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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 36904/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di associazione per delinquere, riciclaggio e altro, con concessione della sospensione condizionale della pena.

Deduce:

1. Violazione degli artt. 631 e 634 cod.proc.pen., mancato rispetto dell'art. 127 cod.proc.pen. e violazione del principio del contradittorio.

Il ricorrente premette che la decisione impugnata è stata assunta dalla Corte di appello con procedura de plano, senza tuttavia rilevare la manifesta infondatezza, ma procedendo a una approfondita delibazione del compendio probatorio, così violando le regole del contraddittorio.

A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti del provvedimento impugnato.

Aggiunge che le conclusioni raggiunte dal giudice della revisione richiedevano un'analisi approfondita della documentazione prodotta dalla difesa, del tutto incompatibile con il giudizio di inammissibilità, tanto più in relazione all'ipotesi di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen..

2. Violazione di legge in relazione all'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e mancanza e apparenza della motivazione in relazione alla prova nuova e sulla decisività della stessa.

In questo caso si assume che la valutazione di irrilevanza della documentazione, così come espressa dalla Corte di appello„ sia apodittica e al contempo rivelatrice della profondità delle valutazioni operate dalla Corte di appello, incompatibile con la declaratoria d'inammissibilità.

Aggiunge che la valutazione della decisività della documentazione è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione congetturale.

A sostegno dell'assunto illustra e compendia i contenuti delle prove nuove. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. La manifesta infondatezza deriva dai principi enunciati dalla Corte di cassazione in materia di revisione di una sentenza di patteggiamento, al cui riguardo è stato spiegato che il complessivo giudizio probatorio comporta una valutazione del novum alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che i nuovi apporti devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. hen., sì come applicabile nel patteggiamento (Sez, 6, n. 5238 dei 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129; N. 8957 del 2007 Rv. 235490; N. 31374 del 2011 Rv. 250684; N. 26000 del 2013 Rv. 255890; N. 10299 del 2014 Rv. 258997); in tal senso, va ribadito come il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporti che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosca - indipendentemente dall'evidenza - la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati (Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, PMT C/ RESEMINI, Rv. 276056).

In altri termini, al giudice della revisione della sentenza di patteggiamento è rimessa, retrospettivamente ed ora per allora, la delibazione del se l'accordo fosse ratificabile alla luce del nuovo contesto dimostrativo.

1.2. La decisione della Corte territoriale è conforme a tali principi di diritto e non si è, comunque, sottratta a una rinnovata riconsiderazione della resistenza degli elementi sui quali la sentenza di applicazione della pena è stata emessa, e ha osservato come anche tenuto conto di quelli nuovamente introdotti, non si potesse superare il complessivo impianto accusatorio, nel senso che, anche alla luce dei profili di novità postulati dall'istante, restavano impregiudicati fatti che, seppur comparati con gli ulteriori elementi prospettati non introducono quell'evidenza dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. che impone di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595) e idonei a depotenziare la prevalenza del potere dispositivo delle parti sul potere discrezionale del giudice, non risultando travalicati i limiti indisponibili derivanti dal principio di legalità.

Decisione che, peraltro, trova conforto nelle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, che ha più volte sottolineato come la documentazione prodotta necessitasse di una valutazione approfondita, così implicitamente evidenziando la loro inidoneità a fondare quel giudizio di evidenza sotteso alla verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 1.3.

A ciò si aggiunga che a siffatta complessiva riconsiderazione della base dimostrativa dell'accordo, il ricorrente finisce per contrapporre una pretesa portata liberatoria delle prove e a prospettare censure della motivazione lungo una traccia che si allontana dal perimetro di un iter giustificativo che deve ispirarsi ai criteri dettati dall'art. 129, comma 1, cod.proc. pen..

Da ciò l'ulteriore causa d'inammissibilità del ricorso, non potendosi ritenere ammissibili in sede di revisione argomentazioni intese a negare la responsabilità al di fuori del perimetro tracciato dall'art. 129 cod.proc.pen., atteso che -per come è stato ulteriormente precisato- il consenso prestato per la definizione dei processo con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (in questo senso, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759 - 01).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità A9L/ ' dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MILANO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati di associazione per delinquere, riciclaggio e altro, con concessione della sospensione condizionale della pena. Deduce: 1. Violazione degli artt. 631 e 634 cod.proc.pen., mancato rispetto dell'art. 127 cod.proc.pen. e violazione del principio del contradittorio. Il ricorrente premette che la decisione impugnata è stata assunta dalla Corte di appello con procedura de plano, senza tuttavia rilevare la manifesta infondatezza, ma procedendo a una approfondita delibazione del compendio probatorio, così violando le regole del contraddittorio. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti del provvedimento impugnato. Aggiunge che le conclusioni raggiunte dal giudice della revisione richiedevano un'analisi approfondita della documentazione prodotta dalla difesa, del tutto incompatibile con il giudizio di inammissibilità, tanto più in relazione all'ipotesi di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.. 2. Violazione di legge in relazione all'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e mancanza e apparenza della motivazione in relazione alla prova nuova e sulla decisività della stessa. In questo caso si assume che la valutazione di irrilevanza della documentazione, così come espressa dalla Corte di appello„ sia apodittica e al contempo rivelatrice della profondità delle valutazioni operate dalla Corte di appello, incompatibile con la declaratoria d'inammissibilità. Aggiunge che la valutazione della decisività della documentazione è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione congetturale. A sostegno dell'assunto illustra e compendia i contenuti delle prove nuove. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La manifesta infondatezza deriva dai principi enunciati dalla Corte di cassazione in materia di revisione di una sentenza di patteggiamento, al cui riguardo è stato spiegato che il complessivo giudizio probatorio comporta una valutazione del novum alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che i nuovi apporti devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. hen., sì come applicabile nel patteggiamento (Sez, 6, n. 5238 dei 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129; N. 8957 del 2007 Rv. 235490; N. 31374 del 2011 Rv. 250684; N. 26000 del 2013 Rv. 255890; N. 10299 del 2014 Rv. 258997); in tal senso, va ribadito come il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporti che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosca - indipendentemente dall'evidenza - la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati (Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, PMT C/ RESEMINI, Rv. 276056). In altri termini, al giudice della revisione della sentenza di patteggiamento è rimessa, retrospettivamente ed ora per allora, la delibazione del se l'accordo fosse ratificabile alla luce del nuovo contesto dimostrativo. 1.2. La decisione della Corte territoriale è conforme a tali principi di diritto e non si è, comunque, sottratta a una rinnovata riconsiderazione della resistenza degli elementi sui quali la sentenza di applicazione della pena è stata emessa, e ha osservato come anche tenuto conto di quelli nuovamente introdotti, non si potesse superare il complessivo impianto accusatorio, nel senso che, anche alla luce dei profili di novità postulati dall'istante, restavano impregiudicati fatti che, seppur comparati con gli ulteriori elementi prospettati non introducono quell'evidenza dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. che impone di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595) e idonei a depotenziare la prevalenza del potere dispositivo delle parti sul potere discrezionale del giudice, non risultando travalicati i limiti indisponibili derivanti dal principio di legalità. Decisione che, peraltro, trova conforto nelle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, che ha più volte sottolineato come la documentazione prodotta necessitasse di una valutazione approfondita, così implicitamente evidenziando la loro inidoneità a fondare quel giudizio di evidenza sotteso alla verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 1.3. A ciò si aggiunga che a siffatta complessiva riconsiderazione della base dimostrativa dell'accordo, il ricorrente finisce per contrapporre una pretesa portata liberatoria delle prove e a prospettare censure della motivazione lungo una traccia che si allontana dal perimetro di un iter giustificativo che deve ispirarsi ai criteri dettati dall'art. 129, comma 1, cod.proc. pen.. Da ciò l'ulteriore causa d'inammissibilità del ricorso, non potendosi ritenere ammissibili in sede di revisione argomentazioni intese a negare la responsabilità al di fuori del perimetro tracciato dall'art. 129 cod.proc.pen., atteso che -per come è stato ulteriormente precisato- il consenso prestato per la definizione dei processo con l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (in questo senso, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759 - 01). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità A9L/ ' dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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