CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46144/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le difese di GIURINTANO Antonina e di SARDINA Sonia ricorrono av- verso la sentenza in epigrafe, che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi degli art.581 lett.c) e 591 cod.proc.pen. degli atti di appello dalle stesse proposti avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che, all'esito di giudizio abbreviato, le aveva riconosciute colpevoli di plurimi episodi di furto pluriaggravato (numero persone, beni esposti alla pubblica fede e violenza sulle cose) e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, le aveva condannate alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro trecento di multa ciascuna. 2.Assumeva il giudice distrettuale, quanto ai due motivi di impugnazio- ne articolati dalle ricorrenti, che gli stessi si presentavano assolutamente generici e non si confrontavano con le ragioni che riconoscevano la cir- costanza aggravante della merce esposta alla pubblica fede pur in pre- senza di dispositivi antitaccheggio e della vigilanza del personale dell'esercizio commerciale, nonché la esclusione della prospettata circo- stanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., non trattandosi di danno irrisorio ma che anzi, in relazione al furto di confezioni di dispositivi elet- tronici, il danno doveva ritenersi considerevole. 2. Le ricorrenti lamentano violazione di legge non ricorrendo la ipo- tesi di aspecificità della impugnazione in appello, laddove la valutazione sulla adeguatezza del suo contenuto argomentativo andava parametrato alla natura delle doglianze e al fatto che le stesse erano dirette ad otte- nere un più mite trattamento sanzionatorio su temi ben delimitati, intro- ducendo profili di doglianza comunque riconducibili all'art.133 cod.pen. laddove, in relazione alla prima doglianza il giudice di appello si era in sostanza espresso in termini di manifesta infondatezza e non già in ter- mini di aspecificità mentre, con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. la doglianza in appello era stata espressamen- te collegata al modesto valore patrimoniale del bene sottratto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano mani- festamente infondati, in quanto affetti dalle medesime carenze argo- mentative dei motivi di appello in quanto privi di contenuto critico rispet- to alla decisione impugnata.4. Invero del tutto correttamente e in termini logici Lgiudice di appello ha evidenziato come la impugnazione in appello non si fosse confrontata con gli argomenti della sentenza impugnata, incorrendo in difetto di ana- lisi censoria laddove veniva richiesta l'esclusione della circostanza ag- gravante di cui all'art.625 comma 7 cod.pen. (esposizione della merce alla pubblica fede in magazzini con prelievo self service). Invero il giudi- ce di primo grado aveva evidenziato una serie di aspetti che rendevano del tutto eccentrica e infondata la prospettazione difensiva in relazione alla fattispecie concreta, rappresentando che la maggiore parte dei pro- dotti non presentava barre antitaccheggio (barrette kinder) così da po- terne essere segnalata la sottrazione, che comunque le ricorrenti aveva- no rimosso tali barre alla merce che presentava tali dispositivi (esclu- dendo pertanto l'efficacia del monitoraggio), che la merce era stata ripo- sta all'interno di borse e che le ricorrenti non erano passate per gli ordi- nari varchi del supermercato, ma avevano forzato un varco che dava verso l'esterno. 4.1 A prescindere pertanto dall'astratta configurabilità della circostanza aggravante le ricorrenti, nei rispettivi atti di appello si sono del tutto sot- tratte ad un confronto con gli argomenti spesi dal primo giudice per ri- conoscere la piena operatività della ipotesi aggravata di cui all'art.625 n.7 cod.pen. in relazione alle concrete modalità dell'azione delittuosa. 5. Anche in relazione al richiesto riconoscimento della circostanza atte- nuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. il giudice di appello ha evidenziato l'assenza di confronto dei motivi di impugnazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, in quanto veniva reiterata l'argomentazione ancorata alla modestia del valore della refurtiva (euro 150,00), laddove il giudice di primo grado aveva evidenziato l'assoluta assertivìtà dell'argomento difensivo in relazione agli indumenti e agli a- limenti sottratti (escludendone il valore irrisorio, vedi sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241) e la falsità in relazione al materiale elettronico (a fronte dell'affermazione della sentenza impugnata secondo cui era stato determinato un danno patrimoniale di svariate migliaia di euro). 6. Orbene va osservato che l'oggetto della verifica di ammissibilità del- la impugnazione deve risolversi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dissenso espresso rispetto al dispositivo del provvedi- mento impugnato (sez.U, 27.10.2016, Galtelli, Rv. 268822). Invero ricorre nella specie una assoluta carenza di un siffatto confronto in relazione agli argomenti addotti dal giudice di merito a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio, del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen., e della esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., mancando qualsivoglia profilo di dissenso riguardo agli argomenti sviluppati dal giudice dì primo grado per le ragioni sopra evidenziate. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condan- na delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favo- re della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 Ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di lo 4 i ///7 lJz t' : • .CIONdePt (w. rrAv-~A , -