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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07466/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31036/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. BELLI N 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di LEGNANO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di GENOVA n. 1312/2018 depositata il 31/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1312/2018 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 31 luglio 2018.

Resiste con controricorso la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.

Gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA] e Parrocchia dei [OSCURATO:PERSONA] di Legnano (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) non hanno svolto attività difensive.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Le parti hanno depositato memorie.

2. Con citazione del 31 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ed altri condomini di un fabbricato sito in Sanremo, frazione Bussana a Mare, convennero dinanzi al Tribunale di Sanremo la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca di [OSCURATO:PERSONA] c.), confinante esercente attività di bar, paninoteca e birreria, chiedendo di condannare la società alla demolizione o all’arretramento di un dehor realizzato in violazione delle distanze legali.

La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale per ottenere l’adeguamento di un pozzo nero di raccolta delle acque posto nella proprietà degli attori, l’accertamento delle intollerabili immissioni di miasmi e la condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accolse la domanda principale, condannando la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione del dehor ed a risarcire i danni agli attori, mentre respinse la domanda riconvenzionale.

La Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la legittimità del dehor, respingendo la domanda della [OSCURATO:PERSONA], ha dato atto della cessazione della causa delle immissioni maleodoranti provenienti dall'impianto fognario degli appellati ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e la Parrocchia dei [OSCURATO:PERSONA] (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) a risarcire alla [OSCURATO:PERSONA] i danni liquidati equitativamente a carico di ciascuno delle condannate nella somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza.

La sentenza d’appello ha peraltro dichiarata cessata la materia del contendere per definizione transattiva nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di secondo grado hanno recepito l’accertamento compiuto dal Tribunale circa la natura del manufatto (il dehor), “completamente chiuso”, realizzato “a ridosso della proprietà degli attori” dalla [OSCURATO:PERSONA], perciò da considerare costruzione; hanno peraltro negato che il dehor fosse costruito in aderenza alla proprietà degli attori, in quanto esso “aderisce soltanto con unospigolo”; hanno tuttavia evidenziato che le due costruzioni non sono frontistanti, il che varrebbe ad escludere l'applicazione dell'art. 873 c.c.

La sentenza impugnata ha altresì negato che operasse nella specie l’art. 9 d.m. 1444/1968, giacché “nella parete del fabbricato degli attori, volta verso il dehor, non si aprono finestre, ma esistono soltanto due piccole aperture lucifere, decentrate rispetto al dehor”.

Inoltre, ha osservato la Corte di Genova, l'art. 9 citato prevede che le pareti siano antistanti, il che “non si verifica nel caso di specie, nelquale le due costruzioni a deriscono soltanto per uno spigolo, ma non si fronteggiano”.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello hanno fatto richiamo alla risultanze della CTU espletata in secondo grado, la quale aveva “accertato la provenienza di forti esalazioni maleodoranti dal pozzo nero degli attori, dovute al fatto che l'impianto fognario, pur essendo funzionante, non era a norma, onde necessitava di un intervento di rifacimento ed adeguamento”.

Tale intervento era stato poi effettuato in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al risarcimento, la Corte di Genova ha sostenuto che” il danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale, dovuto all'immissione di esalazioni maleodoranti, essendo certa la sua esistenza, ma non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato equitativamente … nella somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 in valuta attuale”.

3. Sono infondate l’eccezione di inammissibilità avanzate dalla controricorrente ancora nella memoria e art. 380-bis.1. c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c., ha ad oggetto censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile alle singole ragioni di impugnazione stabilite dall'art. 360, comma 1, c.p.c., si connota, con riferimento a suoi distinti motivi, per specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata e reca una sufficiente indicazione dei documenti sui quali ognuno si fonda.

3.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla domanda di rimessione in pristino per la violazione delle distanze, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; ancora, la violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione ed errata applicazione degli artt. 869, 871 e 873 c.c. e dell’art. 9 D.M. 1444 del 1968, del PRG e del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sanremo; infine, la violazione ed errata applicazione dell'art.112 c.p.c.

Il ricorrente richiama le conclusioni del CTU di primo grado sulle norme violate nella costruzione del dehor, ovvero “ l'art. 9 del D.M. del 1968, richiamato dal PRG, l'art. 72 del [OSCURATO:PERSONA], (…) ed infine il PRG del Comune di Sanremo, che, per la Zona B7, dove è collocato l'intervento … prevede una distanza minima tra edifici di mt. 10”.

3.2. Il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.

E’ certo che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza anche attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (ad esempio, Cass. Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446; Cass. Sez. 2, 05/02/2020, n. 2661).

La Corte d’appello di Genova, considerato come costruzione il dehor realizzato “a ridosso della proprietà degli attori” dalla [OSCURATO:PERSONA], ne ha escluso la illegittimità con riguardo all'art. 873 c.c. ed all’art. 9 d.m. 1444/1968, in quanto esso “aderisce soltanto con uno spigolo” alla proprietà [OSCURATO:PERSONA] e altri, sicché ledue costruzioni non sono frontistanti, e visto che nella parete del fabbricato degli attori, volta verso il dehor, non si aprono finestre.

La ricorrente fa tuttavia riferimento alle norme di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] di Sanremo che, per la Zona B7 [OSCURATO:PERSONA], la quale comprenderebbe i luoghi di causa, stabilisce la distanza dai fabbricati esistenti di 10 metri.

Tale profilo non è affrontato nella sentenza impugnata al fine di escludere la violazione delle norme sulle distanze legali.

La ricorrente, che denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, fornisce indicazione delle norme asseritamente violate, contenute nel piano regolatore generale, ovvero nelle relative norme tecniche di attuazione (aventi perciò natura integrativa dei precetti di cui all'art. 873 c.c.), nonché specifiche argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo la pronuncia gravata debba ritenersi in contrasto con le disposizioni di legge regolatrici della fattispecie.

E’ peraltro noto, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c., dettate allo scopo di evitare intercapedini dannose, occorre che i fondi, anche se non confinanti, ma solo finitimi, si fronteggino almeno in parte.

E’ perciò possibile costruire su di essi edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le rispettive facciate frontistanti almeno per un segmento, di guisa che, supponendo di farle avanzare in linea retta, si incontrino almeno in quel segmento, sia pure limitatissimo; parimenti l'art.9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 regola le distanze soltanto tra le pareti che si fronteggiano degli edifici antistanti, di cui almeno una sia finestrata.

Ai fini, invece, del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo le stesse volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico (Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22054; Cass. Sez. 6- 2, 18/02/2014, n. 3854 ; Cass. Sez. 2, 24/09/2008, n. 24013; Cass. Sez. 2, 04/10/2005, n. 19350).

Occorre perciò accertare se la costruzione per cui è causa fosse soggetta al rispetto della indicata prescrizione contenuta nelle norme di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] di Sanremo, che impone distanze tra le costruzioni maggiori di quelle stabilite dal codice civile, trovando eventualmente essa applicazione anche se gli edifici non si fronteggiano.

4. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla domanda di risarcimento del danno svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA], denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; la v iolazione ed errata applicazione degli art. 844, 2043 e 2051 c.c.; la v iolazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione ed errata applicazione dell'art.1226 c.c. e 112 c.p.c.

La ricorrente richiama la sentenza di primo grado e la relativa CTU, che avevano rilevato il mancato accertamento di “odori specifici”, verificabili semmai occasionalmente solo nel periodo estivo.

Inoltre, le censura riferisce che la CTU espletata nel giudizio di appello aveva riferito che "al momento dell'apertura e dell'accesso al garage si sono avvertite delle forti esalazioni maleodoranti, provenienti chiaramente dal pozzo presente all'interno, la cui intensità è aumentata notevolmente quando è stato sollevato uno dei chiusini di cui è dotato il punto di raccolta".

Il secondo CTU comunque non avrebbe constatato la presenza di immissioni di odori nel dehor della società appellante.

Mancherebbe dunque la prova delle immissioni di odori nella proprie tà della società [OSCURATO:PERSONA], nonché della loro non tollerabilità.

Si afferma che non vi è ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] dovesse rispondere a titolo di danni delle immissioni maleodoranti provenienti dal pozzo nero di raccolta situato nel garage al piano terra, di proprietà Consalvo.

Viene pure contestato l’utilizzo della liquidazione in via equitativa, in assenza della prova specifica dell'esistenza di un danno patrimoniale alla società [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito chiariti.

La Corte d’appello di Genova ha dato per accertata la provenienza di forti esalazioni maleodoranti dal pozzo nero “ degli attori”, dovute alla cattiva manutenzione dell'impianto fognario, e cessate dopo l’intervento di adeguamento effettuato in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata ha altresì ritenuto “certa” l’esistenza del danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale, dovuto all'immissione di esalazioni maleodoranti,liquidando equitativamente “la somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 in valuta attuale”.

Ora, nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, di cui all'art 844 c.c., sorgono a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni, di cui una è rivolta alla eliminazione delle cause di dette immissioni, ha carattere reale e si inquadra nel paradigma dell'azione negatoria regolata dall'art 948 c.c., mentre l'altra, che ha natura risarcitoria, è rivolta ad ottenere l'attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo dipendente dalle immissioni stesse.

Con riguardo all’azione personale di risarcimento del danno da immissioni intollerabili, la legittimazione passiva ed il conseguente obbligo risarcitorio spettano al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse.

A tal fine, che il “pozzo nero” causa delle immissioni fosse di proprietà del solo Consalvo, e non anche di [OSCURATO:PERSONA], risulta allegazione “nuova”, in quanto la ricorrente non specifica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito (come del resto evidenzia la controricorrente a pagina 14 del suo atto di costituzione).

Tuttavia, avendosi riguardo ad un danno per il pregiudizio patrimoniale subito da un immobile adibito ad attività commerciale per effetto di immissioni maleodoranti, nella specie per perdita di clientela e lesione dell'immagine dell'esercizio, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., sempre che sia statoassolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito (che, invece, la Corte d’appello ha dato immotivatamente per “certa”), e solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, che sussista il presupposto normativo costituito dalla situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno.

Ciò non di meno, spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti.

Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto alrisarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 2 , 03/11/2021, n. 31251 ; Cass. Sez. 3 , 19/02/2013, n. 4017).

Non si conforma a questi principi la liquidazione equitativa della “somma onnicomprensiva di euro 10.000,00” operata dalla Corte d’appello di Genova in relazione all’ipotizzato danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale della [OSCURATO:PERSONA].

5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla condanna alla restituzione della somma versata dalla società [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 1292, 1298, 1301 c.c.

5.1. Il terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi, attenendo esso alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della pronuncia di primo grado oggetto di riforma in appello, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata.

6. Vanno dunque accolti i primi due motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va dichiarato assorbito il terzo motivo, va cassata la sentenza impugnata e la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31036/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. BELLI N 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di LEGNANO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di GENOVA n. 1312/2018 depositata il 31/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1312/2018 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 31 luglio 2018. Resiste con controricorso la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. Gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA] e Parrocchia dei [OSCURATO:PERSONA] di Legnano (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. 2. Con citazione del 31 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ed altri condomini di un fabbricato sito in Sanremo, frazione Bussana a Mare, convennero dinanzi al Tribunale di Sanremo la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca di [OSCURATO:PERSONA] c.), confinante esercente attività di bar, paninoteca e birreria, chiedendo di condannare la società alla demolizione o all’arretramento di un dehor realizzato in violazione delle distanze legali. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale per ottenere l’adeguamento di un pozzo nero di raccolta delle acque posto nella proprietà degli attori, l’accertamento delle intollerabili immissioni di miasmi e la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse la domanda principale, condannando la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione del dehor ed a risarcire i danni agli attori, mentre respinse la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha accertato la legittimità del dehor, respingendo la domanda della [OSCURATO:PERSONA], ha dato atto della cessazione della causa delle immissioni maleodoranti provenienti dall'impianto fognario degli appellati ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e la Parrocchia dei [OSCURATO:PERSONA] (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) a risarcire alla [OSCURATO:PERSONA] i danni liquidati equitativamente a carico di ciascuno delle condannate nella somma di € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza. La sentenza d’appello ha peraltro dichiarata cessata la materia del contendere per definizione transattiva nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di secondo grado hanno recepito l’accertamento compiuto dal Tribunale circa la natura del manufatto (il dehor), “completamente chiuso”, realizzato “a ridosso della proprietà degli attori” dalla [OSCURATO:PERSONA], perciò da considerare costruzione; hanno peraltro negato che il dehor fosse costruito in aderenza alla proprietà degli attori, in quanto esso “aderisce soltanto con unospigolo”; hanno tuttavia evidenziato che le due costruzioni non sono frontistanti, il che varrebbe ad escludere l'applicazione dell'art. 873 c.c. La sentenza impugnata ha altresì negato che operasse nella specie l’art. 9 d.m. 1444/1968, giacché “nella parete del fabbricato degli attori, volta verso il dehor, non si aprono finestre, ma esistono soltanto due piccole aperture lucifere, decentrate rispetto al dehor”. Inoltre, ha osservato la Corte di Genova, l'art. 9 citato prevede che le pareti siano antistanti, il che “non si verifica nel caso di specie, nelquale le due costruzioni a deriscono soltanto per uno spigolo, ma non si fronteggiano”. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello hanno fatto richiamo alla risultanze della CTU espletata in secondo grado, la quale aveva “accertato la provenienza di forti esalazioni maleodoranti dal pozzo nero degli attori, dovute al fatto che l'impianto fognario, pur essendo funzionante, non era a norma, onde necessitava di un intervento di rifacimento ed adeguamento”. Tale intervento era stato poi effettuato in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al risarcimento, la Corte di Genova ha sostenuto che” il danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale, dovuto all'immissione di esalazioni maleodoranti, essendo certa la sua esistenza, ma non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato equitativamente … nella somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 in valuta attuale”. 3. Sono infondate l’eccezione di inammissibilità avanzate dalla controricorrente ancora nella memoria e art. 380-bis.1. c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c., ha ad oggetto censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile alle singole ragioni di impugnazione stabilite dall'art. 360, comma 1, c.p.c., si connota, con riferimento a suoi distinti motivi, per specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata e reca una sufficiente indicazione dei documenti sui quali ognuno si fonda. 3.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla domanda di rimessione in pristino per la violazione delle distanze, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; ancora, la violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione ed errata applicazione degli artt. 869, 871 e 873 c.c. e dell’art. 9 D.M. 1444 del 1968, del PRG e del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sanremo; infine, la violazione ed errata applicazione dell'art.112 c.p.c. Il ricorrente richiama le conclusioni del CTU di primo grado sulle norme violate nella costruzione del dehor, ovvero “ l'art. 9 del D.M. del 1968, richiamato dal PRG, l'art. 72 del [OSCURATO:PERSONA], (…) ed infine il PRG del Comune di Sanremo, che, per la Zona B7, dove è collocato l'intervento … prevede una distanza minima tra edifici di mt. 10”. 3.2. Il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue. E’ certo che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza anche attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (ad esempio, Cass. Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446; Cass. Sez. 2, 05/02/2020, n. 2661). La Corte d’appello di Genova, considerato come costruzione il dehor realizzato “a ridosso della proprietà degli attori” dalla [OSCURATO:PERSONA], ne ha escluso la illegittimità con riguardo all'art. 873 c.c. ed all’art. 9 d.m. 1444/1968, in quanto esso “aderisce soltanto con uno spigolo” alla proprietà [OSCURATO:PERSONA] e altri, sicché ledue costruzioni non sono frontistanti, e visto che nella parete del fabbricato degli attori, volta verso il dehor, non si aprono finestre. La ricorrente fa tuttavia riferimento alle norme di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] di Sanremo che, per la Zona B7 [OSCURATO:PERSONA], la quale comprenderebbe i luoghi di causa, stabilisce la distanza dai fabbricati esistenti di 10 metri. Tale profilo non è affrontato nella sentenza impugnata al fine di escludere la violazione delle norme sulle distanze legali. La ricorrente, che denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, fornisce indicazione delle norme asseritamente violate, contenute nel piano regolatore generale, ovvero nelle relative norme tecniche di attuazione (aventi perciò natura integrativa dei precetti di cui all'art. 873 c.c.), nonché specifiche argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo la pronuncia gravata debba ritenersi in contrasto con le disposizioni di legge regolatrici della fattispecie. E’ peraltro noto, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c., dettate allo scopo di evitare intercapedini dannose, occorre che i fondi, anche se non confinanti, ma solo finitimi, si fronteggino almeno in parte. E’ perciò possibile costruire su di essi edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le rispettive facciate frontistanti almeno per un segmento, di guisa che, supponendo di farle avanzare in linea retta, si incontrino almeno in quel segmento, sia pure limitatissimo; parimenti l'art.9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 regola le distanze soltanto tra le pareti che si fronteggiano degli edifici antistanti, di cui almeno una sia finestrata. Ai fini, invece, del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo le stesse volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico (Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22054; Cass. Sez. 6- 2, 18/02/2014, n. 3854 ; Cass. Sez. 2, 24/09/2008, n. 24013; Cass. Sez. 2, 04/10/2005, n. 19350). Occorre perciò accertare se la costruzione per cui è causa fosse soggetta al rispetto della indicata prescrizione contenuta nelle norme di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] di Sanremo, che impone distanze tra le costruzioni maggiori di quelle stabilite dal codice civile, trovando eventualmente essa applicazione anche se gli edifici non si fronteggiano. 4. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla domanda di risarcimento del danno svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA], denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; la v iolazione ed errata applicazione degli art. 844, 2043 e 2051 c.c.; la v iolazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione ed errata applicazione dell'art.1226 c.c. e 112 c.p.c. La ricorrente richiama la sentenza di primo grado e la relativa CTU, che avevano rilevato il mancato accertamento di “odori specifici”, verificabili semmai occasionalmente solo nel periodo estivo. Inoltre, le censura riferisce che la CTU espletata nel giudizio di appello aveva riferito che "al momento dell'apertura e dell'accesso al garage si sono avvertite delle forti esalazioni maleodoranti, provenienti chiaramente dal pozzo presente all'interno, la cui intensità è aumentata notevolmente quando è stato sollevato uno dei chiusini di cui è dotato il punto di raccolta". Il secondo CTU comunque non avrebbe constatato la presenza di immissioni di odori nel dehor della società appellante. Mancherebbe dunque la prova delle immissioni di odori nella proprie tà della società [OSCURATO:PERSONA], nonché della loro non tollerabilità. Si afferma che non vi è ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] dovesse rispondere a titolo di danni delle immissioni maleodoranti provenienti dal pozzo nero di raccolta situato nel garage al piano terra, di proprietà Consalvo. Viene pure contestato l’utilizzo della liquidazione in via equitativa, in assenza della prova specifica dell'esistenza di un danno patrimoniale alla società [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito chiariti. La Corte d’appello di Genova ha dato per accertata la provenienza di forti esalazioni maleodoranti dal pozzo nero “ degli attori”, dovute alla cattiva manutenzione dell'impianto fognario, e cessate dopo l’intervento di adeguamento effettuato in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha altresì ritenuto “certa” l’esistenza del danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale, dovuto all'immissione di esalazioni maleodoranti,liquidando equitativamente “la somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 in valuta attuale”. Ora, nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, di cui all'art 844 c.c., sorgono a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni, di cui una è rivolta alla eliminazione delle cause di dette immissioni, ha carattere reale e si inquadra nel paradigma dell'azione negatoria regolata dall'art 948 c.c., mentre l'altra, che ha natura risarcitoria, è rivolta ad ottenere l'attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo dipendente dalle immissioni stesse. Con riguardo all’azione personale di risarcimento del danno da immissioni intollerabili, la legittimazione passiva ed il conseguente obbligo risarcitorio spettano al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse. A tal fine, che il “pozzo nero” causa delle immissioni fosse di proprietà del solo Consalvo, e non anche di [OSCURATO:PERSONA], risulta allegazione “nuova”, in quanto la ricorrente non specifica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito (come del resto evidenzia la controricorrente a pagina 14 del suo atto di costituzione). Tuttavia, avendosi riguardo ad un danno per il pregiudizio patrimoniale subito da un immobile adibito ad attività commerciale per effetto di immissioni maleodoranti, nella specie per perdita di clientela e lesione dell'immagine dell'esercizio, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., sempre che sia statoassolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito (che, invece, la Corte d’appello ha dato immotivatamente per “certa”), e solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, che sussista il presupposto normativo costituito dalla situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno. Ciò non di meno, spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti. Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto alrisarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 2 , 03/11/2021, n. 31251 ; Cass. Sez. 3 , 19/02/2013, n. 4017). Non si conforma a questi principi la liquidazione equitativa della “somma onnicomprensiva di euro 10.000,00” operata dalla Corte d’appello di Genova in relazione all’ipotizzato danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla condanna alla restituzione della somma versata dalla società [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 1292, 1298, 1301 c.c. 5.1. Il terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi, attenendo esso alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della pronuncia di primo grado oggetto di riforma in appello, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata. 6. Vanno dunque accolti i primi due motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va dichiarato assorbito il terzo motivo, va cassata la sentenza impugnata e la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il te
Sentenza Cassazione n. 07466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris