CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 45414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dichiarata, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare di Bari. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che la corte territoriale con motivazione sufficìente, ha evidenziato, quali elementi decisivi e rilevanti ai fini del diniego del beneficio, i precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, in uno con l'entità della pena inflitta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente