CassazionedecretoSezione 4Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 15505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c); 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, cod. strada, perché, avendo conseguito la patente di guida da meno di tre anni, guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,56 g/I e 1,61 g/I. Il giudice ha disposto la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. La difesa deduce violazione di legge vizio di motivazione, lamentando come la sanzione amministrativa accessoria sia stata determinata nella misura massima edittale senza giustificazione alcuna e rappresentando che la vettura, diversamente da quanto indicato nel decreto penale di condanna opposto, è di proprietà anche del Sonnini, essendo intestata a quest'ultimo e alla madre [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all'irrogazione della sanzione accessoria con rinvio al Tribunale di Grosseto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi. 2. Sull'ammissibilità del ricorso è d'uopo osservare come le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020,abbiano stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).La ratio del richiamato principio è da individuarsi nell'autonomia delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie, le quali, come si legge nelle motivazione della pronuncia testé citata, essendo estranee all'accordo delle parti, sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità, coinvolgendo valutazioni discrezionali del giudice riguardanti il quantum della sanzione. In base ad orientamento costante di questa Corte il giudice è tenuto a motivare le ragioni che lo abbiano indotto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale, o - come affermato in plurime sentenze di questa Sezione - in misura superiore alla media edittale ove non vi siano particolari ragioni di meritevolezza in favore dell'imputato (cfr. tra le altre, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, M'Salbi, Rv. 206297; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/2018, Gemignani, Rv. 210395), dovendosi ritenere implicitamente assolto l'obbligo motivazionale allorquando la durata della sanzione non superi tali valori. 3. Tutto ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato. La sanzione della sospensione della patente di guida non è stata determinata nella misura massima. La difesa ha rappresentato che la vettura condotta dall'imputato è di sua proprietà. Questo varrebbe ad escludere il raddoppio della sanzione della sospensione della patente di guida previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. Deve tuttavia considerarsi che, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, cod. strada, ove i conducenti di cui al comma 1 del medesimo articolo incorrano nell'illecito di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. Pertanto, in tali casi, la durata della sospensione della patente di guida, che, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, è fissata da uno a due anni, per effetto degli aumenti di cui alla norma richiamata, va da un minimo di anni 1 e mesi 4 ad un massimo di anni 3. Nel caso in esame, la durata della sospensione della patente di guida stabilita dal giudice nella misura di anni due, pur discostandosi dal minimo edittale, rimane comunque contenuta nella media edittale e non necessita, per questa ragione, di specifica motivazione, non essendo stati peraltro addotti dalla difesa particolari ragioni di meritevolezza.4. Deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPO6ITATO [OSCURATO:PERSONA]