CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 19575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3668/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 632/2020 depositata il14/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente impugnava il diniego tacito di rimborso dell'imposta di consumosul gas metano impiegato per consumi interni aziendali dal 1985 al 1992. La SIG (Società italiana per il gas), cui è succeduta la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva esercitato l'attività di vendita di gas naturale, includendo, oltre ai consumi fatturati ai propriclienti, anche quelli riguardanti i consumi interni, invocando con riferimento a questi ultimi l'esenzione d'imposta. [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha accolto il ricorso della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria ha dichiarato inammissibile il successivo appello erariale. L’Agenzia delle Dogane affida a tre motivi il proprio ricorso per cassazione. La contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia la violazione o errata applicazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, 101 e 112 c.p.c., 53 e 57, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] dichiarato l’inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi, benché difettasse, tra l’altro, un'eccezione di parte, e per avere nel contempo affermato la correttezza della decisione impugnata senza, tuttavia, motivare al riguardo. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta la violazione o errata applicazione degli artt. 163 e 342 c.p.c. nonché dell'art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] dichiarato l'inammissibilità del ricorso in appello per carenza di specificità delle censure, ancorché, per converso, detta specificità constasse nel caso di specie. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., venendo in rilievo la condivisione acritica, da parte del giudice regionale, della sentenza appellata. I primi due motivi, in quanto avvinti da intima connessione, sono suscettibili di trattazione unitaria; essi sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo motivo. Entrambe le censure investono la decisione emessa dal giudice tributario regionale nella parte in cui, tra l’altro, stigmatizza la mancanza di specificità dei motivi. In particolare, la sentenza d’appello evidenzia l’omessa “esposizione sommaria dei fatti” e dei “motivi specifici dell’impugnazione”. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] l’Ufficio non avrebbe contestato i fatti presupposti in sentenza, limitandosi a riproporre “ con mera ritrascrizione, le stesse eccezioni già avanzate, sviluppate, esaminate e, infine, disattese in primo grado e senza nulla replicare o controbattere alla motivata – e qui totalmente condivisa – sentenza di primo grado”. Osserva questa Corte che, in realtà, l’erario ha riportato nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto dell’appello avverso la sentenza emessa in prime cure dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova. Il tenore del gravame di merito mette in luce che l’impugnazione di addentra nella contestazione puntuale, sia delle statuizioni di primo grado in punto di notificazione, tempestività e documentazione, sia dell’esegesi dell’art. 29, comma 4, L. 428 del 2000 e dell’art. 14, n. 2, D.Lgs. n. 504 del 1995 in punto di rimborsabilità delle accise. A fronte di un quadro articolato di censure, corredato dal rimando a pronunce giurisprudenziali nomofilattiche, la [OSCURATO:PERSONA] assiomaticamente afferma la mancanza di specificità dell’appello, senza che sia dato peraltro comprendere quale maggior “grado” di puntigliosità dei motivi essa in concreto pretendesse. Sotto questo aspetto, la decisione d’appello si mostra divaricata rispetto all’asse dei principi espressi dalla nomofilachia e di seguito enucleati. Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che a fini dellaspecificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata especifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 23871 del 2020; Cass. n. 2814 del 2016). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato, dal canto loro, che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. SU n. 28057 del 2008; v. anche Cass. n. 25218 del 2011). È stato pure rimarcato che, essendo l'appelloun mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizispecifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessariaspecificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenzaappellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006). Le Sezioni Unite di questa corte, in tempi ancora recentissimi, hanno messo in rilievo che gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata Cass., Sez. Un., n. 36481 del 2022). Su queste premesse, non è condivisibile il filo conduttore che anima il ragionamento del giudice regionale, essendo chiaro l’assunto contrario, non dovendo l’impugnazione in appello della sentenza necessariamente contenere profili aggiuntivi rispetto alle considerazioni, fattuali e giuridiche, svolte in primo grado. In tale piano di riferimento, è significativo rilevare che l’Agenzia ha puntualmente riportato i brani di rilievo del provvedimento di primo grado e conferito al gravame una declinazione che consente di evidenziare, in termini di estrema puntualità - quale che ne sia la fondatezza, ciò che spetta al giudice di merito valutare -, le critiche mosse alla decisione della Commissione provinciale, sia con riguardo al procedimento notificatorio e processuale in genere, sia con riguardo all’esegesi delle norme tributarie.In tal senso, emerge una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e risulta delimitato con certezza l'ambito del devolutum. Va, in definitiva, accolto per quanto di ragione il ricorso dell’Agenzia. La sentenza d’appello va cassata, con il rinvio della causa per un nuovo esame alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e r