CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 19868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti principali -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1736- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 362/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 24/07/2023 R.G.N. 176/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21883/20231.La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 362/2023N, umero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19868/2026respingeva l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Daat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]e, in accoglimento del secondo e terzo motivo dell'appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rideterminava la somma riconosciuta dal tribunale di Treviso,condannando la società al pagamento a titolo di compensiprovvigionali, spettanti e non corrisposti all’agente, all’esitodella cessazione del rapporto di agenzia, per la somma di euro154468,59 oltre accessori, dichiarando non dovuta la somma dieuro 20.357 a titolo di indennità, ex art. 1751 c.c., in relazionea clienti privati.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso e proposto ricorso incidentale affidato ad unmotivo. Entrambe le parti hanno depositato le memorie.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Preliminare è la disamina dell’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dalla controricorrente per aver GianlucaMichieletto ceduto la sua posizione alla [OSCURATO:SOCIETA] è priva di pregio. Al di là delle allegazionigeneriche, osserva il collegio come, nella specie, si versinell’ipotesi di cui all’art. 111 c.p.c. con la conseguenza che,eventuali modificazioni intervenute nella titolarità del dirittocontroverso non si riverberano sul rapporto processuale, per cuipermane la legittimazione dell’originario agente (cfr. ex multisCass. n. 3842/1980; n. 6471/2012).Numero registro generale 21883/20233. Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazioneN umero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19868/2026degli artt. 1322, co. 2 e 1372 c.c. e art. 11 AEC Commercio 1D6at a pubblicazione 15/06/2026febbraio 2009, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver, laCorte di appello, negato il suo diritto alle indennità di cessazionedel rapporto, incluso il mancato preavviso, in base alla meraqualificazione del contratto, senza esaminare quantoespressamente pattuito e previsto nel contratto individuale.4.Con il secondo motivo deduce la violazione, ai sensidell'articolo 360 n. 3 c.p.c., degli articoli 1362 e 1371 c.c. peraver la Corte d'appello escluso il diritto alle indennità dicessazione in base alla qualificazione del rapporto senzaprocedere alla indagine sulla volontà contrattuale.5. Con il terzo motivo, ai sensi dell'articolo 360 n. 4 c.p.c.,deduce la violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. conconseguente vizio della motivazione per violazione del c.d.minimo costituzionale, per aver anteposto l'indagine sullaqualificazione del contratto a quella sul contenuto dello stesso.6.Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1742 c.c.per avere escluso che il propagandista possa essere qualificatocome agente di commercio.7. I motivi illustrati sequenzialmente, per la interdipendenzae connessione logico-giuridica che presentano, perché tuttiincentrati sull’interpretazione offerta dalla Corte di appello delcontratto di agenzia e delle clausole ivi contenute, devonoessere esaminati congiuntamente e possono essere respinti, inquanto infondati, perché, richiamando diverse previsioni,mirano ad un riesame della valutazione fattuale compiutaadeguatamente in sede di merito e, in quanto tale, incensurabilein sede di legittimità.Numero registro generale 21883/2023La ricostruzione offerta dalla parte è surrettizia perché sNi umero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19868/2026chiede a questa Corte di valutare il contenuto del regolamentDoat a pubblicazione 15/06/2026negoziale intercorrente tra le parti che, in quanto atto diautonomia privata, attiene al merito della vicenda ed èinsindacabile in sede di legittimità.La Corte, sul punto, conformemente al tribunale,interpretando il contratto, ha correttamente distinto gli affarisvolti dal ricorrente (in privati e pubblici) e, quindi, le prestazionirese nei confronti di enti pubblici rispetto a quelle rese in favoredi soggetti privati (cfr. pag. 18 sentenza di appello). Quelle resein favore di strutture ospedaliere pubbliche sono statequalificate, aderendo all’orientamento giurisprudenziale dilegittimità (cfr. Cass. 20453/2018; 10158/2021), quali attivitàdi propagandista, giusta l'inconfigurabilità ontologica delrapporto di agenzia in tali ipotesi e lo statuto giuridico tipico ditale rapporto. Tali affari sono stati, quindi, sottratti al volumerilevante ai fini del computo delle diverse indennità.Ne consegue che l’incensurabilità della qualificazione, amonte, della natura giuridica dell’attività, per le ragionianzidette, travolge assorbendo gli ulteriori motivi di doglianzache dalla stessa dipendono, relativi alla richiesta di indennitànon dovute.8.Venendo al ricorso incidentale, proposto in sede dicontroricorso, esso è affidato essenzialmente ad un unicomotivo, sia pur articolato in due sotto – motivi collegati.Il controricorrente deduce un'erronea motivazione nellainterpretazione della domanda in relazione alla reiezione delprimo motivo di appello incidentale (art. 360 co.1 n. 4 e 5)nonché la violazione dell'articolo 112 c.p.c. sulla corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato (art. 360 co. 1 n.3).Numero registro generale 21883/2023Secondo la società, la Corte di appello, nel respingere iNl umero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 19868/2026primo motivo articolato in via incidentale, avrebbe errato nelDlaat a pubblicazione 15/06/2026interpretazione del motivo stesso: la società non volevacorrispondere il compenso premiale perché collegato alraggiungimento di un risultato che il propagandista eraimpossibilitato a raggiungere (proprio perché tenuto adun’attività meramente consulenziale). La Corte di appello,invece, confermando la pronuncia di prime cure, evidenzia comela ratio premiale dell'art. 12 co. 2 lett. b), sia correlata alraggiungimento di un’obbligazione di risultato perché involge leprovvigioni per contratti stipulati prima della cessazione delrapporto, entro un anno dal venir meno del contratto di agenzia.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Attraverso la dedotta erronea interpretazione delle ragionisottese al profilo di gravame, il controricorrente chiede a questaCorte di rivalutare e reinterpretare la clausola contrattuale,proponendo in fatto un’interpretazione alternativa (volta adescludere l’operatività in concreto della clausola) rispetto aquella compiuta in sede di appello. In definitiva la Corte diappello ha compiutamente e complessivamente interpretato laclausola di cui all’art. 12 co. 2 lett.b) e la volontà delle parti,mentre il controricorrente si limita a contestarne l’applicabilità.Del resto, proprio in relazione al profilo di ultrapetizionededotto, questa Corte con orientamento consolidato haaffermato che l'interpretazione della domanda spetta al giudicedel merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto cheuna certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel"thema decidendum" - tale statuizione, ancorché in ipotesierronea, non può essere direttamente censurata perultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svoltouna motivazione sul punto, dimostrando come una certaquestione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decideNurmee,r o irle gistro generale 21883/2023Numero sezionale 1736/2026difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile pNruimmerao ddi rai ccolta generale 19868/2026avere accertato l'erroneità di quella medesima motivazione. IDnat a pubblicazione 15/06/2026tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come"error in procedendo", ma attiene al momento logico relativoall'accertamento in concreto della volontà della parte, e non aquello inerente a principi processuali, sicché detto errore puòconcretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un attoprocessuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. (cfr. Cass.2630/2014; conf. Cass. n. 21874/2015; ex multis Cass.20718/18).8.1. Alla luce delle sopraesposte considerazioni anche ilricorso incidentale deve essere respinto.9. Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentaledetermina la compensazione integrale delle spese di lite.10. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi. Compensa integralmente tra leparti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]