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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03111/2023

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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7036/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 7 gennaio 2016, rilasciata con atto autenticato nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] di Catania, Rep. 14262, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 49. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA, n. 585/27/15, depositata in data 17 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Taormina, aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di servizi di pulizia, l'avviso di accertamento n.

RJJ01T00069/2004, con cui, all'esito della verifica fiscale della Guardia di Finanza di cui al p.v.c. del 20 dicembre 2001, aveva procedutoalla rettifica analitica del reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2000, ai sensi dell'art.39, comma 1, del d.P.R. n. 600/ 19 73 e aveva rideterminato un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP, ai sensi dell'art.41 bis del d.

P .

R . n. 600/ 19 73 ed un magg iore imponibile IVA, ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n. 633/ 19 72 .

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 382/09/06, emessa il 4 maggio 20 06, aveva acco lto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente ed aveva annulla to l'avviso di accertamento nella parte riguardante il recupero dei ricavi perché contabilizzati correttamente nel periodo d'imposta di competenza (anno 2001)ed aveva compensa to le spese del giudizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita con appello principale dell'Agenzia delle Entratee con appello incidentale dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che avevaeccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato alla ditta individuale cessata nell'ottobre 2006 con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto il gravame principale, rigettando quello incidentale, e, in riforma della sentenza impugnata, ha confermato l'avviso di accertamento. 4.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che: -) l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate era ammissibile, in quanto si era verificato il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, considerato altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] s .r.l aveva proposto appello incidentalee che la procura per proporre appello era stata rilasciata per conto della società dal medesimo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) titolare della ditta individuale; -) era f ondat a la censura dell'Ufficio relativa all'annullamento dell'accertamento dei ricavi non contabilizzati nell'esercizio di competenza, poiché dalla documentazione in atti si evince va chiaramente che si trattavadi contratti da cui derivavano corrispettivi con maturazione mensile, ai quali si applicava la deroga prevista dall'art. 75, comma primo, del d.P.R. n. 917/1986 e ciò indipendentemente dall'aspetto finanziario che non rilevava per la determinazione del reddito imponibile, né rileva va il riferimento contenuto nel capitolato d'appalto al riscontro della regolarità del servizio che poteva essere eventualmente valorizzato con l'appostazione di insussistenze; nemmeno era condivisibile l'affermazione dei primi giudici che avevano motivato la decisione sul fatto che la somma era stata dichiarata e contabilizzata regolarmente nel periodo d'imposta 2001, in quanto la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito erano inderog abili e, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non poteva trovare ostacolo nella circostanza che essi fosserostati dichiarati in un diverso esercizio;-) era infondato il motivo relativo al vizio del procedimento di accertamento per la permanenza dei verificatori presso la sede della ditta oltre i termini previsti dalla legge, in quanto il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente erameramente ordinatorio, né la nullità di tali atti potevaricavarsi dalla « ratio» delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione; -) l'avviso di accertamento , motivato con il rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non era illegittimo per la mancanza di una autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, aveva inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si trattavadi elementi già noti al contribuente, non arrecavaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio; -) la contestazione sul mancato riconoscimento in deduzione di costi non idoneamente documentati, di costi non inerenti, di costi dedotti in misura superiore a quella spettante e di costi riconducibili a operazioni inesistentiera infondata, in quanto dal processo verbale della Guardia di Finanza relativo alla ditta verificata ed ai processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso fornitori ([OSCURATO:PERSONA] di Catania, Novaleasing di Priolo, LA.ED. di Catania, [OSCURATO:SOCIETA]. di Roma ed altri), che f acevano piena prova, fino a querela di falso, era emerso inequivocabilmente che i costi in questione non possedevano i richiamati requisiti, né il contribuente, a cui incombeva l'onere, erastato in grado di fornire i supporti documentali necessari; -) era, dunque,legittimo l'operato dell'A.F., che aveva ritenuto nel suo accertamento che le fatture contestate difettavano del requisito della certezza del costo e, quindi , della loro inerenza e competenza e che , pertanto,gli importi di tali fatture non potevano essere portati a costo dalla società ricorrente, così come non era detraibile l'IVA inerente.

5. [OSCURATO:PERSONA] a ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi .

6. L'Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso. 7.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. e dell'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La C ommissione tributaria regionale aveva violato l'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, ilquale sanzionava con l'inammissibilità dell'appello l'errata identificazione del soggetto destinatario della «vocatio in ius»; il soggetto che si era costituito nel giudizio di appello era distinto dall'originario contribuente, con conseguente insanabilità del vizio della «vocatio in ius»; doveva, dunque, censurarsi il ragionamento compiuto dal Giudice del gravame, il quale, nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello promosso dall'Ufficio,aveva ritenuto sanato ogni possibile vizio in ragione della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., solo perché rappresentata daRinaldi Grazia. 2.Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 109 ( già 75 ) del d.P.R. n. 917 /1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La commissione tributaria regionale aveva errato nel dichiarare la legittimità dell'assoggettamento a tassazione dei ricavi ,di lire 714.344.428, per l'omessa contabilizzazione e dichiarazione nell'esercizio di competenza, individuato nel 2000 e non nel 2001, avendo la stessa accertato la circostanza di fatto consistente nel «riferimento contenuto nel capitolato d'appalto al riscontro della regolarità del servizio» cui era subordinata la certezza del corrispettivo per i servizi prestati nel mese di dicembre 2000 e, pertanto, della necessità della «certificazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità del servizio, sul numero delle unità impiegate e sull'effettivo servizio espletato da dette unità in turni giornalieri di otto ore» (come previsto dall'art. 12 delrelativo contratto di appalto); detta circostanza costituiva proprio l'eccezione prevista dall'art. 109 T.U.I.R. (già art. 75) a norma del quale «iricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».

3. Con il terzo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva tenuto conto della documentazione prodotta, con nota dell'11 aprile 2006 presso la Commissione tributaria provinciale e relativi allegati (fatture e documentazione di spesa, quali bonifici bancari), al fine di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi ed aveva erroneamente sostenuto che il p.v.c. . faceva piena prova, fino a querela di falso, dell'inidoneità dei documenti a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 109 T.U.I.R..

L a Commissione tributaria regionale, dunque, aveva ignorato le argomentazioni difensive(trascritte alle pagine 15 - 20 del ricorso per cassazione) svolte con riferimento: a ) ai costi non idoneamente documentati per lire 182.500.000 con Iva indebitamente detratta pari a lire 2.000.000; b) ai costi non inerenti; c) ai costi superiori a quelli spettanti; d ) ai costi inesis tenti per lire 487.694.932 ed Iva indebitamente detratta per lire 89.338.986; e) all' omessa contabilizzazione e dichiarazione dell'Iva divenuta esigibile nel periodo d'imposta di competenza .

4. Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza p er violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, forte dell'errata convinzione che i «processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso i fornitori [...] fanno piena prova, fino a querela di falso», aveva completamente omesso di esaminare i motivi di appello contenenti le specifiche difese del contribuente evidenziate ai punti a), b), c),d) ed e) del precedente motivo, da intendersi integralmente trascritti.

5. non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, comma primo, nn.1 e 5, cod. proc. civ., e che il ricorso deve essere rimesso alla pub

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7036/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 7 gennaio 2016, rilasciata con atto autenticato nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] di Catania, Rep. 14262, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 49. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA, n. 585/27/15, depositata in data 17 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Taormina, aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di servizi di pulizia, l'avviso di accertamento n. RJJ01T00069/2004, con cui, all'esito della verifica fiscale della Guardia di Finanza di cui al p.v.c. del 20 dicembre 2001, aveva procedutoalla rettifica analitica del reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2000, ai sensi dell'art.39, comma 1, del d.P.R. n. 600/ 19 73 e aveva rideterminato un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP, ai sensi dell'art.41 bis del d. P . R . n. 600/ 19 73 ed un magg iore imponibile IVA, ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n. 633/ 19 72 . 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 382/09/06, emessa il 4 maggio 20 06, aveva acco lto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente ed aveva annulla to l'avviso di accertamento nella parte riguardante il recupero dei ricavi perché contabilizzati correttamente nel periodo d'imposta di competenza (anno 2001)ed aveva compensa to le spese del giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita con appello principale dell'Agenzia delle Entratee con appello incidentale dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che avevaeccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato alla ditta individuale cessata nell'ottobre 2006 con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto il gravame principale, rigettando quello incidentale, e, in riforma della sentenza impugnata, ha confermato l'avviso di accertamento. 4.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che: -) l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate era ammissibile, in quanto si era verificato il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, considerato altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] s .r.l aveva proposto appello incidentalee che la procura per proporre appello era stata rilasciata per conto della società dal medesimo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) titolare della ditta individuale; -) era f ondat a la censura dell'Ufficio relativa all'annullamento dell'accertamento dei ricavi non contabilizzati nell'esercizio di competenza, poiché dalla documentazione in atti si evince va chiaramente che si trattavadi contratti da cui derivavano corrispettivi con maturazione mensile, ai quali si applicava la deroga prevista dall'art. 75, comma primo, del d.P.R. n. 917/1986 e ciò indipendentemente dall'aspetto finanziario che non rilevava per la determinazione del reddito imponibile, né rileva va il riferimento contenuto nel capitolato d'appalto al riscontro della regolarità del servizio che poteva essere eventualmente valorizzato con l'appostazione di insussistenze; nemmeno era condivisibile l'affermazione dei primi giudici che avevano motivato la decisione sul fatto che la somma era stata dichiarata e contabilizzata regolarmente nel periodo d'imposta 2001, in quanto la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito erano inderog abili e, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non poteva trovare ostacolo nella circostanza che essi fosserostati dichiarati in un diverso esercizio;-) era infondato il motivo relativo al vizio del procedimento di accertamento per la permanenza dei verificatori presso la sede della ditta oltre i termini previsti dalla legge, in quanto il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente erameramente ordinatorio, né la nullità di tali atti potevaricavarsi dalla « ratio» delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione; -) l'avviso di accertamento , motivato con il rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non era illegittimo per la mancanza di una autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, aveva inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si trattavadi elementi già noti al contribuente, non arrecavaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio; -) la contestazione sul mancato riconoscimento in deduzione di costi non idoneamente documentati, di costi non inerenti, di costi dedotti in misura superiore a quella spettante e di costi riconducibili a operazioni inesistentiera infondata, in quanto dal processo verbale della Guardia di Finanza relativo alla ditta verificata ed ai processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso fornitori ([OSCURATO:PERSONA] di Catania, Novaleasing di Priolo, LA.ED. di Catania, [OSCURATO:SOCIETA]. di Roma ed altri), che f acevano piena prova, fino a querela di falso, era emerso inequivocabilmente che i costi in questione non possedevano i richiamati requisiti, né il contribuente, a cui incombeva l'onere, erastato in grado di fornire i supporti documentali necessari; -) era, dunque,legittimo l'operato dell'A.F., che aveva ritenuto nel suo accertamento che le fatture contestate difettavano del requisito della certezza del costo e, quindi , della loro inerenza e competenza e che , pertanto,gli importi di tali fatture non potevano essere portati a costo dalla società ricorrente, così come non era detraibile l'IVA inerente. 5. [OSCURATO:PERSONA] a ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 6. L'Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso. 7.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. e dell'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La C ommissione tributaria regionale aveva violato l'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, ilquale sanzionava con l'inammissibilità dell'appello l'errata identificazione del soggetto destinatario della «vocatio in ius»; il soggetto che si era costituito nel giudizio di appello era distinto dall'originario contribuente, con conseguente insanabilità del vizio della «vocatio in ius»; doveva, dunque, censurarsi il ragionamento compiuto dal Giudice del gravame, il quale, nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello promosso dall'Ufficio,aveva ritenuto sanato ogni possibile vizio in ragione della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., solo perché rappresentata daRinaldi Grazia. 2.Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 109 ( già 75 ) del d.P.R. n. 917 /1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La commissione tributaria regionale aveva errato nel dichiarare la legittimità dell'assoggettamento a tassazione dei ricavi ,di lire 714.344.428, per l'omessa contabilizzazione e dichiarazione nell'esercizio di competenza, individuato nel 2000 e non nel 2001, avendo la stessa accertato la circostanza di fatto consistente nel «riferimento contenuto nel capitolato d'appalto al riscontro della regolarità del servizio» cui era subordinata la certezza del corrispettivo per i servizi prestati nel mese di dicembre 2000 e, pertanto, della necessità della «certificazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità del servizio, sul numero delle unità impiegate e sull'effettivo servizio espletato da dette unità in turni giornalieri di otto ore» (come previsto dall'art. 12 delrelativo contratto di appalto); detta circostanza costituiva proprio l'eccezione prevista dall'art. 109 T.U.I.R. (già art. 75) a norma del quale «iricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni». 3. Con il terzo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva tenuto conto della documentazione prodotta, con nota dell'11 aprile 2006 presso la Commissione tributaria provinciale e relativi allegati (fatture e documentazione di spesa, quali bonifici bancari), al fine di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi ed aveva erroneamente sostenuto che il p.v.c. . faceva piena prova, fino a querela di falso, dell'inidoneità dei documenti a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 109 T.U.I.R.. L a Commissione tributaria regionale, dunque, aveva ignorato le argomentazioni difensive(trascritte alle pagine 15 - 20 del ricorso per cassazione) svolte con riferimento: a ) ai costi non idoneamente documentati per lire 182.500.000 con Iva indebitamente detratta pari a lire 2.000.000; b) ai costi non inerenti; c) ai costi superiori a quelli spettanti; d ) ai costi inesis tenti per lire 487.694.932 ed Iva indebitamente detratta per lire 89.338.986; e) all' omessa contabilizzazione e dichiarazione dell'Iva divenuta esigibile nel periodo d'imposta di competenza . 4. Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza p er violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, forte dell'errata convinzione che i «processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso i fornitori [...] fanno piena prova, fino a querela di falso», aveva completamente omesso di esaminare i motivi di appello contenenti le specifiche difese del contribuente evidenziate ai punti a), b), c),d) ed e) del precedente motivo, da intendersi integralmente trascritti. 5. non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 375, comma primo, nn.1 e 5, cod. proc. civ., e che il ricorso deve essere rimesso alla pub
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