CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06040/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] S avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente c:orretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese in relazione alle emergenze processuali offerte dalle dichiarazioni provenienti dai due cessionari nonché l'assorbente valutazione di inconferenza spesa con riguardo al riferimento fattuale reso dalla difesa all'esito, negativo, della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'imputato, considerando il portato della imputazione, che ineriva a fatti di cessione, conclamata dalle emergenze acquisite, e non di detenzione illecita dello stupefacente in oggetto), argomentazioni rimaste peraltro integralmente estranee all'impugnazione così da rimarcarne anche la evidente aspecificità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.