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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09324/2026

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to [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026controQbe [OSCURATO:PERSONA]/nv, [OSCURATO:PERSONA] l'Italia in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMaurizio Corain unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1339/2025depositata il 12/05/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per (v. conclusioni scritte P.G.) il rigettodel ricorso.Uditi per i controricorrenti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e perdelega dei difensori dei controricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso trae origine dalla azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Comune di Milano che lo aveva nominato, a sua insaputa,Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazionedell’opera (CSP) e Coordinatore per la sicurezza e la salute durantel’esecuzione dell’opera (CSE) in relazione a tre appalti per lamanutenzione del verde pubblico comunale.

Sosteneva che nessuncompenso gli era stato corrisposto per i predetti tre incarichi generali echiedeva quindi la condanna del Comune al risarcimento del danno da usoillecito del proprio nome e da uso illegittimo dei propri dati personali,quantificato nella misura di 1.320.000 euro (poiché non essendo statoinformato in merito alla nomina quale CSP e CSE e avendo scoperto didetta nomina solo a distanza di tre anni aveva generato una situazione digrave rischio in caso di possibile evento infortunistico sul lavoro, nonché,una volta scoperto l’abuso della parte convenuta, un grave nocumentoall’attore dal punto di vista psicologico poiché, svolgendo l’attività propriaNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026di RSPP nonché di CSP e CSE, si è subito reso consapevole della gravitàdella situazione e del pericolo che avrebbe potuto correre); in subordine alpagamento del compenso per le nomine predette quantificato in1.300.000,00 euro.2.- Il Tribunale di Milano ha respinto le predette domande e condannatol’odierno ricorrente a rimborsare al Comune di Milano, a QBE Europe S.A.e a [OSCURATO:PERSONA] S.A. – società di assicurazione chiamate incausa in manleva dal Comune - le spese di lite, liquidate, per ciascunaparte in euro 26.500,00 per compensi oltre oneri accessori.2.- La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunaleosservando:a) che dalla documentazione prodotta dal Comune di Milano risultavache gli appalti oggetto di causa erano inerenti alla manutenzioneprogrammata delle aree comunali a verde pubblico;b) che di conseguenza, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteval’obbligo di nominare il CSP e il CSE in quanto tali nomine erano previste,secondo gli artt. 89 e 90 d.lgs. 81/2008, soltanto per i «cantieri», cioè peri luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;c) che, pertanto, era senz’altro condivisibile la pronuncia di primogrado, laddove aveva ritenuto che «l’indicazione … del nominativodell’attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 sub doc. 4-6 att. era percosì dire prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero statiaperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava unimmediato e concreto effetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del T.U.81/2008, proprio perché in quel momento non vi erano cantieri, per il solofatto della conclusione del contratto di appalto»;d) che, conseguentemente, le notifiche preliminari che contemplavano ilnominativo dell’appellante erano prive di conseguenze giuridicamenterilevanti, in quanto soltanto in seguito all’apertura del cantiere viene perlegge effettuata la nomina del CSP e CPS; del resto, lo stesso appellanteNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026aveva riconosciuto di aver svolto il ruolo di Coordinatore della sicurezza inrelazione a specifici cantieri, aperti in esecuzione dei contratti di appaltooggetto di causa, ricevendo il relativo compenso;e) quanto all’uso non autorizzato dei dati personali dell’attore, che, amente dell’art. 1-bis d.lgs. n. 196/2023, «il trattamento dei dati personalida parte di un'amministrazione pubblica …. è anche consentito senecessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesseo per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti»; perciò, che nel casodi specie i dati personali dell’attore (nome, cognome, data di nascita ecodice fiscale) erano stati trattati dalla pubblica amministrazione in modolecito in quanto dati necessari per l’espletamento di un servizio pubblico e,precisamente, per l’effettuazione delle notifiche preliminari, propedeuticheall’attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verdepubblico; né si trattava di dati sensibili secondo la previsione di cui all’art.9 d.lgs n. 679/2016;g) quanto alla condanna alla refusione delle spese di lite anche infavore delle società di assicurazione, che: (i) la chiamata in causa dellestesse non poteva ritenersi manifestamente infondata, rientrando ladomanda di risarcimento del danno morale e psicologico lamentatodall’attore nell’ambito dei danni coperti dalle polizze; (ii) il valore dellacontroversia – quale parametro di liquidazione delle spese processuali –era individuato dalla domanda introduttiva del giudizio e dalle conclusionidefinitive con cui l’attore aveva chiesto la condanna del Comune di Milanoa corrispondere 1.300.000,00 euro per risarcimento del danno per usoillecito del nome dell’odierno attore nonché la somma di € 20.000,00 euroa titolo di risarcimento del danno morale; né il Comune di Milano avevalimitato la domanda di rivalsa al minor importo di euro 20.000,00 bensìaveva chiesto di essere tenuto indenne dagli oneri di risarcimento deidanni nei confronti di parte attrice; (iii) di conseguenza il criterio seguitodal giudice di prime cure per la liquidazione delle spese processuali eraNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026corretto in quanto il valore della domanda di garanzia era del tuttoconforme a quello della domanda principale dell’attore.3.- Contro detta sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.

Hanno resistito con controricorso: ilComune di Milano, QBE Europe SAV e [OSCURATO:PERSONA] SA.Tutte le parti hanno depositato memoria.

Il Procuratore Generale hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. percontraddittorietà della sentenza di appello e violazione di legge in meritoalla tipologia di appalti per la manutenzione di verde pubblico del [OSCURATO:PERSONA] e conseguente illegittima nomina dell’ ing.

Mesuraca quale CSP eCSE.

Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello di Milano aveva ritenutoche «non fosse necessario il Coordinatore per la progettazione né ilCoordinatore per l’esecuzione dei lavori, trattandosi di appaltiprevalentemente di servizi», e tuttavia poco dopo aveva affermato che «lanomina dell’ ing.

Mesuraca quale Coordinatore risulta funzionale all’avviodi attività future e, in tale ottica, può considerarsi prodromica rispettoall’apertura dei cantieri».

Questa motivazione, oltre che intrinsecamentecontraddittoria, sarebbe erronea perché:a) il vincolo di legge di cui all’art. 90, commi 3-5, D.Lgs. 81/2008 (cheprevede l’obbligo di nomina del CSP e CSE in determinati casi) è«funzionale e attuale, non preventivo o eventuale» e una nomina “inprevisione” di eventuali lavori futuri configurerebbe un abusoprocedimentale, svuotando di contenuto la tipicità del procedimentotecnico-legale; aggiunge – senza spiegare la ragione del rilievo rispetto alvizio dedotto - che la Corte avrebbe ignorato che il comma 3 della normapredetta stabilisce che «il committente o il responsabile dei lavori, neicantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche noncontemporanea, designa il coordinatore per la progettazione»;Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026b) la nomina a CSP ha effetti giuridici e tecnici precisi (obbligo diredazione PSC, vigilanza sicurezza, responsabilità ex D.Lgs. 81/2008),pertanto deve fondarsi su un incarico certo, necessario causalmentelegato a un’opera reale; inoltre l’oggetto del contratto deve esseredeterminato o determinabile ex art. 1346 c.c., e non può consistere in unafunzione astratta svincolata da una prestazione concretamente eseguibile;mentre nella specie, la Corte d’appello aveva giustificato l’attribuzionedella qualifica di CSP/CSE sulla base di un'attività «forse futura», inviolazione dell’art. 1346 c.c. ovvero con evidente incertezza dell’oggettodella nomina; aggiunge – anche qui senza ulteriore illustrazione del rilievo- che secondo la giurisprudenza di legittimità l'obbligo per il committentedi nominare il coordinatore per la sicurezza è connesso già solo allaprevisione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non incontemporanea;1.1- Il motivo – per quel che è dato comprendere - contiene duecensure: con una il ricorrente si duole di un vizio motivazionale percontraddittorietà della argomentazione decisoria; con l’altra si duole di unvizio di violazione di legge.1.2- La prima doglianza è infondata.

Tra l’affermazione per cui non v’eranella specie – per la tipologia degli appalti - ex art. 90 d.lgs. n. 81/20028alcun obbligo di nominare il CSP e il CSE e quella per cui l’indicazione delmedesimo era nella specie solo funzionale ad eseguire le notifiche di cuiall’art. 99 d.lgs. citato non v’è alcuna contraddittorietà; del resto, alriguardo il ricorrente ne deduce la sussistenza senza alcuna illustrazionedelle ragioni, affermandone in modo apodittico l’evidenza.1.3- La seconda doglianza è inammissibile per difetto di chiarezza especificità.Come noto è principio di legittimità consolidato quello per cui nel ricorsoper cassazione il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità,Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anchemediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nellasentenza impugnata, che motivatamente si assumono in contrasto condette individuate norme regolatrici della fattispecie (v.

Cass. n.20870/2024, conforme a Cass. nn. 16132/2005, 21245 del 2006, 14752del 2007, 3010 del 2012, 16038 del 2013; 19959 del 2014; 11603 del2018; 17224 del 2020).Nella specie la Corte di merito - nel confermare la decisione delTribunale di Milano che aveva ritenuto che i tre appalti oggetto di causafossero appalti generali «quadro» per la manutenzione del verde pubblicoin relazione ai quali non era necessaria la nomina del CSP e del CSE,nomina necessaria, invece, soltanto per gli specifici cantieri che, inesecuzione del contratto, sarebbero stati, se del caso, avviati - osservache, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteva l’obbligo di nominare ilCSP e il CSE in quanto tali nomine erano previste, secondo gli artt. 89 e90 d.lgs. 81/2008, soltanto per i «cantieri», cioè per i luoghi in cui sieffettuano lavori edili o di ingegneria civile; pertanto era senz’altrocondivisibile la pronuncia di primo grado, laddove aveva ritenuto che«l’indicazione … del nominativo dell’attore nelle notifiche ex art. 99 T.U.81/2008 sub doc. 4-6 att. era per così dire prodromica ai futuri (edeventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contrattoquadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto aisensi degli articoli 88 e ss. del T.U. 81/2008, proprio perché in quelmomento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione delcontratto di appalto».Come osserva anche il Procuratore Generale, con la censura svolta nelmotivo in esame il ricorrente non indica esplicitamente quale sia la normache la Corte di merito avrebbe violato laddove (in conformità alladecisione di primo grado) ha ritenuto che - posto che ai sensi dell’art. 90del d.lgs. n. 81/2008, la nomina del Coordinatore per la sicurezza in faseNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) non era nella specienecessaria – si era trattato di indicazione «prodromica» del nominativo delricorrente quale professionista individuato per il conferimento eventuale didette delle funzioni di CSP/CSE nell’ambito ed in funzione delle notifichepreliminari di cantiere ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. n. 81/2008; ma si limitaad affermare che tale indicazione sarebbe un abuso procedimentale,censura del tutto generica che non consente di comprendere per qualeragione, un’indicazione siffatta, sarebbe in contrasto con le disposizioniregolatrici della materia.Né si comprende il senso della censura laddove il ricorrente si duole delfatto che la Corte avrebbe ignorato il comma 3 dell’art. 90 d.lgs. n.81/2008 che impone la nomina del coordinatore per la sicurezza quandosia previsto che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche noncontemporaneamente, tanto più che questo aspetto della norma nonrisulta neppure essere stato dibattuto nei precedenti gradi di giudizio, ilche conduce a ribadire il principio per cui ove una determinata questionegiuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcunmodo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarnel'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare inquale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modoalla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra letante Cass. n. 2038/2019)1.2- Anche a volere ritenere la seconda censura ammissibile e che,quindi, la parte ricorrente intenda censurare la statuizione predetta inquanto l’indicazione del nominativo del ricorrente in parola sarebbeavvenuto in violazione dell’art. 90 citato, il motivo è infondato.Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026Nel titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 intitolato «Cantieri temporanei omobili» l’art. 89 (Definizioni) precisa che «Agli effetti delle disposizioni dicui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, diseguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavoriedili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X», secondoil quale (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89comma 1, lettera a) sono tali «1.

I lavori di costruzione, manutenzione,riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione oequipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamentodi opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cementoarmato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le partistrutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, soloper la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere dibonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori dicostruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e losmontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavoriedili o di ingegneria civile».Infine, l’art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)ai commi 3-5, come invocato dal ricorrente, stabilisce che: «…

3. Neicantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche noncontemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza conl'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmenteall'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per laprogettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più impreseesecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile deilavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore perl'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. Ladisposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopoNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o diparte di essi sia affidata a una o più imprese …»Pertanto, posto che nella specie non si trattava di appalti cheprevedevano «Cantieri temporanei o mobili», come osservato dai giudici dimerito, bensì di appalti aventi ad oggetto principalmente servizi dimanutenzione del verde ed eventuali opere di manutenzione straordinaria,sotto il profilo della sicurezza non si imponeva un obbligo di predisporre ilPSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) né la nomina delCoordinatore (CSP E CSE come definiti nell’art. 89 lett. e ) ed f) d.lgs. n.81 /2008); e, tuttavia, l’indicazione del professionista in possesso deirelativi requisiti per l’ipotesi in cui detti eventuali lavori fossero statinecessari, era stata effettuata per inserire gli appalti nell’applicativoinformativo della Regione Lombardia - GECA - quale adempimento dinatura preliminare allo svolgimento del servizio, posto che la notificapreliminare, quale atto di comunicazione preventiva agli organi divigilanza, deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori e presupponel’indicazione dei soggetti chiamati al coordinamento della sicurezza.Come osserva il Procuratore generale, non si ravvisa alcuna violazionedella norma indicata, né alcun profilo di danno risarcibile in assenza di unaconcreta operatività della nomina quale precauzionale adempimentopreliminare finalizzato alla futura eventuale installazione dei «cantieri»;del resto, in seguito, in esecuzione dell’appalto generale di manutenzionedel verde comunale, erano sorti distinti rapporti contrattuali relativi aglispecifici cantieri ed era intervenuta la nomina ad hoc dell’ ing.

Mesuracacon la relativa retribuzione per le mansioni espletate, come da lui stessoammesso.Infine, la denunciata violazione dell’art. 1346 c.c. è inammissibile nontenendo questa conto della ratio decidendi che si fonda sul fatto che lamera indicazione del nominativo del ricorrente in funzione di adempimentoNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026preliminare all’effettuazione delle necessarie notifiche ex art.99 d.lgs n. 81/2008 non era idonea a far sorgere alcuna contratto.2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.violazione di legge in merito all’utilizzo dei dati personali del ricorrente inviolazione del Regolamento UE 679/2016, mancata applicazione dell’art.2043 c.c. e conseguente rigetto domanda di risarcimento danni per illecitoutilizzo dei dati personali del ricorrente.Osserva il ricorrente che la nomina dell’ ing.

Mesuraca, pur se del tuttoinutile non ricorrendone i presupposti, avrebbe comunque comportato unaresponsabilità del Comune di Milano che doveva sapere che gli appalti nonnecessitavano di tale figura e che, quindi, anche la nomina prodromica conutilizzo dei dati personali di un soggetto senza il suo consenso, era deltutto illegittima.

Il Comune, infatti, avrebbe dovuto quantomeno avvisareil ricorrente della nomina puramente prodromica ad un futuro eventualeincarico chiedendo di poter utilizzare il suo nominativo e i dati personalirelativi; infatti, per il solo fatto di essere stato nominato e di non essernea conoscenza, l’ing.

Mesuraca avrebbe potuto trovarsi indagato qualora vifosse stato, per esempio, un incidente sul lavoro in uno dei tre appalti delverde pubblico o degli illeciti civili o amministrativi sempre legati ad unodei tre cantieri nei quali, in via prodromica ma inutilmente, era statoillegittimamente nominato quale Coordinatore della Sicurezza.

Invoca lagiurisprudenza di legittimità per cui il danno alla privacy, pur non essendoin re ipsa, può essere provato anche attraverso presunzioni, dovendo ilgiudice valutare le concrete conseguenze negative sulla sfera personale eprofessionale del danneggiato.Sotto altro profilo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di meritonon abbia accolto la richiesta di liquidazione delle proprie spettanzeprofessionali basate sulle tabelle di legge dal momento che, anchel'obbligo del compenso non necessariamente richiede l’effettivosvolgimento dei compiti specifici, ma la disponibilità a svolgerli; affermaNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026che su tale questione la Corte di Appello non si sarebbe nemmenopronunciata per confermare la sentenza di primo grado, e pertantosarebbe sul punto carente di motivazione.2.1- Il motivo benché corredato da una rubrica che fa riferimento solo alvizio di violazione di legge per violazione della legge in materia di privacye conseguente rigetto della domanda di risarcimento del dannoextracontrattuale ex art. 2043 c.c. contiene in realtà ulteriori doglianze, lequali però vanno ritenute inammissibili anche per violazione dei principi dispecificità, chiarezza e autosufficienza quali si evincono per insegnamentocostante di questa Corte dall’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c.2.2- Invero laddove il ricorrente si duole del fatto che sia stata respintala domanda di liquidazione delle proprie spettanze professionali perché laCorte di merito non si sarebbe pronunciata sul fatto che l'obbligo delcompenso non necessariamente richiede l’effettivo svolgimento dei compitispecifici, come ritenuto dal primo giudice, ma la disponibilità a svolgerli,non allega l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito di secondogrado di detta specifica censura, non espone le ragioni che illustrino inmodo esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ondeconsentire alla Corte un vaglio della censura che non la costringa adaccedere ad ulteriori atti onde comprenderne la cornice, la ammissibilità ela fondatezza; tanto più che la sentenza impugnata, nel riassumere icinque motivi d’appello dell’odierno ricorrente, non contempla siffattacensura.

Perciò sono inammissibili tanto la censura di violazione di leggeper mancato riconoscimento del compenso in tesi comunque dovuto, tantoquella di carenza motivazionale su un motivo di appello.Si può solo aggiungere che la doglianza è inammissibile anche perchénon si confronta con la ratio decidendi che sorregge la sentenza gravataovvero che «l’indicazione … del nominativo dell’attore nelle notifiche exart. 99 T.U. 81/2008 sub doc. 4-6 att. era per così dire prodromica aifuturi (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione delNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concretoeffetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del T.U. 81/2008 proprio perché inquel momento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione delcontratto di appalto», e che di conseguenza, «le notifiche preliminari checontemplavano il nominativo dell’appellante erano prive di conseguenzegiuridicamente rilevanti, in quanto soltanto in seguito all’apertura delcantiere viene effettuata la nomina quale CSP e CPS»: ratio che escludeche nella specie fosse sorto un titolo del preteso compenso.2.3- Quanto alla dedotta violazione della privacy, si osserva che anchein questo caso il ricorrente svolge una censura del tutto genericadeducendo la violazione del Regolamento UE 679/2016 in materia di tuteladei dati personali delle persone fisiche senza indicare specificamente lanorma violata e senza quindi aggredire utilmente la ratio decidendi dellasentenza gravata che sul punto – dopo aver premesso che nella specienon trattavasi «di dati sensibili secondo la previsione di cui all’art. 9 dlgsn. 679/2016, in base al quale “È vietato trattare dati personali che rivelinol'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose ofilosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, datibiometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, datirelativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dellapersona”» - si riferisce al d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n.101/2018 (ovvero al «Codice in materia di protezione dei dati personalirecante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alregolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardoal trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali datie che abroga la direttiva 95/46/CE») e specificamente all’art. 2-ter c. 3per cui “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati perl'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dipubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sonoNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie aisensi del comma 1-bis.

In tale ultimo caso, ne viene data notizia alGarante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione odiffusione», e al c. 1 bis (quest’ultimo esplicitamente richiamato) il qualerecita: «1-bis.

Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalRegolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali daparte di un'amministrazione pubblica (…), è anche consentito senecessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesseo per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti».In altre parole, la Corte d’appello – come già il Tribunale – ha ritenutoche l’indicazione del nome del ricorrente non violasse alcun divieto ditrattamento di dati personali poiché compiuta da un’amministrazionepubblica in funzione dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico eprecisamente per l’effettuazione delle notifiche preliminari, propedeuticheall’attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verdepubblico.Ne discende che non ha alcuna pertinenza rispetto alla predettaargomentazione giuridica la doglianza per cui «la sentenza impugnata: -non analizza affatto la base giuridica del trattamento; - non contesta leviolazioni del GDPR; - ignora completamente il nesso causale tra lanomina arbitraria, la diffusione dei dati, l’assenza di informativa e lasofferenza morale e reputazionale patita», giacché, al contrario, lasentenza: a) analizza la base giuridica del trattamento che è, invece, ilricorrente a non indicare in senso contrario; b) reputa lecita la condottacontestata e reputa correttamente respinta la richiesta risarcitoria deidanni per trattamento illecito dei dati personali in quanto l’inserimentodel nominativo del ricorrente come CSE e CSP nelle notifiche preliminarinon costituiva un fatto illecito produttivo di danni risarcibili.2.4 – L’invocata violazione dell’art.2043 c.c., pertanto, è evidentementeinfondata, poichè posta la liceità della condotta di indicazione delNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026Coordinatore in funzione propedeutica (contestata con il primo motivo), laliceità dell’uso e della diffusione dei dati in questione (contestata con ilsecondo motivo), non si configurava alcuna condotta illecita (nominaarbitraria, la diffusione dei dati) cui rapportare con vincolo di efficienzacausale le conseguenze pregiudizievoli dedotte.2.5- Del resto, anche a voler considerare la «assenza di informativa»quale autonomo aspetto della condotta del Comune fonte del pretesodanno indicato in termini di «sofferenza morale e reputazionale patite» siosserva che la sentenza contiene una ulteriore ratio del tutto ignorata dalricorrente che del tutto autonomamente è idonea a sorreggere il rigettodella domanda risarcitoria del danno morale, laddove afferma: «In ognicaso l’appellante non ha proposto alcuna specifica censura alla pronunciadi primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha osservato, conargomenti senz’altro condivisibili, che “l’attore non ha dimostrato alcunaconcreta sofferenza interiore – superante la soglia di serietà e gravità –derivante dall’inserimento, asseritamente a sua insaputa, del suonominativo nelle notifiche preliminari né tale mero fatto può ritenersifonte, in via presuntiva, di un “danno morale/psicologico” (pag. 8citazione), anche considerato quanto dianzi esposto circa la sostanzialeimproduttività di effetti della mera nomina “generale”, in assenza di uneffettivo cantiere e sino all’avvio di specifici ed effettivi cantieri (per i qualipoi l’attore ha ricevuto nomina ad hoc)”».Sotto detto profilo il motivo è inammissibile perché il ricorrenteinvocando - del tutto genericamente con un mero rinvio ad un astrattoarresto di legittimità – il fatto che il danno può essere provato perpresunzioni, non coglie la ratio della predetta affermazione che èincentrata sull’assenza di censure al ragionamento sulla prova - anche perpresunzioni- compiuto dal primo giudice, ovvero sulla presenza di ungiudicato interno formatosi sul punto.Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/20263.

Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. perviolazione di legge e contraddittorietà della sentenza di appello in meritoalla condanna alle spese di lite nei confronti delle Assicurazioni chiamatein causa e nei confronti del Comune di Milano.Secondo il ricorrente nei due gradi di giudizio precedenti non sarebbestata correttamente valutata la questione relativa alla inoperatività dellepolizze assicurative in ordine alle ragioni della chiamata in garanziasollevata già in primo grado, ove, inoltre, il Comune avrebbe chiarito chele chiamate in causa dovevano ritenersi limitate al solo danno moralerichiesto dall’attore, che era stato quantificato in causa in euro 20.000,00.Osserva il ricorrente che se le due polizze escludevano la copertura per“violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di attiamministrativi, salvo che gli stessi non derivino da danni materiali ocorporali” intesi quale “pregiudizio economico conseguente alla lesione e/omorte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché ildanno morale”, le Assicurazioni non avrebbero di certo coperto l’eventualerisarcimento del danno liquidato in favore del ricorrente, con laconseguenza che la chiamata in causa era da ritenersi manifestamenteinfondata, quindi la Corte di merito avrebbe errato a porre le spese di litedei terzi chiamati in causa a carico della parte attrice.In via subordinata, la condanna del ricorrente a rifondere le speselegali delle due [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere limitata alvalore della domanda coperta, in astratto dalla polizza, ossia € 20.000,00e non al valore dell’intera domanda di 1.300.000,00 relativa ai compensiprofessionali richiesti e che sarebbero rimasti in ogni caso a carico delComune, in caso di accoglimento della domanda.3.1- Quanto alla prima parte il motivo è inammissibile.

Va premesso chela Corte di merito ha ritenuto la chiamata in causa delle due compagnieassicurative non manifestamente infondata, dunque non arbitraria, inragione del fatto che le polizze prevedevano la copertura del danno allaNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026persona, morale e psicologico («Pertanto, la chiamata in causa delle duecompagnie assicuratrici non può ritenersi manifestamente infondata,rientrando la domanda di risarcimento del danno morale e psicologicolamentato dall’attore nell’ambito dei danni coperti dalle polizze»).

Comeosserva il controricorrente il motivo, da un lato, non indica le norme dilegge che sarebbero state violate da questa argomentazione decisoria,dall’altro invoca una contraddittorietà della sentenza senza illustrarneminimamente le ragioni se non sulla base dell’assunto che non sarebbecondivisibile la ritenuta non manifesta infondatezza della chiamata incausa; il che costituisce, all’evidenza, un giudizio di merito - conforme neidue gradi di giudizio - svolto alla luce delle risultanze agli atti ovvero delcontenuto delle polizze, che in questa sede di legittimità non può esseresindacato se non, appunto, nei limiti in cui si faccia idoneamente valereun’anomalia motivazionale così radicale da tradursi in violazione di legge,ovvero dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 cost.3.2- Anche nella parte subordinata – erronea determinazione del valoredella controversia ai fini della liquidazione delle spese- il motivo èinammissibile.Sul punto nel respingere il relativo motivo d’appello la Corte di merito,dopo aver svolto, come detto, un giudizio di merito sulla sussistenza deipresupposti per porre a carico dell’attore soccombente anche le spese dilite della chiamata in causa del convenuto ritenendo quest’ultima nonarbitraria, (giudizio sull’an del diritto del Comune a vedere refuse le spesedi lite delle compagnie assicuratrici dalla controparte soccombente) hasvolto poi, relativamente al quantum, un’articolata motivazione ondedeterminare il valore della lite tra convenuto e terze chiamate; ed haescluso che il Comune di Milano avesse limitato la domanda di rivalsa alminor importo di euro 20.000,00 relativo al c.d. danno morale avendoquesto, bensì, chiesto di essere tenuto indenne da tutti gli oneri dirisarcimento dei danni nei confronti di parte attrice; di conseguenza haNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026confermato la correttezza del criterio seguito dal giudice di prime cure perla liquidazione delle spese processuali in quanto il valore della domanda digaranzia era del tutto conforme a quello della domanda principale.(«Quanto al valore della controversia - che costituisce il parametro diliquidazione delle spese processuali - deve rilevarsi che (…) il Comune diMilano, sia in comparsa di risposta che nelle sue conclusioni definitive nonaveva limitato la domanda di rivalsa al minor importo di euro 20.000,00,in quanto aveva chiesto “nella denegata ipotesi di accoglimento, ancheparziale, della domanda risarcitoria ex adverso proposta nei confronti delComune di Milano, accertare e dichiarare l’obbligo delle compagnieassicurative QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l’Italia eLloyd’s [OSCURATO:PERSONA] S.A. di manlevare e tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] dagli oneri di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice,condannando conseguentemente le suddette terze chiamate acorrispondere direttamente in favore della stessa tutto quanto il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato a pagare all’esito al presente giudizi”.

Diconseguenza il criterio seguito dal giudice di prime cure per la liquidazionedelle spese processuali appare senz’altro condivisibile, in quanto il valoredella domanda di garanzia è del tutto conforme a quello della domandaprincipale».)Ha quindi accertato con un giudizio in fatto che la domanda svolta ingiudizio riguardava l’intero danno richiesto, che comprendeva oltre aquello morale, quello arrecato dalla invocata violazione delle norme atutela della privacy e quello psicologico dedotto dal ricorrente in ragionedel turbamento per il rischio di essere esposto a responsabilità per unincarico di cui non aveva consapevolezza e che, infatti, il ricorrente avevaquantificato in euro 1.320.000,00 euro.Con questa ratio che individua in concreto – in funzione dellaliquidazione delle spese – il valore della lite sorta per effetto delladomanda di manleva in ragione dell’estensione della domanda risarcitoriaNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026svolta in giudizio, il motivo non si confronta, insistendo il ricorrente su unaspetto - il valore della domanda risarcitoria limitata al danno morale eescluso il valore dell’intera domanda di 1.300.000,00 relativa ai compensiprofessionali richiesti, che sarebbero rimasti in ogni caso a carico delComune, in caso di accoglimento della domanda – che non intercetta ilragionamento decisorio che attiene ad una pretesa risarcitoria ben piùampia rispetto al mero danno morale.4.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore delle controparti liquidate per il Comune di Milano ineuro 10.200,00, di cui 200,00 per esborsi, e per ciascuna delle duecompagnie di assicurazione QBE Europe S.A. e a Lloyd’s InsuranceCompany S.A. in euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre, per tuttealle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Prima Sezione Civiledel 10.4.2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAlessandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026controQbe [OSCURATO:PERSONA]/nv, [OSCURATO:PERSONA] l'Italia in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMaurizio Corain unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1339/2025depositata il 12/05/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per (v. conclusioni scritte P.G.) il rigettodel ricorso.Uditi per i controricorrenti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e perdelega dei difensori dei controricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il ricorso trae origine dalla azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] confronti del Comune di Milano che lo aveva nominato, a sua insaputa,Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazionedell’opera (CSP) e Coordinatore per la sicurezza e la salute durantel’esecuzione dell’opera (CSE) in relazione a tre appalti per lamanutenzione del verde pubblico comunale. Sosteneva che nessuncompenso gli era stato corrisposto per i predetti tre incarichi generali echiedeva quindi la condanna del Comune al risarcimento del danno da usoillecito del proprio nome e da uso illegittimo dei propri dati personali,quantificato nella misura di 1.320.000 euro (poiché non essendo statoinformato in merito alla nomina quale CSP e CSE e avendo scoperto didetta nomina solo a distanza di tre anni aveva generato una situazione digrave rischio in caso di possibile evento infortunistico sul lavoro, nonché,una volta scoperto l’abuso della parte convenuta, un grave nocumentoall’attore dal punto di vista psicologico poiché, svolgendo l’attività propriaNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026di RSPP nonché di CSP e CSE, si è subito reso consapevole della gravitàdella situazione e del pericolo che avrebbe potuto correre); in subordine alpagamento del compenso per le nomine predette quantificato in1.300.000,00 euro.2.- Il Tribunale di Milano ha respinto le predette domande e condannatol’odierno ricorrente a rimborsare al Comune di Milano, a QBE Europe S.A.e a [OSCURATO:PERSONA] S.A. – società di assicurazione chiamate incausa in manleva dal Comune - le spese di lite, liquidate, per ciascunaparte in euro 26.500,00 per compensi oltre oneri accessori.2.- La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunaleosservando:a) che dalla documentazione prodotta dal Comune di Milano risultavache gli appalti oggetto di causa erano inerenti alla manutenzioneprogrammata delle aree comunali a verde pubblico;b) che di conseguenza, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteval’obbligo di nominare il CSP e il CSE in quanto tali nomine erano previste,secondo gli artt. 89 e 90 d.lgs. 81/2008, soltanto per i «cantieri», cioè peri luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;c) che, pertanto, era senz’altro condivisibile la pronuncia di primogrado, laddove aveva ritenuto che «l’indicazione … del nominativodell’attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 sub doc. 4-6 att. era percosì dire prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero statiaperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava unimmediato e concreto effetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del T.U.81/2008, proprio perché in quel momento non vi erano cantieri, per il solofatto della conclusione del contratto di appalto»;d) che, conseguentemente, le notifiche preliminari che contemplavano ilnominativo dell’appellante erano prive di conseguenze giuridicamenterilevanti, in quanto soltanto in seguito all’apertura del cantiere viene perlegge effettuata la nomina del CSP e CPS; del resto, lo stesso appellanteNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026aveva riconosciuto di aver svolto il ruolo di Coordinatore della sicurezza inrelazione a specifici cantieri, aperti in esecuzione dei contratti di appaltooggetto di causa, ricevendo il relativo compenso;e) quanto all’uso non autorizzato dei dati personali dell’attore, che, amente dell’art. 1-bis d.lgs. n. 196/2023, «il trattamento dei dati personalida parte di un'amministrazione pubblica …. è anche consentito senecessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesseo per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti»; perciò, che nel casodi specie i dati personali dell’attore (nome, cognome, data di nascita ecodice fiscale) erano stati trattati dalla pubblica amministrazione in modolecito in quanto dati necessari per l’espletamento di un servizio pubblico e,precisamente, per l’effettuazione delle notifiche preliminari, propedeuticheall’attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verdepubblico; né si trattava di dati sensibili secondo la previsione di cui all’art.9 d.lgs n. 679/2016;g) quanto alla condanna alla refusione delle spese di lite anche infavore delle società di assicurazione, che: (i) la chiamata in causa dellestesse non poteva ritenersi manifestamente infondata, rientrando ladomanda di risarcimento del danno morale e psicologico lamentatodall’attore nell’ambito dei danni coperti dalle polizze; (ii) il valore dellacontroversia – quale parametro di liquidazione delle spese processuali –era individuato dalla domanda introduttiva del giudizio e dalle conclusionidefinitive con cui l’attore aveva chiesto la condanna del Comune di Milanoa corrispondere 1.300.000,00 euro per risarcimento del danno per usoillecito del nome dell’odierno attore nonché la somma di € 20.000,00 euroa titolo di risarcimento del danno morale; né il Comune di Milano avevalimitato la domanda di rivalsa al minor importo di euro 20.000,00 bensìaveva chiesto di essere tenuto indenne dagli oneri di risarcimento deidanni nei confronti di parte attrice; (iii) di conseguenza il criterio seguitodal giudice di prime cure per la liquidazione delle spese processuali eraNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026corretto in quanto il valore della domanda di garanzia era del tuttoconforme a quello della domanda principale dell’attore.3.- Contro detta sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso: ilComune di Milano, QBE Europe SAV e [OSCURATO:PERSONA] SA.Tutte le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. percontraddittorietà della sentenza di appello e violazione di legge in meritoalla tipologia di appalti per la manutenzione di verde pubblico del [OSCURATO:PERSONA] e conseguente illegittima nomina dell’ ing. Mesuraca quale CSP eCSE. Osserva il ricorrente che la Corte d’Appello di Milano aveva ritenutoche «non fosse necessario il Coordinatore per la progettazione né ilCoordinatore per l’esecuzione dei lavori, trattandosi di appaltiprevalentemente di servizi», e tuttavia poco dopo aveva affermato che «lanomina dell’ ing. Mesuraca quale Coordinatore risulta funzionale all’avviodi attività future e, in tale ottica, può considerarsi prodromica rispettoall’apertura dei cantieri». Questa motivazione, oltre che intrinsecamentecontraddittoria, sarebbe erronea perché:a) il vincolo di legge di cui all’art. 90, commi 3-5, D.Lgs. 81/2008 (cheprevede l’obbligo di nomina del CSP e CSE in determinati casi) è«funzionale e attuale, non preventivo o eventuale» e una nomina “inprevisione” di eventuali lavori futuri configurerebbe un abusoprocedimentale, svuotando di contenuto la tipicità del procedimentotecnico-legale; aggiunge – senza spiegare la ragione del rilievo rispetto alvizio dedotto - che la Corte avrebbe ignorato che il comma 3 della normapredetta stabilisce che «il committente o il responsabile dei lavori, neicantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche noncontemporanea, designa il coordinatore per la progettazione»;Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026b) la nomina a CSP ha effetti giuridici e tecnici precisi (obbligo diredazione PSC, vigilanza sicurezza, responsabilità ex D.Lgs. 81/2008),pertanto deve fondarsi su un incarico certo, necessario causalmentelegato a un’opera reale; inoltre l’oggetto del contratto deve esseredeterminato o determinabile ex art. 1346 c.c., e non può consistere in unafunzione astratta svincolata da una prestazione concretamente eseguibile;mentre nella specie, la Corte d’appello aveva giustificato l’attribuzionedella qualifica di CSP/CSE sulla base di un'attività «forse futura», inviolazione dell’art. 1346 c.c. ovvero con evidente incertezza dell’oggettodella nomina; aggiunge – anche qui senza ulteriore illustrazione del rilievo- che secondo la giurisprudenza di legittimità l'obbligo per il committentedi nominare il coordinatore per la sicurezza è connesso già solo allaprevisione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non incontemporanea;1.1- Il motivo – per quel che è dato comprendere - contiene duecensure: con una il ricorrente si duole di un vizio motivazionale percontraddittorietà della argomentazione decisoria; con l’altra si duole di unvizio di violazione di legge.1.2- La prima doglianza è infondata. Tra l’affermazione per cui non v’eranella specie – per la tipologia degli appalti - ex art. 90 d.lgs. n. 81/20028alcun obbligo di nominare il CSP e il CSE e quella per cui l’indicazione delmedesimo era nella specie solo funzionale ad eseguire le notifiche di cuiall’art. 99 d.lgs. citato non v’è alcuna contraddittorietà; del resto, alriguardo il ricorrente ne deduce la sussistenza senza alcuna illustrazionedelle ragioni, affermandone in modo apodittico l’evidenza.1.3- La seconda doglianza è inammissibile per difetto di chiarezza especificità.Come noto è principio di legittimità consolidato quello per cui nel ricorsoper cassazione il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità,Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anchemediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nellasentenza impugnata, che motivatamente si assumono in contrasto condette individuate norme regolatrici della fattispecie (v. Cass. n.20870/2024, conforme a Cass. nn. 16132/2005, 21245 del 2006, 14752del 2007, 3010 del 2012, 16038 del 2013; 19959 del 2014; 11603 del2018; 17224 del 2020).Nella specie la Corte di merito - nel confermare la decisione delTribunale di Milano che aveva ritenuto che i tre appalti oggetto di causafossero appalti generali «quadro» per la manutenzione del verde pubblicoin relazione ai quali non era necessaria la nomina del CSP e del CSE,nomina necessaria, invece, soltanto per gli specifici cantieri che, inesecuzione del contratto, sarebbero stati, se del caso, avviati - osservache, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteva l’obbligo di nominare ilCSP e il CSE in quanto tali nomine erano previste, secondo gli artt. 89 e90 d.lgs. 81/2008, soltanto per i «cantieri», cioè per i luoghi in cui sieffettuano lavori edili o di ingegneria civile; pertanto era senz’altrocondivisibile la pronuncia di primo grado, laddove aveva ritenuto che«l’indicazione … del nominativo dell’attore nelle notifiche ex art. 99 T.U.81/2008 sub doc. 4-6 att. era per così dire prodromica ai futuri (edeventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contrattoquadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto aisensi degli articoli 88 e ss. del T.U. 81/2008, proprio perché in quelmomento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione delcontratto di appalto».Come osserva anche il Procuratore Generale, con la censura svolta nelmotivo in esame il ricorrente non indica esplicitamente quale sia la normache la Corte di merito avrebbe violato laddove (in conformità alladecisione di primo grado) ha ritenuto che - posto che ai sensi dell’art. 90del d.lgs. n. 81/2008, la nomina del Coordinatore per la sicurezza in faseNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) non era nella specienecessaria – si era trattato di indicazione «prodromica» del nominativo delricorrente quale professionista individuato per il conferimento eventuale didette delle funzioni di CSP/CSE nell’ambito ed in funzione delle notifichepreliminari di cantiere ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. n. 81/2008; ma si limitaad affermare che tale indicazione sarebbe un abuso procedimentale,censura del tutto generica che non consente di comprendere per qualeragione, un’indicazione siffatta, sarebbe in contrasto con le disposizioniregolatrici della materia.Né si comprende il senso della censura laddove il ricorrente si duole delfatto che la Corte avrebbe ignorato il comma 3 dell’art. 90 d.lgs. n.81/2008 che impone la nomina del coordinatore per la sicurezza quandosia previsto che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche noncontemporaneamente, tanto più che questo aspetto della norma nonrisulta neppure essere stato dibattuto nei precedenti gradi di giudizio, ilche conduce a ribadire il principio per cui ove una determinata questionegiuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcunmodo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarnel'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare inquale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modoalla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra letante Cass. n. 2038/2019)1.2- Anche a volere ritenere la seconda censura ammissibile e che,quindi, la parte ricorrente intenda censurare la statuizione predetta inquanto l’indicazione del nominativo del ricorrente in parola sarebbeavvenuto in violazione dell’art. 90 citato, il motivo è infondato.Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026Nel titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 intitolato «Cantieri temporanei omobili» l’art. 89 (Definizioni) precisa che «Agli effetti delle disposizioni dicui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, diseguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavoriedili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X», secondoil quale (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89comma 1, lettera a) sono tali «1. I lavori di costruzione, manutenzione,riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione oequipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamentodi opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cementoarmato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le partistrutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, soloper la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere dibonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori dicostruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e losmontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavoriedili o di ingegneria civile».Infine, l’art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori)ai commi 3-5, come invocato dal ricorrente, stabilisce che: «… 3. Neicantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche noncontemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza conl'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmenteall'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per laprogettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più impreseesecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile deilavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore perl'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 5. Ladisposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopoNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o diparte di essi sia affidata a una o più imprese …»Pertanto, posto che nella specie non si trattava di appalti cheprevedevano «Cantieri temporanei o mobili», come osservato dai giudici dimerito, bensì di appalti aventi ad oggetto principalmente servizi dimanutenzione del verde ed eventuali opere di manutenzione straordinaria,sotto il profilo della sicurezza non si imponeva un obbligo di predisporre ilPSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) né la nomina delCoordinatore (CSP E CSE come definiti nell’art. 89 lett. e ) ed f) d.lgs. n.81 /2008); e, tuttavia, l’indicazione del professionista in possesso deirelativi requisiti per l’ipotesi in cui detti eventuali lavori fossero statinecessari, era stata effettuata per inserire gli appalti nell’applicativoinformativo della Regione Lombardia - GECA - quale adempimento dinatura preliminare allo svolgimento del servizio, posto che la notificapreliminare, quale atto di comunicazione preventiva agli organi divigilanza, deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori e presupponel’indicazione dei soggetti chiamati al coordinamento della sicurezza.Come osserva il Procuratore generale, non si ravvisa alcuna violazionedella norma indicata, né alcun profilo di danno risarcibile in assenza di unaconcreta operatività della nomina quale precauzionale adempimentopreliminare finalizzato alla futura eventuale installazione dei «cantieri»;del resto, in seguito, in esecuzione dell’appalto generale di manutenzionedel verde comunale, erano sorti distinti rapporti contrattuali relativi aglispecifici cantieri ed era intervenuta la nomina ad hoc dell’ ing. Mesuracacon la relativa retribuzione per le mansioni espletate, come da lui stessoammesso.Infine, la denunciata violazione dell’art. 1346 c.c. è inammissibile nontenendo questa conto della ratio decidendi che si fonda sul fatto che lamera indicazione del nominativo del ricorrente in funzione di adempimentoNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026preliminare all’effettuazione delle necessarie notifiche ex art.99 d.lgs n. 81/2008 non era idonea a far sorgere alcuna contratto.2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.violazione di legge in merito all’utilizzo dei dati personali del ricorrente inviolazione del Regolamento UE 679/2016, mancata applicazione dell’art.2043 c.c. e conseguente rigetto domanda di risarcimento danni per illecitoutilizzo dei dati personali del ricorrente.Osserva il ricorrente che la nomina dell’ ing. Mesuraca, pur se del tuttoinutile non ricorrendone i presupposti, avrebbe comunque comportato unaresponsabilità del Comune di Milano che doveva sapere che gli appalti nonnecessitavano di tale figura e che, quindi, anche la nomina prodromica conutilizzo dei dati personali di un soggetto senza il suo consenso, era deltutto illegittima. Il Comune, infatti, avrebbe dovuto quantomeno avvisareil ricorrente della nomina puramente prodromica ad un futuro eventualeincarico chiedendo di poter utilizzare il suo nominativo e i dati personalirelativi; infatti, per il solo fatto di essere stato nominato e di non essernea conoscenza, l’ing. Mesuraca avrebbe potuto trovarsi indagato qualora vifosse stato, per esempio, un incidente sul lavoro in uno dei tre appalti delverde pubblico o degli illeciti civili o amministrativi sempre legati ad unodei tre cantieri nei quali, in via prodromica ma inutilmente, era statoillegittimamente nominato quale Coordinatore della Sicurezza. Invoca lagiurisprudenza di legittimità per cui il danno alla privacy, pur non essendoin re ipsa, può essere provato anche attraverso presunzioni, dovendo ilgiudice valutare le concrete conseguenze negative sulla sfera personale eprofessionale del danneggiato.Sotto altro profilo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di meritonon abbia accolto la richiesta di liquidazione delle proprie spettanzeprofessionali basate sulle tabelle di legge dal momento che, anchel'obbligo del compenso non necessariamente richiede l’effettivosvolgimento dei compiti specifici, ma la disponibilità a svolgerli; affermaNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026che su tale questione la Corte di Appello non si sarebbe nemmenopronunciata per confermare la sentenza di primo grado, e pertantosarebbe sul punto carente di motivazione.2.1- Il motivo benché corredato da una rubrica che fa riferimento solo alvizio di violazione di legge per violazione della legge in materia di privacye conseguente rigetto della domanda di risarcimento del dannoextracontrattuale ex art. 2043 c.c. contiene in realtà ulteriori doglianze, lequali però vanno ritenute inammissibili anche per violazione dei principi dispecificità, chiarezza e autosufficienza quali si evincono per insegnamentocostante di questa Corte dall’art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c.2.2- Invero laddove il ricorrente si duole del fatto che sia stata respintala domanda di liquidazione delle proprie spettanze professionali perché laCorte di merito non si sarebbe pronunciata sul fatto che l'obbligo delcompenso non necessariamente richiede l’effettivo svolgimento dei compitispecifici, come ritenuto dal primo giudice, ma la disponibilità a svolgerli,non allega l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito di secondogrado di detta specifica censura, non espone le ragioni che illustrino inmodo esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ondeconsentire alla Corte un vaglio della censura che non la costringa adaccedere ad ulteriori atti onde comprenderne la cornice, la ammissibilità ela fondatezza; tanto più che la sentenza impugnata, nel riassumere icinque motivi d’appello dell’odierno ricorrente, non contempla siffattacensura. Perciò sono inammissibili tanto la censura di violazione di leggeper mancato riconoscimento del compenso in tesi comunque dovuto, tantoquella di carenza motivazionale su un motivo di appello.Si può solo aggiungere che la doglianza è inammissibile anche perchénon si confronta con la ratio decidendi che sorregge la sentenza gravataovvero che «l’indicazione … del nominativo dell’attore nelle notifiche exart. 99 T.U. 81/2008 sub doc. 4-6 att. era per così dire prodromica aifuturi (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione delNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concretoeffetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del T.U. 81/2008 proprio perché inquel momento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione delcontratto di appalto», e che di conseguenza, «le notifiche preliminari checontemplavano il nominativo dell’appellante erano prive di conseguenzegiuridicamente rilevanti, in quanto soltanto in seguito all’apertura delcantiere viene effettuata la nomina quale CSP e CPS»: ratio che escludeche nella specie fosse sorto un titolo del preteso compenso.2.3- Quanto alla dedotta violazione della privacy, si osserva che anchein questo caso il ricorrente svolge una censura del tutto genericadeducendo la violazione del Regolamento UE 679/2016 in materia di tuteladei dati personali delle persone fisiche senza indicare specificamente lanorma violata e senza quindi aggredire utilmente la ratio decidendi dellasentenza gravata che sul punto – dopo aver premesso che nella specienon trattavasi «di dati sensibili secondo la previsione di cui all’art. 9 dlgsn. 679/2016, in base al quale “È vietato trattare dati personali che rivelinol'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose ofilosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, datibiometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, datirelativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dellapersona”» - si riferisce al d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n.101/2018 (ovvero al «Codice in materia di protezione dei dati personalirecante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alregolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardoal trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali datie che abroga la direttiva 95/46/CE») e specificamente all’art. 2-ter c. 3per cui “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati perl'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dipubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sonoNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie aisensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia alGarante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione odiffusione», e al c. 1 bis (quest’ultimo esplicitamente richiamato) il qualerecita: «1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalRegolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali daparte di un'amministrazione pubblica (…), è anche consentito senecessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesseo per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti».In altre parole, la Corte d’appello – come già il Tribunale – ha ritenutoche l’indicazione del nome del ricorrente non violasse alcun divieto ditrattamento di dati personali poiché compiuta da un’amministrazionepubblica in funzione dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico eprecisamente per l’effettuazione delle notifiche preliminari, propedeuticheall’attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verdepubblico.Ne discende che non ha alcuna pertinenza rispetto alla predettaargomentazione giuridica la doglianza per cui «la sentenza impugnata: -non analizza affatto la base giuridica del trattamento; - non contesta leviolazioni del GDPR; - ignora completamente il nesso causale tra lanomina arbitraria, la diffusione dei dati, l’assenza di informativa e lasofferenza morale e reputazionale patita», giacché, al contrario, lasentenza: a) analizza la base giuridica del trattamento che è, invece, ilricorrente a non indicare in senso contrario; b) reputa lecita la condottacontestata e reputa correttamente respinta la richiesta risarcitoria deidanni per trattamento illecito dei dati personali in quanto l’inserimentodel nominativo del ricorrente come CSE e CSP nelle notifiche preliminarinon costituiva un fatto illecito produttivo di danni risarcibili.2.4 – L’invocata violazione dell’art.2043 c.c., pertanto, è evidentementeinfondata, poichè posta la liceità della condotta di indicazione delNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026Coordinatore in funzione propedeutica (contestata con il primo motivo), laliceità dell’uso e della diffusione dei dati in questione (contestata con ilsecondo motivo), non si configurava alcuna condotta illecita (nominaarbitraria, la diffusione dei dati) cui rapportare con vincolo di efficienzacausale le conseguenze pregiudizievoli dedotte.2.5- Del resto, anche a voler considerare la «assenza di informativa»quale autonomo aspetto della condotta del Comune fonte del pretesodanno indicato in termini di «sofferenza morale e reputazionale patite» siosserva che la sentenza contiene una ulteriore ratio del tutto ignorata dalricorrente che del tutto autonomamente è idonea a sorreggere il rigettodella domanda risarcitoria del danno morale, laddove afferma: «In ognicaso l’appellante non ha proposto alcuna specifica censura alla pronunciadi primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha osservato, conargomenti senz’altro condivisibili, che “l’attore non ha dimostrato alcunaconcreta sofferenza interiore – superante la soglia di serietà e gravità –derivante dall’inserimento, asseritamente a sua insaputa, del suonominativo nelle notifiche preliminari né tale mero fatto può ritenersifonte, in via presuntiva, di un “danno morale/psicologico” (pag. 8citazione), anche considerato quanto dianzi esposto circa la sostanzialeimproduttività di effetti della mera nomina “generale”, in assenza di uneffettivo cantiere e sino all’avvio di specifici ed effettivi cantieri (per i qualipoi l’attore ha ricevuto nomina ad hoc)”».Sotto detto profilo il motivo è inammissibile perché il ricorrenteinvocando - del tutto genericamente con un mero rinvio ad un astrattoarresto di legittimità – il fatto che il danno può essere provato perpresunzioni, non coglie la ratio della predetta affermazione che èincentrata sull’assenza di censure al ragionamento sulla prova - anche perpresunzioni- compiuto dal primo giudice, ovvero sulla presenza di ungiudicato interno formatosi sul punto.Numero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/20263. Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. perviolazione di legge e contraddittorietà della sentenza di appello in meritoalla condanna alle spese di lite nei confronti delle Assicurazioni chiamatein causa e nei confronti del Comune di Milano.Secondo il ricorrente nei due gradi di giudizio precedenti non sarebbestata correttamente valutata la questione relativa alla inoperatività dellepolizze assicurative in ordine alle ragioni della chiamata in garanziasollevata già in primo grado, ove, inoltre, il Comune avrebbe chiarito chele chiamate in causa dovevano ritenersi limitate al solo danno moralerichiesto dall’attore, che era stato quantificato in causa in euro 20.000,00.Osserva il ricorrente che se le due polizze escludevano la copertura per“violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di attiamministrativi, salvo che gli stessi non derivino da danni materiali ocorporali” intesi quale “pregiudizio economico conseguente alla lesione e/omorte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché ildanno morale”, le Assicurazioni non avrebbero di certo coperto l’eventualerisarcimento del danno liquidato in favore del ricorrente, con laconseguenza che la chiamata in causa era da ritenersi manifestamenteinfondata, quindi la Corte di merito avrebbe errato a porre le spese di litedei terzi chiamati in causa a carico della parte attrice.In via subordinata, la condanna del ricorrente a rifondere le speselegali delle due [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere limitata alvalore della domanda coperta, in astratto dalla polizza, ossia € 20.000,00e non al valore dell’intera domanda di 1.300.000,00 relativa ai compensiprofessionali richiesti e che sarebbero rimasti in ogni caso a carico delComune, in caso di accoglimento della domanda.3.1- Quanto alla prima parte il motivo è inammissibile. Va premesso chela Corte di merito ha ritenuto la chiamata in causa delle due compagnieassicurative non manifestamente infondata, dunque non arbitraria, inragione del fatto che le polizze prevedevano la copertura del danno allaNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026persona, morale e psicologico («Pertanto, la chiamata in causa delle duecompagnie assicuratrici non può ritenersi manifestamente infondata,rientrando la domanda di risarcimento del danno morale e psicologicolamentato dall’attore nell’ambito dei danni coperti dalle polizze»). Comeosserva il controricorrente il motivo, da un lato, non indica le norme dilegge che sarebbero state violate da questa argomentazione decisoria,dall’altro invoca una contraddittorietà della sentenza senza illustrarneminimamente le ragioni se non sulla base dell’assunto che non sarebbecondivisibile la ritenuta non manifesta infondatezza della chiamata incausa; il che costituisce, all’evidenza, un giudizio di merito - conforme neidue gradi di giudizio - svolto alla luce delle risultanze agli atti ovvero delcontenuto delle polizze, che in questa sede di legittimità non può esseresindacato se non, appunto, nei limiti in cui si faccia idoneamente valereun’anomalia motivazionale così radicale da tradursi in violazione di legge,ovvero dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 cost.3.2- Anche nella parte subordinata – erronea determinazione del valoredella controversia ai fini della liquidazione delle spese- il motivo èinammissibile.Sul punto nel respingere il relativo motivo d’appello la Corte di merito,dopo aver svolto, come detto, un giudizio di merito sulla sussistenza deipresupposti per porre a carico dell’attore soccombente anche le spese dilite della chiamata in causa del convenuto ritenendo quest’ultima nonarbitraria, (giudizio sull’an del diritto del Comune a vedere refuse le spesedi lite delle compagnie assicuratrici dalla controparte soccombente) hasvolto poi, relativamente al quantum, un’articolata motivazione ondedeterminare il valore della lite tra convenuto e terze chiamate; ed haescluso che il Comune di Milano avesse limitato la domanda di rivalsa alminor importo di euro 20.000,00 relativo al c.d. danno morale avendoquesto, bensì, chiesto di essere tenuto indenne da tutti gli oneri dirisarcimento dei danni nei confronti di parte attrice; di conseguenza haNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026confermato la correttezza del criterio seguito dal giudice di prime cure perla liquidazione delle spese processuali in quanto il valore della domanda digaranzia era del tutto conforme a quello della domanda principale.(«Quanto al valore della controversia - che costituisce il parametro diliquidazione delle spese processuali - deve rilevarsi che (…) il Comune diMilano, sia in comparsa di risposta che nelle sue conclusioni definitive nonaveva limitato la domanda di rivalsa al minor importo di euro 20.000,00,in quanto aveva chiesto “nella denegata ipotesi di accoglimento, ancheparziale, della domanda risarcitoria ex adverso proposta nei confronti delComune di Milano, accertare e dichiarare l’obbligo delle compagnieassicurative QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l’Italia eLloyd’s [OSCURATO:PERSONA] S.A. di manlevare e tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] dagli oneri di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice,condannando conseguentemente le suddette terze chiamate acorrispondere direttamente in favore della stessa tutto quanto il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato a pagare all’esito al presente giudizi”. Diconseguenza il criterio seguito dal giudice di prime cure per la liquidazionedelle spese processuali appare senz’altro condivisibile, in quanto il valoredella domanda di garanzia è del tutto conforme a quello della domandaprincipale».)Ha quindi accertato con un giudizio in fatto che la domanda svolta ingiudizio riguardava l’intero danno richiesto, che comprendeva oltre aquello morale, quello arrecato dalla invocata violazione delle norme atutela della privacy e quello psicologico dedotto dal ricorrente in ragionedel turbamento per il rischio di essere esposto a responsabilità per unincarico di cui non aveva consapevolezza e che, infatti, il ricorrente avevaquantificato in euro 1.320.000,00 euro.Con questa ratio che individua in concreto – in funzione dellaliquidazione delle spese – il valore della lite sorta per effetto delladomanda di manleva in ragione dell’estensione della domanda risarcitoriaNumero registro generale 15275/2025Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 9324/2026Data pubblicazione 13/04/2026svolta in giudizio, il motivo non si confronta, insistendo il ricorrente su unaspetto - il valore della domanda risarcitoria limitata al danno morale eescluso il valore dell’intera domanda di 1.300.000,00 relativa ai compensiprofessionali richiesti, che sarebbero rimasti in ogni caso a carico delComune, in caso di accoglimento della domanda – che non intercetta ilragionamento decisorio che attiene ad una pretesa risarcitoria ben piùampia rispetto al mero danno morale.4. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributounificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore delle controparti liquidate per il Comune di Milano ineuro 10.200,00, di cui 200,00 per esborsi, e per ciascuna delle duecompagnie di assicurazione QBE Europe S.A. e a Lloyd’s InsuranceCompany S.A. in euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre, per tuttealle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Prima Sezione Civiledel 10.4.2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAlessandra [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris