.2019, queste ultime due per adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle camere penali).

Sempre in premessa, in relazione al secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che la denuncia di violazione di norme costi- tuzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Il che non è avvenuto nel caso in esame.

Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti).

3. Il tema centrale dell'odierno giudicare, alla luce delle doglianze formulate, appare in primo luogo quello del rapporto tra il sapere scientifico introdotto nel processo e la decisione del giudice.

Occorre pertanto partire da un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ovvero quello secondo cui, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, pro- spettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene con- divisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera con- grua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una diffe- rente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf.

Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382).

Correttamente i ricorrenti richiamano il dictum di Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010, Cozzini, Rv. 248944, pronuncia che ha chiarito un punto fondamentale nei rapporti tra sapere scientifico e sapere giuridico, che va qui ribadito, nel senso che il "sapere scientifico è indispensabile strumento al servizio del giudice di merito", in special modo per tutte le volte "in cui l'indagine sulla relazione ezio- logica si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale" (così questa Sez. 4, n. 43786/2010, Cozzini, par. 14).

In questi casi, continua la medesima sentenza: "...le indicate modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scien- tifico all'interno del processo rendono chiaro che esso è uno strumento al servizio dell'accertamento del fatto e, in una peculiare guisa, parte dell'indagine che con- duce all'enunciato fattuale.

Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legit- timità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidete, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata.

Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto [. .1.

Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime.

Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo di enunciare che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate.

Esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Sez.4, n. 42128/2008)" (ivi, par. 14).

La stessa sentenza Cozzini specifica ulteriormente quale sia il compito del giudice di legittimità rispetto al giudice di merito: "Questa Corte di legittimità, d'altra parte, come pure si è tentato di chiarire, è chiamata ad esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità dell'argomentazione esplicativa.

È dunque errato affermare che essa abbia ritenuto o escluso l'esistenza di tale fenomeno.

In realtà la Corte ha solo riconosciuto l'assenza di vizi logici del ragionamento causale arti- colato sulla base della legge scientifica (ritenuta fondata dai giudici di merito) af- ferente a/l'abbreviazione della latenza nel caso di esposizione protratta" (ivi, par. 15).

E anche successivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13/5/2011, PC nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, non mass.; vedasi anche Sez. 4, n. 16237/2013) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in or- dine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiega- zione del fatto.

Questa Corte di legittimità, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica.

Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito, in quanto quest'ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed ap- profondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, come nel caso che ci occupa, è perciò inibito a questo giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accerta- mento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro i limiti del vizio motivazionale

4. Orbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte partenopea appare averne operato un buon governo.

Ed invero, il giudice del gravame del merito ha disposto l'espletamento di una nuova perizia, nella riconosciuta incertezza del sapere scientifico introdotto in primo grado in ordine alle cause del dissesto ed alla prevedibilità dell'evento, ele- menti all'evidenza decisivi per fondare il giudizio di colpevolezza degli imputati, tecnici responsabili.

Ne è chiaro indice il tenore dei quesiti, che gli stessi giudici del gravame del merito ricorda a pag. 6 del provvedimento impugnato: "...accer- tare le cause del cedimento (...) al perito è stato chiesto, in particolare, se: a) lo smottamento sia stato dovuto all'infiltrazione di acque a monte e all'insufficiente drenaggio della sede autostradale, ovvero alla scarsa tenuta dei muri di sotto- scarpa, ovvero ancora allo scorrimento del muri medesimi; b) il cedimento sia stato dovuto all'aggravio delle condizioni idrauliche e al conseguente maggiore afflusso di acque meteoriche, provocati dalla costruzione di altri edifici; c) l'evento fosse prevedibile; d) i tre imputati, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsa- bilità, abbiano tenuto, nel torno di tempo immediatamente antecedente all'e- vento, un comportamento scevro da negligenza, imprudenza e imperizia; d) quanto altro ritenga necessario".

Ebbene, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non si sia adegua- tamente confrontata, anche alla luce delle specificazioni, puntuali, rese dal perito oralmente innanzi alla Corte a seguito di puntuali domande volte, proprio, a chia- rire se vi fossero o meno segni esteriori, percepibili da tecnici, dell'imminente crollo, con le conclusioni in termini di prevedibilità e di prevenibilità dell'evento.

Il rilievo, tuttavia, non è fondato, in quanto la valutazione della prevedibilità e prevenibilità dell'evento è il presupposto della sussistenza o meno del reato ed è in quanto tale affidata al giudice, che al proprio perito richiede l'introduzione di elementi tecnici per operarla.

Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'elemento prin- cipale che il perito offre al giudice per la valutazione degli aspetti sopra ricordati non è l'accadimento di episodi simili a quello di cui all'imputazione nel medesimo punto dell'autostrada (laddove, peraltro, la sentenza impugnata, a pag. 4, parla di "tratto in questione", intendendosi, in tutta evidenza, il medesimo "tratto" au- tostradale).La Corte partenopea, alle pagg. 12 e ss., dà ampiamente conto delle con- clusioni del perito, facendole proprie.

Viene ricordato, in primis, che il perito, escusso, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiarito, in primo luogo, che, fin dalla costruzione, il muro di sottoscarpa, se pure conforme agli standard dell'epoca, non era idoneo, in base alle conoscenze odierne, a salvaguardare l'area da eventuali smottamenti:"...erano dei muri in calcestruzzo non armato che, in virtù de/loro peso, riuscivano a reggere il manu- fatto e venivano calcolati in un certo modo.

Non venivano effettuate, perché la normativa non c'era, delle verifiche sui terreni di fondazione e lì diciamo è il punto critico: dagli studi fatti, che ho letto e che convergono in verità tutti, questo muro era fin dall'origine in condizioni critiche per una delle tante verifiche che si fanno sui muri, e cioè quella allo slittamento orizzontale, aveva questi centri di sicurezza estremamente bassi, oggi sarebbero incompatibili').

E che lo stesso tecnico ha aggiunto che il costante deflusso di acque meteoriche, nel corso degli anni, aveva indebolito la consistenza del terrapieno e che i terreni di fondazione erano a strati e vi era uno strato più consistente ("Litoide cioè roccia.

Poi c'era uno strato per- meabile, sopra questo strato era fondato il muro, e questo, diciamo, è la criticità, perché, se da un lato questa permeabilità ha consentito per tanti anni il deflusso regolare dell'acqua di falda, ovviamente con il tempo, probabilmente anche con mutate condizioni, quest'acqua ha creato dei problemi proprio nel terreno che si va sotto la fondazione del muro, provocandone quella che viene detta la liquefa- zione. (...) E chiaramente il muro non avendo più una base solida è slittato perché da tutte le evidenze fotografiche, di esami eccetera il meccanismo di rottura è stato provocato da questo slittamento del muro").

Da tali elementi di conoscenza tecnica, uniti all'apporto già portato nel pro- cesso dai consulenti delle parti e su cui si era già ampiamente spesa la motivazione del giudice di primo grado, la Corte partenopea, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, perviene alla conclusione che è evidente, quindi, che lo smottamento era prevedibile, da parte dei responsabili del tronco, perché: a) essi non potevano che essere consapevoli della inadeguatezza struttu- rale del muro di sottoscarpa, dato che lo stesso era stato costruito, negli anni Sessanta, sulla base di parametri progettuali obsoleti, tanto da essere stato inte- ressato da un crollo già nel 1967, benché in un tratto limitrofo; b) era in corso un costante e ben visibile processo di infiltrazione dì acque meteoriche, essendo del tutto irrilevante che tale fenomeno sia stato o meno provocato dalla edificazione delle palazzine poste a valle del rilevato (circostanza che, al più, ove provata, come correttamente rilevano i giudici del gravame del merito, sarebbe suscettibile di incidere sull'entità del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.); anzi, l'au- mento del carico urbanistico andava valutato come ulteriore campanello di allarme per la tenuta geostatica della soprastante autostrada, sì da indurre i responsabili del tronco ad effettuare, a tempo debito, i sondaggi necessari a formulare una valutazione prognostica circa la tenuta del terrapieno.

La Corte territoriale ritiene motivatamente tali considerazioni assorbenti ri- spetto alle ulteriori valutazioni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sostenuto che la frana era imprevedibile e ha giustificato tale sua valutazione evidenziando che, per un verso, le fessure nell'asfalto, di regola, non sono necessariamente sintomatiche di un problema di staticità (potendo essere dovute alle cause più diverse), e, per l'altro, che, nell'immediatezza, non vennero riscontrate lesioni nel muro di sotto- scarpa, laddove solo il sopravvenire di una crepa può segnalare la possibilità di un crollo.

Con tali rilievi i giudici partenopei -cui soltanto, va ribadito, competeva la valutazione in ordine alla prevedibilità e prevenibilità dell'evento, che è il reale thema decidendi - si confrontano argomentatamente osservando che, se ciò è vero, va preso atto, per contro, che il punto non è cosa fosse possibile riscontrare o fare nell'imminenza del crollo, ma ciò che conta, ai fini della valutazione di responsa- bilità penale, è il fatto che la frana sia stata la conseguenza di una deficitaria sorveglianza, negli anni precedenti, sul tratto autostradale interessato dal crollo.

Corretto appare il c.d. ragionamento controfattuale, nel senso che il co- stante monitoraggio della tenuta del terrapieno avrebbe consentito di prevenire ogni possibile fenomeno franoso, e che l'obbligo di diligenza non può ritenersi sod- disfatto dalla mera chiusura del tratto autostradale, operata la mattina stessa, prima dell'evento, su base prudenziale.

5. In punto di prevedibilità in relazione allo specifico reato di frana colposa, la Corte territoriale fa corretta applicazione del principio affermato dalla giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui "...in riferimento al delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), il giudizio di prevedibilità dell'evento deve essere svolto in relazione ai fattori che rendono possibile la verificazione della frana, cioè un evento di danno alle cose che presenti contenuti tali da porre in pericolo l'incolumità pubblica, e non con riferimento ai danni che dalla frana pos- sono conseguire" (il riferimento è a Sez. 4, n. 58349 del 19/9/2018, Rea, Rv. 274951).

Sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo, invece, il delitto ex art. 449 cod. pen. si caratterizza per la non volontarietà e per la sua prevedibilità, giudizio quest'ultimo richiesto per la configurazione della colpa, per cui va considerata an- che la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe do- vuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione; in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappre- sentazione ex ante dell'evento dannoso, quale sì è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.

Occorre poi l'evitabilità dell'evento e l'elemento soggettivo segue le regole generali della colpa, per cui occorre un comportamento contrario alle norme di perizia, prudenza e diligenza cui debbono conformarsi le azioni umane, o dalla violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

6. La Corte territoriale, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, si è motivatamente confrontata anche con il rilievo difensivo, riproposto in questa sede, secondo cui non vi sarebbe prova della sussistenza del disastro, nei termini richiesti dalla norma penale incriminatrice.

Al riguardo, i giudici del gravame del merito, hanno operato un corretto governo del richiamato orientamento di questa Corte di legittimità, legittimità, ap- plicabile mutatis mutandis al caso di specie, per cui "In tema di disastro innomi- nato colposo, il disastro è integrato da un avvenimento, sotto il profilo naturali- stico, grave e complesso - ma non necessariamente eclatante, immane ed ecce- zionale per dimensioni - e, sotto il profilo dell'offensività, idoneo a mettere in con- creto pericolo, secondo una valutazione "ex ante", la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, anche qualora tale pericolo possa essere escluso secondo una valutazione "ex post" in ragione degli interventi di urgenza e di ripristino eseguiti nell'immediatezza del fatto" (così Sez. 4, n. 35840 del 15/6/2021, Canella, Rv. 281884 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza che - in una fattispecie di crollo del manto stradale con conseguente apertura di una voragine di 12 metri di profondità e di ampiezza di 6 metri per 3, nel centro di Milano - aveva escluso la configurabilità del disastro colposo sia in ragione dei profili dimensionali dell'evento disastroso, sia per la ri- tenuta mancanza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, alla luce dell'avvenuta messa in sicurezza della zona nell'immediatezza del crollo).

7. Infondata è anche la doglianza attinente alle specifiche posizioni di ga- ranzia ricoperte dagli odierni imputati, in particolare per quanto concerne il pas- saggio motivazionale della sentenza impugnata ove si legge che "ritiene la Corte che, oltre ogni ragionevole dubbio, il comportamento negligente degli imputati, ciascuno in base alle rispettive (e non contestate) posizioni organizzative, abbia concorso a determinare l'evento franoso, ai sensi dell'art. 40 comma, 2, c.p. e quale concausa determinante, ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.

Invero, gli im- putati, ciascuno dei quali era responsabile della manutenzione del tronco autostra- dale in questione, erano titolari delle conoscenze e della qualifica professionale necessarie per comprendere, con il dovuto tempismo, che il rilevato autostradale era in pericolo di crollo".

La sentenza impugnata sul punto -trattandosi di doppia conforme- va letta in un tutt'uno con quanto già affermato dal giudice di primo grado e non contra- stato con i gravami nel merito, che richiamava la consulenza tecnica del pubblico mìnistero e la testimonianza dell'ispettore di polizia [OSCURATO:PERSONA] da cui si de- sumeva la struttura organizzativa delle [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore del Tronco "Cassino" era tenuto a "garantire la sicurezza, fluidità e la regolamentazione del traffico autostradale, compiendo gli atti necessari nel rispetto delle normative applicabili in materia" e soprattutto "a monitorare lo stato dell'infrastruttura, attraverso gli elementi forniti dalle competenti strutture interne della Direzione di Tronco, della Direzione di Esercizio ed esterne (SPEA), a mettere in atto, secondo le vigenti procedure, le azioni necessarie per mantenere un adeguato livello di sicurezza della rete".

L'ing. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dell' "[OSCURATO:PERSONA]" era te- nuto a "garantire il presidio costante della viabilità sulle tratte di competenza in termini di sicurezza, fluidità del traffico e di assistenza all'utenza" nonché "a ga- rantire il mantenimento degli standard qualitativi di servizio e di sicurezza della circolazione, dell'esercizio autostradale e delle sue pertinenze attraverso la formu- lazione e realizzazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ef- fettuando anche gli interventi non pianificati gestendo i plafond di spesa relativi a pavimentazioni, barriere e altri interventi manutentivi". - L'ing. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dell' "[OSCURATO:PERSONA]" era tenuto a 'prov- vedere, in collegamento con le competenti unità aziendali, al monitoraggio dello stato di conservazione dell'infrastruttura autostradale, effettuando direttamente o indirettamente attività di sorveglianza" e ad "attivare sulla base delle valutazioni effettuate, interventi di manutenzione, anche attraverso la procedura di somma urgenza, relativi, ad opere d'arte, idrauliche, geotecniche, alfine di mantenere un adeguato livello di sicurezza dell'infrastruttura" .

Tutti, nelle rispettive qualità, avevano il dovere di monitorare lo stato di conservazione della rete autostradale e di intervenire per mantenerla nella mas- sima efficienza.

Captando i numerosi segnali che provenivano dagli addetti alla viabilità e alla manutenzione e tenendo nella debita considerazione l'anomala fre- quenza degli interventi di ripristino operati in quel sito, di cui restava traccia negli archivi della società e di facile accesso ai suoi massimi dirigenti.Il giudice di primo grado -alle pagg. 7 e ss.- a riprova che le deficienze strutturali fossero ben note al personale delle [OSCURATO:SOCIETA], ha analiticamente riper- corso le testimonianze di alcuni dei dipendenti che, nell'espletamento delle loro mansioni di addetti alla viabilità o alla manutenzione, segnalarono ai superiori le anomalie anche in epoca anteriore al mese di Marzo del 2006.

A cominciare da [OSCURATO:PERSONA], ausiliario alla viabilità e poi manuten- tore, il quale ha ricordato che nell'anno precedente alla frana quel sito fu control- lato dalla società, causa la presenza di un avvallamento, e che redasse un rapporto il 12.3.2005, al km 43+300, dove fu poi installato un cartello che segnalava la deformazione della pavimentazione.

Per continuare con [OSCURATO:PERSONA], manutentore, che ha dichiarato di avere più volte notato avvallamenti, ai principi del mese di Gennaio 2006, di averli segnalati al suo superiore anche in epoca antecedente alla frana e di essere stato sollecitato dalla società a un maggiore e continuo pattugliamento del sito.

E con [OSCURATO:PERSONA], addetto alla viabilità con compiti di pattugliamento giornaliero, che ha riferito di aver notato nel Natale 2005 avvallamenti sulla sede stradale con fessurazioni, tanto da rendersi necessaria l'apposizione di un cartello limitatore di velocità e che segnalasse la pavimentazione deformata.

Per finire con [OSCURATO:PERSONA], ausiliario alla viabilità, dietro contestazione del p.m. ha confermato la dichiarazioni rese nella fase delle indagini: "Con parti- colare riferimento al km 43+500, luogo della frana, posso riferirvi che detta area è stata più volte segnalata sia al geometra coordinatore, sia alla sala operativa di Cassino, e a riscontro di ciò, è possibile rilevarlo dai rapportini di fine turno, le segnalazioni hanno avuto origine da circa un anno precedente all'evento franoso - le stesse più volte hanno avuto come contenuto la deformazione del manto stra- dale, cioè l'avvallamento dello stesso".

Avvallamenti poi accentuatisi pochi giorni prima del disastro tanto che il geom. [OSCURATO:PERSONA] inviava una email all'ing. [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni prima dell'evento franoso, che risulta acquisita agli atti nel corso del processo in primo grado, il cui testo dimostra, ancora una volta, che il congenito stato di dissesto di quel sito era ben noto ai dirigenti della società [OSCURATO:SOCIETA].

Vi si legge, infatti: "Quanto verificatosi è situazione recidiva.

In data odierna per il terzo anno conse- cutivo stiamo nuovamente spendendo risorse e tempo per la non soluzione del problema.

A mio modesto parere il problema consiste nel movimento del rilevato, ben visibile sul bordo emergenza a contatto con la banchina- Sarebbe opportuno prendere seriamente in considerazione il problema, e non intervenire da pompieri.

Già in passato tale situazione era stata evidenziata all'allora responsabile di centro esercizio, oltre all'aiuto".Tale messaggio dimostra per i giudici di merito, che delle condizioni della rete viaria anche gli alti dirigenti delle [OSCURATO:SOCIETA] erano informati.

Secondo la concorde e motivata valutazione dei giudici di merito gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto comandare uno stato di costante allerta e predisporre gli opportuni controlli onde adottare eventualmente interventi, anche radicali, di messa in sicurezza di quel tratto viario.

La circostanza che i dissesti dei decenni precedenti si fossero verificati, come dichiarato dal perito Cafiero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in tratti autostradali attigui (e non il medesimo) negli anni anteriori e rispetto a strutture che presen- tavano una diversa connotazione geologica e costruttiva, non toglie valenza all'af- fermazione dei giudici di appello secondo cui "...proprio il reiterarsi, in un arco di tempo non breve, di numerosi episodi di dissesto dell'asfalto avrebbe dovuto in- durre [OSCURATO:PERSONA], Spada vecchia e Vitale ad interrogarsi sulle cause del feno- meno, senza limitarsi alla mera manutenzione conservativa, in ossequio a quanto prescritto, in ordine all'obbligo di sorveglianza attiva, dalla Circolare dei lavori Pub- blici del 19 luglio 1967, n. 6736/61/A1".

Né pare inconferente il rilievo che si legge nel provvedimento impugnato secondo cui "...addirittura un dipendente di grado e conoscenze inferiori - ossia il geom.

Gemelli - pochi giorni prima dell'evento franoso, in un messaggio e-mail indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], fu in grado di fare una diagnosi precisa del problema, sulla base della semplice osservazione dei luoghi ("...A mio modesto parere il pro- blema consiste nel movimento del rilevato, ben visibile sul bordo emergenza a contatto con la banchina.

Sarebbe opportuno prendere seriamente in considera- zione il problema, e non intervenire da pompieri...")".

Immune dai denunciati vizi di legittimità, appare dunque la concorde deci- sione dei giudici di merito in ordine alle colpevoli omissioni degli imputati, figure apicali nella struttura organizzativa delle [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., cui, essendo note le particolari condizioni di quel tratto autostradale, è stato correttamente mosso il rimprovero di non essersi attivati per fronteggiare il dissesto in atto, che traeva origine non dagli eventi del Marzo 2006 ma ben prima.

I rilievi piezometrici -come si leggeva già nella sentenza di primo grado- avrebbero dimostrato l'anomala e pericolosa presenza di acqua nel rilevato auto- stradale e quindi suggerito quegli accorgimenti tecnici, in primis il potenziamento del drenaggio, per evitare il ristagno e favorire il deflusso delle acque.

Ove tali interventi si fossero rivelati insufficienti, si sarebbe potuto scongiurare l'evento mediante un radicale intervento di eliminazione del rilevato e la sua sostituzione con un ponte, come accaduto all'indomani della frana del 2006.

Del resto, come hanno ribadito entrambi i giudici di merito, tale dovere era esplicitato e codificato nella circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 1967, n. 6736/61/AI, che prescriveva all'art. 2 la necessità di un controllo perma- nente sullo stato di consistenza e sulla statica delle opere d'arte e dei manufatti stradali.

Una vigile e intelligente sorveglianza, in altri termini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sul gravame nel merito propo- sto dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza con cui il Tri- bunale di Avellino, in composizione collegiale, il data 9/6/2015, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle spese processuali, in quanto riconosciutili colpevoli del delitto p. e p. dall'art. 40 cpv., 113, 449, comma 1 c.p., in relazione all'art. 426 c.p., perché, in concorso tra loro, tutti quali componenti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia ed in particolare lo Spadavecchia, nella qualità di direttore del VI Tronco, il [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di responsabile dell'area di esercizio del VI Tronco, il Vitale nella qualità di responsabile dell'area tecnica del VI Tronco, omettendo di provvedere al monitoraggio dello stato di conservazione del tratto dell'autostrada Napoli-Bari A16 compreso tra il Km 43+373 ed il Km 43+530, nonché, omettendo del tutto di dare attuazione al sistema di controlli contemplati dalla circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 1967, agli artt. 2 ss., nonché omettendo comunque di tenere nel debito conto e dare ade- guato rilievo alla ricorrente insorgenza di anomalie afferenti il tratto indicato (crepe, fessurazioni, rigonfiamenti e avvallamenti del manto stradale, fenditure di muri di contenimento o di sottoscarpa del lato est del rilevato, stradale, poi fra- nato) ed omettendo altresì di provvedere alla conseguente predisposizione dei controlli tecnici approfonditi sull'area in questione per colpa consistita in impru- denza, imperizia, negligenza, cagionavano una frana consistita nello scivolamento a valle dell'intera carreggiata est del rilevato stradale compreso all'incirca tra il Km 43+373 ed il Km 43+530 dell'A16, nel ribaltamento e scivolamento a valle di sot- tostanti muri di sottoscarpa o contenimento e infine in una ingente colata di fango che, prorompendo dal declivio su cui poggiava il citato rilevato stradale, si diffon- deva a valle fino a una distanza di cento metri dal tratto autostradale interessato con invasione di un intero complesso residenziale ivi ubicato. [OSCURATO:PERSONA] il 23 marzo 2006. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.: • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con due separati atti, en- trambi codifesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Con il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti lamen- tano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione essendosi la Corte territoriale discostata dalle conclusioni della perizia senza adeguata motivazione e travisando la prova. Si ricorda in ricorso che il 25/09/2020 il giudice del gravame del merito aveva disposto una perizia finalizzata ad accertare le cause del cedimento franoso, for- mulando al perito dei quesiti volti a superare il profondo e insuperabile contrasto tra le varie consulenze disposte ed acquisite in primo grado. Ebbene, nonostante il perito nominato in appello fosse giunto a conclusioni convergenti con quelle difensive, i giudici d'appello, incredibilmente, si sarebbero discostati da quelle senza adeguatamente motivare al riguardo. Il difensore ricorrenti si duole che la Corte territoriale, nell'affermare la re- sponsabilità, a titolo colposo, dei propri assistiti, nel giustificare il proprio convin- cimento circa la prevedibilità dell'evento, abbia fatto riferimento ad una frana ve- rificatasi nel 1967, affermando erroneamente che ci fosse un'identità di luogo e dinamica. Si legge infatti a pag. 11 della sentenza impugnata: "In particolare, nel tratto in questione, già interessato da un evento rovinoso nel 1967...", che avrebbe dovuto, pertanto, costituire un eloquente segnale premonitore dell'evento verificatosi. Ebbene, si evidenzia in ricorso che l'evento franoso verificatosi nell'anno 1967, già richiamato dai primi giudici a sostegno del giudizio di colpevolezza ("nel mese di Dicembre 1966 il rilevato autostradale franò proprio nel sito interessato dai futuri eventi del 2006") era stato adeguatamente affrontato nei motivi di appello, nei quali, richiamando espressamente i contenuti della consulenza tecnica disposta nell'interesse della società [OSCURATO:SOCIETA], si era contestata l'analogia tra i due eventi, mettendo peraltro in chiara evidenza che il dissesto di cui sopra aveva interessato una zona diversa, rispetto a quella per cui è processo, e che nel crollo del 1967 la comparsa delle lesioni sull'asfalto e i dissesti sui muri erano stati quasi contempo- ranei, a differenza di quella del 2006. Sulla denunciata diversità dei fenomeni, quello del 1967 e quello del 2006, si era poi soffermato, con ineccepibili motivazioni tecniche, il perito nominato in ap- pello, il quale, contestando proprio la [OSCURATO:PERSONA] del PM espletata in primo grado dagli Ingg. Grazioso e [OSCURATO:PERSONA], scriveva: "In primo luogo, poiché lo stesso tratto autostradale fu interessato a dei dissesti immediatamente dopo la sua rea- lizzazione nel 1996, è del tutto evidente che tratta vasi di fenomeno del tutto di- verso, dal punto di vista tecnico, a quello del 2006. Allora, infatti, avvenne una frattura dei muri di contenimento, probabilmente per sovraccarico idrico a tergo dello stesso unito ad un drenaggio insufficiente, al quale fu posto rimedio con un irrigidimento dei muri stessi con traversi e che non sono stati in alcun modo poi interessati dal dissesto successivo. Oltretutto, si trattava di muri in c.a. che hanno uno schema statico del tutto differente da quelli del dissesto 2006 che erano in cls non armato e lavoravano per gravità in virtù del proprio peso. Pertanto, l'argo- mento utilizzato nella C. T. Grazioso-[OSCURATO:PERSONA] per dimostrare una pregressa insuf- ficienza delle strutture fin dalla loro realizzazione, non può essere condivisa" (il richiamo è alla consulenza tecnica pagg. 3 - 4). Si duole il ricorrente che la Corte, invece, in sede di sentenza, abba riproposto pedissequamente l'assunto iniziale posto alla base della sentenza di condanna di primo grado, clamorosamente smentito dal consulente da loro stesso nominato, senza però motivare sul punto. Ma -si sottolinea- il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine sullo stato comples- sivo delle conoscenze accreditate e, pertanto, le informazioni relative alle differenti teorie e alle diverse scuole di pensiero devono essere veicolate nel processo dagli esperti e, qualora ciò non avvenga, lo stesso deve rigorosamente motivare circa i motivi per cui intende discostarsi, il che non è avvenuto nella vicenda in esame. Del resto, si ricorda che il [OSCURATO:PERSONA]. Cafiero, sentito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisava al riguardo: "...rispetto a quanto sostenuto in alcune con- sulenze già nel '67 subito dopo la realizzazione del manufatto ci furono dei dissesti che però interessarono un tratto attiguo a quello oggetto del crollo, questi dissesti però contrariamente a quanto sostenuto da qualche perito, a mio modo di vedere e anche secondo altri periti, non hanno nulla a che vedere con il dissesto che è avvenuto perché si tratta di due tipologie strutturali completamente diverse, in un caso erano dei muri di sostegno e invece in questo è in cemento armato" (il ri- chiamo è al verb. sten. ud. 17.9.2021 pag. 5). E proseguendo, su richiesta di ulteriori chiarimenti da parte del Presidente, specificava: "Era sì i primi anni Ses- santa è stata iniziata la realizzazione. Il dissesto che si è verificato subito dopo la realizzazione ha una sua natura che è diversa perché ha riguardato delle strutture in cemento armato". Il ricorrente lamenta che, nonostante tali precisazioni, invece la Corte di Ap- pello incredibilmente concludeva per la prevedibilità dell'evento a seguito dell'ina- deguatezza strutturale del muro di sottoscarpa, dato che lo stesso era stato co- struito sulla base di parametri obsoleti, tanto da essere stato interessato da un crollo già nel 1967, benché di un tratto limitrofo. Proseguendo, poi, nella lettura della sentenza, emessa in sede di appello, per il ricorrente la Corte territoriale inverosimilmente afferma, a pag. 12, "Orbene, l'esito degli approfondimenti posti in essere dall'Ing. Cafiero, a ben vedere, è tale da confermare le conclusioni cui è giunto il primo giudice", riportando alcuni stralci del suo esame.Ebbene, in ordine a tale convincimento per il ricorrente ci troviamo di fronte ad un travisamento della prova, in quanto il perito, contrariamente a quanto so- stenuto nell'impugnata sentenza, ha concluso per l'imprevedibilità dell'evento smentendo, senza ombra di dubbio, il primo giudice, e aderendo alla tesi difensiva dell'imprevedibilità dell'evento. Ricordato il dictum di Sez. 2 n. 44915/2021 e di Sez. 3 n. 38076/2021, il difensore evidenzia che, pur trovandoci in presenza di una doppia conforme, risulta rispettato l'ambito di censurabilità, in considerazione del fatto che la perizia dell'Ing. Cafiero viene valutata per la prima volta in appello e aveva clamorosa- mente smentito le conclusioni del primo giudice. Il ricorso si sofferma analiticamente sulle risultanze della perizia e sulla vuoi posizione del perito ricordando che lo stesso dopo avere precisato che all'epoca della costruzione del manufatto le normative in campo geotecnico erano molto carenti, se non addirittura assenti per cui alcuna contestazione poteva essere mossa al progettista, aveva aggiunto che comunque allo stato attuale alcuna nor- mativa imponeva l'adeguamento. E aveva confermato quanto già chiarito dai con- sulenti di autostrade secondo cui su quel tratto autostradale non vi erano mai stati in passato problemi. Il ricorrente censura in particolar modo quanto si legge a pagina 13 della sentenza impugnata in relazione alla prevedibilità dello smottamento ed evidenzia come la Corte territoriale entri in contrasto con se stessa perché due pagine prima aveva affermato che la sede del crollo era la stessa di quella del 1967. In ricorso si sottolinea anche come a specifica domanda del procuratore ge- nerale il perito avesse risposto che le lesioni che si erano registrate sono molto frequenti nella stragrande maggioranza dei casi e che non potevano essere un segno premonitore dello smottamento. Diversamente sarebbe stato per un qual- siasi segno di dissesto nei muri virgola che tuttavia non c'era stato. Ancora altri contrasti tra quanto si afferma in sentenza e le conclusioni del perito si registrerebbero laddove la prima a differenza delle seconde si fa riferi- mento ad un ben visibile processo di infiltrazione di acque meteoriche e soprattutto Dove la sentenza appare in contrasto con la conclusione espressa a pagina 15 della consulenza ove si esclude che l'antropizzazione della zona possa aver provocato un aggravio delle condizioni idrauliche, così com'è da escludere, sulla scorta dei dati ufficiali virgola che ci siano stati eventi particolarmente gravosi che possano aver contribuito al dissesto. I vizi logici denunciati per il ricorrente, dunque, inficerebbero l'intera motiva- zione posta alla base della sentenza Della Corte partenopea rendendo evidente il fatto che se i giudici non vi fossero incorsi sarebbero certamente giunti a conclu- sioni diverse.Con il secondo motivo gli imputati lamentano vizio di motivazione in ordine al ritenuto comportamento negligente loro imputato sulla scorta delle loro cono- scenze e della qualifica professionale di responsabili della manutenzione del tronco autostradale in questione. Rilevano i ricorrenti che, a fronte di un argomento nuovo introdotto dal perito (la liquefazione), la Corte partenopea avrebbe dovuto adeguatamente motivare, non assumendo decisivo rilievo la mail del geometra Giannini, citata nella motiva- zione, essendo stato il contenuto oggetto di specifica domanda al perito Ing. Ca- fiero Con la cui risposta il giudice del gravame del merito non si confronta. Per il ricorrente sorprende, in particolare, che la Corte territoriale nonostante l'analisi tecnica effettuata dall'ingegner Cafiero per spiegare l'erroneità delle con- siderazioni espresse dal geometra Giannini (erroneamente chiamato Gemelli in sede di sentenza di secondo grado) nella contestata email, l'abbia poi richiamata per dimostrare la prevedibilità dell'evento. Il ricorrente richiama la giurisprudenza costante di questa Corte (e in partico- lare il dictum di Sez. 3 n. 12026/2020) secondo cui è inibito al giudice disattendere i risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale derivante da incerti e generici elementi non specialistici, essendo, invece, tenuto a risolvere i dubbi e i punti critici mediante l'esame della e la nomina di altro perito. Ricorda anche che questa Sez. 4 ha affermato che "in un tempo nel quale straordinaria e la complessità e frastagliata e molteplice è la specializzazione dei sa peri, ipotizzare che il giudice possa sostituirsi al perito sembra espressione di una sostanziale ne- gazione della modernità e sottrae al processo la funzione vivaio critico degli ele- menti assumibili a base del giudizio: pertanto il giudice deve rimanere peritus pe- ritorum virgola non sostituendosi alla figura del perito, ma valutando le indagini di tale consulente nella loro affidabilità e imparzialità" (il richiamo è alla sentenza 33582/2016). E invece nella vicenda che ci occupa, nella realtà, la Corte partenopea si sa- rebbe sostituita al perito, utilizzando dati non scientifici, nella misura in cui ha desunto, con valutazione del tutto autoreferenziale, sulla base di un richiamo espresso alla sentenza di primo grado, la prevedibilità dell'evento sulla scorta delle più volte menzionate lesioni sulla pavimentazione virgola in presenza però di un elemento straordinario e del tutto nuovo, la liquefazione, mai affrontato in primo grado virgola che offre una spiegazione tecnica alternativa del verificarsi dell'e- vento oggetto di contestazione. La Corte in particolare non avrebbe fatto un buon governo di principi quale quello affermato da Sez. 4 n. 43786/2010 Ric. Cozzini, laddove l'affrontato feno- meno della liquefazione, l'assenza di lesioni nel muro, lo scivolamento dei muri rimasti intatti, gli analoghi interventi di manutenzione ordinaria effettuati sull'op- posta corsia rimasta integra, la diversità dei fenomeni verificatisi nell'anno 1967 nell'anno 2006, peraltro in tratti differenti, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte della Corte d'appello, anche qualora non le avesse condivisi. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano omessa motivazione in ordine alle questioni dedotte nell'atto di appello, avendo erroneamente ritenuto la Corte ter- ritoriale già esaminate le censure svolte nel gravame dal primo giudice, senza considerare il novum costituito dalle argomentazioni della perizia Con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamentano i medesimi ricorrenti violazione di legge in relazione alla fattispecie incriminatrice (la frana colposa, in relazione alla quale si richiamano i dicta di Sez. 4 n. 46876/2019 e 35684/2018). Si ricorda, in particolare, che il concetto di frana, inteso come evento disa- stroso, evoca un accadimento eccezionale, grave per violenza ed estensione, con- trassegnato da una forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti e suscettibile in quanto tale di riverberarsi sul numero indistinto ed indeterminabile di persone. La Corte territoriale, come già il giudice di primo grado, non darebbe adegua- tamente conto della presenza nel caso che ci occupa degli elementi costituivi del reato, non essendo indicata né l'estensione dello smottamento, né le caratteristi- che dei materiali distaccatisi dal terrapieno, né la loro entità quantitativa, né la posizione e distanza dagli immobili; elementi che si assumono indispensabili per fornire indicazioni sulle dimensioni e sulle potenziali conseguenze distruttive del fenomeno. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata disattesa la perizia senza adeguata motivazione. Con tale motivo si ripercorre la genesi della disposta perizia e, come già evi- denziato anche nell'altro ricorso nell'interesse degli stessi imputati si evidenzia che il tecnico aveva rassegnato delle conclusioni che sono state disattese dai giudici del gravame del merito con valutazioni di tipo congetturale. • [OSCURATO:PERSONA] (con unico atto, a mezzo degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mo- tivazione nella parte in cui i giudici del gravame del merito, disattendendo le risul- tanze della perizia disposta, le supera per avvalersi di proprie e personali cogni- zioni senza alcun supporto scientifico ed omettendo di considerare la prova certa fornita dall'elaborato circa l'imprevedibilità dell'evento. Lamenta, altresì, vizio di motivazione sotto il profilo dell'apparenza, in rela- zione al mancato riconoscimento dell'insussistenza dell'elemento soggettivo. Denuncia, in particolare, l'illogicità della motivazione Corte territoriale, che ha ritenuto condivisibili la ricostruzione dei fatti offerta dal primo giudice, nonché la motivazione, pur avendo disposto una nuova perizia, tesa ad accertare le cause del disastro e la prevedibilità dell'evento ; perizia -si fa notare- che ha persuaso la Procura Generale a chiedere l'assoluzione degli imputati e che invece è stata disattesa e manipolata dalla Corte territoriale, con argomentazioni che non ap- paiono convincenti ed idonee a superare valutazioni scientifiche. Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e dell'art. 6 Cedu, laddove non è stato valorizzato il ragionevole dub- bio in ordine alla colpevolezza degli imputati. 3. In data 19.1.2023 il PG ha depositato memoria con cui ha chiesto annul- larsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi in precedenza illustrati sono infondati e, pertanto, i ricorsi vanno rigettati. 2. In premessa va evidenziato che il reato in contestazione non risulta ad oggi prescritto. Ciò, in primis, dovendosi tenere conto che l'art. 157, co. 6, cod. pen. prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo (art. 449, in riferimento all'art. 434 cod. pen.) è raddoppiato. E che tale norma, come ricorda la sentenza impugnata a pag. 7 nel rigettare la questione di costituzionalità proposta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalle sentenze dei giudici delle leggi nn. 265/2017, 112/2018 e 110/2019. Inoltre, come si legge alle pagg. 4 e 7 della sentenza impugnata e come si evince ex actis, il termine di prescrizione è rimasto sospeso in appello per due anni, nove mesi e ventotto giorni, in ragione dei nu- merosi rinvii su richiesta delle parti e non determinati da ragioni di acquisizione della prova elle udienze del 6.5.2016, 29.11.2016, 10.2.2017, 3.11.2017, 2.10.2018, 10.5.2019 e 3.12.2019, queste ultime due per adesione dei difensori all'astensione proclamata dalle camere penali). Sempre in premessa, in relazione al secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che la denuncia di violazione di norme costi- tuzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). 3. Il tema centrale dell'odierno giudicare, alla luce delle doglianze formulate, appare in primo luogo quello del rapporto tra il sapere scientifico introdotto nel processo e la decisione del giudice. Occorre pertanto partire da un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ovvero quello secondo cui, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, pro- spettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene con- divisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera con- grua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una diffe- rente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382). Correttamente i ricorrenti richiamano il dictum di Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010, Cozzini, Rv. 248944, pronuncia che ha chiarito un punto fondamentale nei rapporti tra sapere scientifico e sapere giuridico, che va qui ribadito, nel senso che il "sapere scientifico è indispensabile strumento al servizio del giudice di merito", in special modo per tutte le volte "in cui l'indagine sulla relazione ezio- logica si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale" (così questa Sez. 4, n. 43786/2010, Cozzini, par. 14). In questi casi, continua la medesima sentenza: "...le indicate modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scien- tifico all'interno del processo rendono chiaro che esso è uno strumento al servizio dell'accertamento del fatto e, in una peculiare guisa, parte dell'indagine che con- duce all'enunciato fattuale. Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legit- timità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidete, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata. Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto [. .1. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime. Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo di enunciare che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Sez.4, n. 42128/2008)" (ivi, par. 14). La stessa sentenza Cozzini specifica ulteriormente quale sia il compito del giudice di legittimità rispetto al giudice di merito: "Questa Corte di legittimità, d'altra parte, come pure si è tentato di chiarire, è chiamata ad esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità dell'argomentazione esplicativa. È dunque errato affermare che essa abbia ritenuto o escluso l'esistenza di tale fenomeno. In realtà la Corte ha solo riconosciuto l'assenza di vizi logici del ragionamento causale arti- colato sulla base della legge scientifica (ritenuta fondata dai giudici di merito) af- ferente a/l'abbreviazione della latenza nel caso di esposizione protratta" (ivi, par. 15). E anche successivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13/5/2011, PC nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, non mass.; vedasi anche Sez. 4, n. 16237/2013) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in or- dine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiega- zione del fatto. Questa Corte di legittimità, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica. Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito, in quanto quest'ultimo, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed ap- profondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, come nel caso che ci occupa, è perciò inibito a questo giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accerta- mento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro i limiti del vizio motivazionale 4. Orbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte partenopea appare averne operato un buon governo. Ed invero, il giudice del gravame del merito ha disposto l'espletamento di una nuova perizia, nella riconosciuta incertezza del sapere scientifico introdotto in primo grado in ordine alle cause del dissesto ed alla prevedibilità dell'evento, ele- menti all'evidenza decisivi per fondare il giudizio di colpevolezza degli imputati, tecnici responsabili. Ne è chiaro indice il tenore dei quesiti, che gli stessi giudici del gravame del merito ricorda a pag. 6 del provvedimento impugnato: "...accer- tare le cause del cedimento (...) al perito è stato chiesto, in particolare, se: a) lo smottamento sia stato dovuto all'infiltrazione di acque a monte e all'insufficiente drenaggio della sede autostradale, ovvero alla scarsa tenuta dei muri di sotto- scarpa, ovvero ancora allo scorrimento del muri medesimi; b) il cedimento sia stato dovuto all'aggravio delle condizioni idrauliche e al conseguente maggiore afflusso di acque meteoriche, provocati dalla costruzione di altri edifici; c) l'evento fosse prevedibile; d) i tre imputati, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsa- bilità, abbiano tenuto, nel torno di tempo immediatamente antecedente all'e- vento, un comportamento scevro da negligenza, imprudenza e imperizia; d) quanto altro ritenga necessario". Ebbene, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non si sia adegua- tamente confrontata, anche alla luce delle specificazioni, puntuali, rese dal perito oralmente innanzi alla Corte a seguito di puntuali domande volte, proprio, a chia- rire se vi fossero o meno segni esteriori, percepibili da tecnici, dell'imminente crollo, con le conclusioni in termini di prevedibilità e di prevenibilità dell'evento. Il rilievo, tuttavia, non è fondato, in quanto la valutazione della prevedibilità e prevenibilità dell'evento è il presupposto della sussistenza o meno del reato ed è in quanto tale affidata al giudice, che al proprio perito richiede l'introduzione di elementi tecnici per operarla. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l'elemento prin- cipale che il perito offre al giudice per la valutazione degli aspetti sopra ricordati non è l'accadimento di episodi simili a quello di cui all'imputazione nel medesimo punto dell'autostrada (laddove, peraltro, la sentenza impugnata, a pag. 4, parla di "tratto in questione", intendendosi, in tutta evidenza, il medesimo "tratto" au- tostradale).La Corte partenopea, alle pagg. 12 e ss., dà ampiamente conto delle con- clusioni del perito, facendole proprie. Viene ricordato, in primis, che il perito, escusso, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiarito, in primo luogo, che, fin dalla costruzione, il muro di sottoscarpa, se pure conforme agli standard dell'epoca, non era idoneo, in base alle conoscenze odierne, a salvaguardare l'area da eventuali smottamenti:"...erano dei muri in calcestruzzo non armato che, in virtù de/loro peso, riuscivano a reggere il manu- fatto e venivano calcolati in un certo modo. Non venivano effettuate, perché la normativa non c'era, delle verifiche sui terreni di fondazione e lì diciamo è il punto critico: dagli studi fatti, che ho letto e che convergono in verità tutti, questo muro era fin dall'origine in condizioni critiche per una delle tante verifiche che si fanno sui muri, e cioè quella allo slittamento orizzontale, aveva questi centri di sicurezza estremamente bassi, oggi sarebbero incompatibili'). E che lo stesso tecnico ha aggiunto che il costante deflusso di acque meteoriche, nel corso degli anni, aveva indebolito la consistenza del terrapieno e che i terreni di fondazione erano a strati e vi era uno strato più consistente ("Litoide cioè roccia. Poi c'era uno strato per- meabile, sopra questo strato era fondato il muro, e questo, diciamo, è la criticità, perché, se da un lato questa permeabilità ha consentito per tanti anni il deflusso regolare dell'acqua di falda, ovviamente con il tempo, probabilmente anche con mutate condizioni, quest'acqua ha creato dei problemi proprio nel terreno che si va sotto la fondazione del muro, provocandone quella che viene detta la liquefa- zione. (...) E chiaramente il muro non avendo più una base solida è slittato perché da tutte le evidenze fotografiche, di esami eccetera il meccanismo di rottura è stato provocato da questo slittamento del muro"). Da tali elementi di conoscenza tecnica, uniti all'apporto già portato nel pro- cesso dai consulenti delle parti e su cui si era già ampiamente spesa la motivazione del giudice di primo grado, la Corte partenopea, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, perviene alla conclusione che è evidente, quindi, che lo smottamento era prevedibile, da parte dei responsabili del tronco, perché: a) essi non potevano che essere consapevoli della inadeguatezza struttu- rale del muro di sottoscarpa, dato che lo stesso era stato costruito, negli anni Sessanta, sulla base di parametri progettuali obsoleti, tanto da essere stato inte- ressato da un crollo già nel 1967, benché in un tratto limitrofo; b) era in corso un costante e ben visibile processo di infiltrazione dì acque meteoriche, essendo del tutto irrilevante che tale fenomeno sia stato o meno provocato dalla edificazione delle palazzine poste a valle del rilevato (circostanza che, al più, ove provata, come correttamente rilevano i giudici del gravame del merito, sarebbe suscettibile di incidere sull'entità del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.); anzi, l'au- mento del carico urbanistico andava valutato come ulteriore campanello di allarme per la tenuta geostatica della soprastante autostrada, sì da indurre i responsabili del tronco ad effettuare, a tempo debito, i sondaggi necessari a formulare una valutazione prognostica circa la tenuta del terrapieno. La Corte territoriale ritiene motivatamente tali considerazioni assorbenti ri- spetto alle ulteriori valutazioni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sostenuto che la frana era imprevedibile e ha giustificato tale sua valutazione evidenziando che, per un verso, le fessure nell'asfalto, di regola, non sono necessariamente sintomatiche di un problema di staticità (potendo essere dovute alle cause più diverse), e, per l'altro, che, nell'immediatezza, non vennero riscontrate lesioni nel muro di sotto- scarpa, laddove solo il sopravvenire di una crepa può segnalare la possibilità di un crollo. Con tali rilievi i giudici partenopei -cui soltanto, va ribadito, competeva la valutazione in ordine alla prevedibilità e prevenibilità dell'evento, che è il reale thema decidendi - si confrontano argomentatamente osservando che, se ciò è vero, va preso atto, per contro, che il punto non è cosa fosse possibile riscontrare o fare nell'imminenza del crollo, ma ciò che conta, ai fini della valutazione di responsa- bilità penale, è il fatto che la frana sia stata la conseguenza di una deficitaria sorveglianza, negli anni precedenti, sul tratto autostradale interessato dal crollo. Corretto appare il c.d. ragionamento controfattuale, nel senso che il co- stante monitoraggio della tenuta del terrapieno avrebbe consentito di prevenire ogni possibile fenomeno franoso, e che l'obbligo di diligenza non può ritenersi sod- disfatto dalla mera chiusura del tratto autostradale, operata la mattina stessa, prima dell'evento, su base prudenziale. 5. In punto di prevedibilità in relazione allo specifico reato di frana colposa, la Corte territoriale fa corretta applicazione del principio affermato dalla giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui "...in riferimento al delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), il giudizio di prevedibilità dell'evento deve essere svolto in relazione ai fattori che rendono possibile la verificazione della frana, cioè un evento di danno alle cose che presenti contenuti tali da porre in pericolo l'incolumità pubblica, e non con riferimento ai danni che dalla frana pos- sono conseguire" (il riferimento è a Sez. 4, n. 58349 del 19/9/2018, Rea, Rv. 274951). Sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo, invece, il delitto ex art. 449 cod. pen. si caratterizza per la non volontarietà e per la sua prevedibilità, giudizio quest'ultimo richiesto per la configurazione della colpa, per cui va considerata an- che la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe do- vuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione; in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappre- sentazione ex ante dell'evento dannoso, quale sì è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. Occorre poi l'evitabilità dell'evento e l'elemento soggettivo segue le regole generali della colpa, per cui occorre un comportamento contrario alle norme di perizia, prudenza e diligenza cui debbono conformarsi le azioni umane, o dalla violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 6. La Corte territoriale, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, si è motivatamente confrontata anche con il rilievo difensivo, riproposto in questa sede, secondo cui non vi sarebbe prova della sussistenza del disastro, nei termini richiesti dalla norma penale incriminatrice. Al riguardo, i giudici del gravame del merito, hanno operato un corretto governo del richiamato orientamento di questa Corte di legittimità, legittimità, ap- plicabile mutatis mutandis al caso di specie, per cui "In tema di disastro innomi- nato colposo, il disastro è integrato da un avvenimento, sotto il profilo naturali- stico, grave e complesso - ma non necessariamente eclatante, immane ed ecce- zionale per dimensioni - e, sotto il profilo dell'offensività, idoneo a mettere in con- creto pericolo, secondo una valutazione "ex ante", la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, anche qualora tale pericolo possa essere escluso secondo una valutazione "ex post" in ragione degli interventi di urgenza e di ripristino eseguiti nell'immediatezza del fatto" (così Sez. 4, n. 35840 del 15/6/2021, Canella, Rv. 281884 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza che - in una fattispecie di crollo del manto stradale con conseguente apertura di una voragine di 12 metri di profondità e di ampiezza di 6 metri per 3, nel centro di Milano - aveva escluso la configurabilità del disastro colposo sia in ragione dei profili dimensionali dell'evento disastroso, sia per la ri- tenuta mancanza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, alla luce dell'avvenuta messa in sicurezza della zona nell'immediatezza del crollo). 7. Infondata è anche la doglianza attinente alle specifiche posizioni di ga- ranzia ricoperte dagli odierni imputati, in particolare per quanto concerne il pas- saggio motivazionale della sentenza impugnata ove si legge che "ritiene la Corte che, oltre ogni ragionevole dubbio, il comportamento negligente degli imputati, ciascuno in base alle rispettive (e non contestate) posizioni organizzative, abbia concorso a determinare l'evento franoso, ai sensi dell'art. 40 comma, 2, c.p. e quale concausa determinante, ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p. Invero, gli im- putati, ciascuno dei quali era responsabile della manutenzione del tronco autostra- dale in questione, erano titolari delle conoscenze e della qualifica professionale necessarie per comprendere, con il dovuto tempismo, che il rilevato autostradale era in pericolo di crollo". La sentenza impugnata sul punto -trattandosi di doppia conforme- va letta in un tutt'uno con quanto già affermato dal giudice di primo grado e non contra- stato con i gravami nel merito, che richiamava la consulenza tecnica del pubblico mìnistero e la testimonianza dell'ispettore di polizia [OSCURATO:PERSONA] da cui si de- sumeva la struttura organizzativa delle [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore del Tronco "Cassino" era tenuto a "garantire la sicurezza, fluidità e la regolamentazione del traffico autostradale, compiendo gli atti necessari nel rispetto delle normative applicabili in materia" e soprattutto "a monitorare lo stato dell'infrastruttura, attraverso gli elementi forniti dalle competenti strutture interne della Direzione di Tronco, della Direzione di Esercizio ed esterne (SPEA), a mettere in atto, secondo le vigenti procedure, le azioni necessarie per mantenere un adeguato livello di sicurezza della rete". L'ing. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dell' "[OSCURATO:PERSONA]" era te- nuto a "garantire il presidio costante della viabilità sulle tratte di competenza in termini di sicurezza, fluidità del traffico e di assistenza all'utenza" nonché "a ga- rantire il mantenimento degli standard qualitativi di servizio e di sicurezza della circolazione, dell'esercizio autostradale e delle sue pertinenze attraverso la formu- lazione e realizzazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ef- fettuando anche gli interventi non pianificati gestendo i plafond di spesa relativi a pavimentazioni, barriere e altri interventi manutentivi". - L'ing. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dell' "[OSCURATO:PERSONA]" era tenuto a 'prov- vedere, in collegamento con le competenti unità aziendali, al monitoraggio dello stato di conservazione dell'infrastruttura autostradale, effettuando direttamente o indirettamente attività di sorveglianza" e ad "attivare sulla base delle valutazioni effettuate, interventi di manutenzione, anche attraverso la procedura di somma urgenza, relativi, ad opere d'arte, idrauliche, geotecniche, alfine di mantenere un adeguato livello di sicurezza dell'infrastruttura" . Tutti, nelle rispettive qualità, avevano il dovere di monitorare lo stato di conservazione della rete autostradale e di intervenire per mantenerla nella mas- sima efficienza. Captando i numerosi segnali che provenivano dagli addetti alla viabilità e alla manutenzione e tenendo nella debita considerazione l'anomala fre- quenza degli interventi di ripristino operati in quel sito, di cui restava traccia negli archivi della società e di facile accesso ai suoi massimi dirigenti.Il giudice di primo grado -alle pagg. 7 e ss.- a riprova che le deficienze strutturali fossero ben note al personale delle [OSCURATO:SOCIETA], ha analiticamente riper- corso le testimonianze di alcuni dei dipendenti che, nell'espletamento delle loro mansioni di addetti alla viabilità o alla manutenzione, segnalarono ai superiori le anomalie anche in epoca anteriore al mese di Marzo del 2006. A cominciare da [OSCURATO:PERSONA], ausiliario alla viabilità e poi manuten- tore, il quale ha ricordato che nell'anno precedente alla frana quel sito fu control- lato dalla società, causa la presenza di un avvallamento, e che redasse un rapporto il 12.3.2005, al km 43+300, dove fu poi installato un cartello che segnalava la deformazione della pavimentazione. Per continuare con [OSCURATO:PERSONA], manutentore, che ha dichiarato di avere più volte notato avvallamenti, ai principi del mese di Gennaio 2006, di averli segnalati al suo superiore anche in epoca antecedente alla frana e di essere stato sollecitato dalla società a un maggiore e continuo pattugliamento del sito. E con [OSCURATO:PERSONA], addetto alla viabilità con compiti di pattugliamento giornaliero, che ha riferito di aver notato nel Natale 2005 avvallamenti sulla sede stradale con fessurazioni, tanto da rendersi necessaria l'apposizione di un cartello limitatore di velocità e che segnalasse la pavimentazione deformata. Per finire con [OSCURATO:PERSONA], ausiliario alla viabilità, dietro contestazione del p.m. ha confermato la dichiarazioni rese nella fase delle indagini: "Con parti- colare riferimento al km 43+500, luogo della frana, posso riferirvi che detta area è stata più volte segnalata sia al geometra coordinatore, sia alla sala operativa di Cassino, e a riscontro di ciò, è possibile rilevarlo dai rapportini di fine turno, le segnalazioni hanno avuto origine da circa un anno precedente all'evento franoso - le stesse più volte hanno avuto come contenuto la deformazione del manto stra- dale, cioè l'avvallamento dello stesso". Avvallamenti poi accentuatisi pochi giorni prima del disastro tanto che il geom. [OSCURATO:PERSONA] inviava una email all'ing. [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni prima dell'evento franoso, che risulta acquisita agli atti nel corso del processo in primo grado, il cui testo dimostra, ancora una volta, che il congenito stato di dissesto di quel sito era ben noto ai dirigenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. Vi si legge, infatti: "Quanto verificatosi è situazione recidiva. In data odierna per il terzo anno conse- cutivo stiamo nuovamente spendendo risorse e tempo per la non soluzione del problema. A mio modesto parere il problema consiste nel movimento del rilevato, ben visibile sul bordo emergenza a contatto con la banchina- Sarebbe opportuno prendere seriamente in considerazione il problema, e non intervenire da pompieri. Già in passato tale situazione era stata evidenziata all'allora responsabile di centro esercizio, oltre all'aiuto".Tale messaggio dimostra per i giudici di merito, che delle condizioni della rete viaria anche gli alti dirigenti delle [OSCURATO:SOCIETA] erano informati. Secondo la concorde e motivata valutazione dei giudici di merito gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto comandare uno stato di costante allerta e predisporre gli opportuni controlli onde adottare eventualmente interventi, anche radicali, di messa in sicurezza di quel tratto viario. La circostanza che i dissesti dei decenni precedenti si fossero verificati, come dichiarato dal perito Cafiero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in tratti autostradali attigui (e non il medesimo) negli anni anteriori e rispetto a strutture che presen- tavano una diversa connotazione geologica e costruttiva, non toglie valenza all'af- fermazione dei giudici di appello secondo cui "...proprio il reiterarsi, in un arco di tempo non breve, di numerosi episodi di dissesto dell'asfalto avrebbe dovuto in- durre [OSCURATO:PERSONA], Spada vecchia e Vitale ad interrogarsi sulle cause del feno- meno, senza limitarsi alla mera manutenzione conservativa, in ossequio a quanto prescritto, in ordine all'obbligo di sorveglianza attiva, dalla Circolare dei lavori Pub- blici del 19 luglio 1967, n. 6736/61/A1". Né pare inconferente il rilievo che si legge nel provvedimento impugnato secondo cui "...addirittura un dipendente di grado e conoscenze inferiori - ossia il geom. Gemelli - pochi giorni prima dell'evento franoso, in un messaggio e-mail indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], fu in grado di fare una diagnosi precisa del problema, sulla base della semplice osservazione dei luoghi ("...A mio modesto parere il pro- blema consiste nel movimento del rilevato, ben visibile sul bordo emergenza a contatto con la banchina. Sarebbe opportuno prendere seriamente in considera- zione il problema, e non intervenire da pompieri...")". Immune dai denunciati vizi di legittimità, appare dunque la concorde deci- sione dei giudici di merito in ordine alle colpevoli omissioni degli imputati, figure apicali nella struttura organizzativa delle [OSCURATO:SOCIETA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., cui, essendo note le particolari condizioni di quel tratto autostradale, è stato correttamente mosso il rimprovero di non essersi attivati per fronteggiare il dissesto in atto, che traeva origine non dagli eventi del Marzo 2006 ma ben prima. I rilievi piezometrici -come si leggeva già nella sentenza di primo grado- avrebbero dimostrato l'anomala e pericolosa presenza di acqua nel rilevato auto- stradale e quindi suggerito quegli accorgimenti tecnici, in primis il potenziamento del drenaggio, per evitare il ristagno e favorire il deflusso delle acque. Ove tali interventi si fossero rivelati insufficienti, si sarebbe potuto scongiurare l'evento mediante un radicale intervento di eliminazione del rilevato e la sua sostituzione con un ponte, come accaduto all'indomani della frana del 2006. Del resto, come hanno ribadito entrambi i giudici di merito, tale dovere era esplicitato e codificato nella circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 1967, n. 6736/61/AI, che prescriveva all'art. 2 la necessità di un controllo perma- nente sullo stato di consistenza e sulla statica delle opere d'arte e dei manufatti stradali. Una vigile e intelligente sorveglianza, in altri termini
Sentenza Cassazione n. 10394/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris