CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18979/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];n. 40/35456 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile essendo i motivi dedotti non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; In particolare (cfr pagg. 3 e 4), la Corte di appello poggia su congrua giustificazione la qualificazione giuridica del fatto, là dove rileva che la [OSCURATO:PERSONA]-creditrice di somme di danaro nei confronti del marito per il mantenimento dei figli - anziché rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente avesse deciso di percorrere vie alternative, cercando di indurre il marito al pagamento del dovuto, inoltrandogli messaggi dal contenuto minatorio. La prospettazione difensiva sull'assenza di minacce - che, ad avviso della difesa, sarebbero state escluse dal primo giudice nel momento in cui assolveva la imputata dal delitto di stalking - non si confronta con la trama motivazionale della sentenza impugnata, là dove si dà atto che l'epilogo assolutorio era fondato sulla mancanza di prova dell'evento del reato di stalking e non per l'assenza di condotte minatorie; anche l'ulteriore allegazione difensiva sul ricorso al Giudice da parte della imputata non coglie nel segno, posto che dalla sentenza impugnata si desume che la Carreri non aveva adito il giudice civile per il recupero del credito come avrebbe potuto fare, ma quello penale, per denunciare condotte penalmente rilevanti poste in essere dall'ex coniuge. Infine, è inammissibile il motivo con cui ci si duole della mancata acquisizione dei tabulati telefonici avendo - come congruamente rappresentato dai Giudici di merito - la stessa imputata indicato la propria utenza telefonica nella stessa denuncia querela del 25.3.2014 (cfr pag.3 della sentenza). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (?- P.Q.M