CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 22060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27102-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 15080/2022 depositata il 16/11/22 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari sussistente la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’azienda agricola, ha chiesto al Tribunale di Tivoli di accertare l’illegittimità di una determina della Regione [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata disposta, nei suoi confronti, la revoca-decadenza del contributo pubblico erogato dalla stessa regione nell’ambito del piano di sviluppo rurale 2007-2013. L’adito tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo perché la revoca era stata motivata , tra l’altro, dalla asserita inidoneità del certificato di agibilità, e dunque dalla insussistenza “di un requisito iniziale di legittimità richiesto per la erogazione”. Nel giudizio riassunto il Tar del [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione affermando che le contestazioni poste a fondamento della revoca erano state riferite non alla sussistenza dei presupposti originari per la concessione del contributo, ma a inadempienze del beneficiario percettore nella fase esecutiva del rapporto, così che la pretesa azionata in giudizio doveva dirsi attenere a posizioni di diritto soggettivo tal i da coinvolgere la giurisdizione del giudice ordinario. Non sono state svolte difese in questa sede.Ragioni della decisione I. -La giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nell’atto di citazione, che la Corte nel giudizio di regolamento di giurisdizione ha la facoltà e il dovere di esaminare direttamente, oltre a essere riportati i tratti salienti della vicenda , è trascritto l’integrale contenuto motivazionale del provvedimento di cui si discute. Si apprende che l’iter procedimentale per la decadenza del contributo era stato avviato sulla base delle seguenti contestazioni: (i) la non conformità del certificato di agibilità (rilasciato dal comune di [OSCURATO:PERSONA] da Sassola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] su domanda presentata a settembre dello stesso anno) all'utilizzo indicato nella dichiarazione di inizio di attività agrituristica, e in ogni caso la tardiva presentazione della documentazione a corredo della domanda di pagamento rispetto al termine ultimo prescritto; (ii) l’irregolare contabilità finale dei lavori, non accompagnata dal certificato di regolare esecuzione e dall’indicazione dei dati di misura collegati all'elaborato grafico, necessari per le verifiche di accertamento finale, e contenente opere strutturali in contraddizione con la comunicazione di fine lavori; (iii) l’irregolarità di tutte le dichiarazioni liberatorie, prive di autentica della firma o in alternativa della fotocopia del documento del dichiarante; (iv) la mancata presentazione della domanda di pagamento per la Mis. 112 entro i previsti trentasei mesi dal ricevimento dell'atto di concessione, e della documentazione attestante la qualifica di IAP o di [OSCURATO:PERSONA]; (v) la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo per la Mis. 121. II. -In linea generale questa Corte, nelle controversie promosse per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici, ha chiarito che il relativo giudizio concerne posizioni di diritto soggettivo, così da essere devoluto allagiurisdizione del giudice ordinario, tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione; mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (v. ex aliisCass. Sez. U n. 16457-20, Cass. Sez. U n. 3166 - 19). III. - D iversamente da quanto ritenuto dal tribunale di Tivoli, l’inidoneità del certificato di agibilità, ove anche qualificata come difetto di un requisito iniziale richiesto per l’erogazione del contributo, non sposta i termini del discorso. Essa certamente afferisce agli obblighi documentali previsti nelle condizioni del finanziamento, ma pur sempre rileva alla stregua di inadempimento imputabile al beneficiario percettore. Non costituisce cioè un vizio di legittimità del provvedimento di concessione tale da indurre l’amministrazione a un annullamento in autotutela per originario contrasto col pubblico interesse. IV. -Anche la disamina della ratio del finanziamento suffraga tale conclusione. Il contributo in parola trova fondamento in una finalità agevolativa: serve a consentire al beneficiario di realizzare opere di miglioramento della propria azienda agricola. E’ quindi ovvio che tutti gli interventi edilizi programmati debbono poi essere realizzati in virtù della percezione degli aiuti. Quel che attiene alla regolarità delle opere costituisce, e costituiva, ottemperanza agli obblighi assunti dal beneficiario percettore. Tra questi per l’appunto viene in questione la conformità delle opere alla normativa vigente, oltre che il rispetto delle tempistiche per la loro ultimazione.Ne segue che il rilievo della regione in ordine alla difformità del certificato di agibilità rilasciato il 9-12-2011 rispetto all’utilizzo indicato nella dichiarazione di inizio di attività agrituristica, al quale essenzialmente si è riferito il tribunale di Tivoli per declinare la giurisdizione, è pur sempre collocabile nel contesto della fase esecutiva del rapporto, e concerne –nell’ottica dell’amministrazione revocante – un fatto successivo all’erogazione, imputabile al beneficiario degli aiuti. V. - Poiché sono e gualmente così definibili tutti gli altri summenzionati profili ai quali è stata associata la motivazione del provvedimento di revoca, è d’uopo concludere che la controversia innestata su quel provvedimento, mediante contestazione della legittimità del medesimo per violazione di norme procedimentali e del legittimo affidamento, nonché per violazione della normativa regionale afferente (v. citazione, pag. 12 e seg.),è devoluta al giudice ordinario. VI. –Non c’è luogo a pronuncia sulle spese del regolamento non essendo stata svolta attività difensiva in questa sede. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice