Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 15512/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 5 ottobre 2021 il Tribunale di Verona, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione in sede esecutiva della continuazione fra i reati indicati nell'istanza. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente valutato i reati separatamente giudicati, che sono della stessa natura, sono stati commessi nel medesimo contesto temporale e territoriale, con medesime modalità esecutive-organizzative e per analoghe causali nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa.

Inoltre, ha addebitato alla difesa di non avere indicato elementi significativi dell'identità del disegno criminoso, addossandole un onere sconfessato dalla giurisprudenza, per la quale è soltanto richiesta la effettiva sussistenza degli elementi giustificativi che l'istante ha interesse a dedurre.

3. Con successiva memoria la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento.

Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. lrordinanza impugnata ha analizzato le vicende fattuali, oggetto di accertamento nelle quattro distinte pronunce di condanna e ha evidenziato l'insussistenza di elementi per poter affermare con certezza che Staffoni avesse perpetrato le relative violazioni, commesse nell'arco temporale dal 2005 al 2014, in base ad un progetto criminoso unitario e già deliberato nelle linee essenziali sin dalla perpetrazione del primo reato di bancarotta fraudolenta.

Ha, dunque, riscontrato l'insufficienza dimostrativa della parziale identità del luogo di commissione e della prossimità temporale, peraltro non sussistente per tutte le violazioni, a fronte della diversità delle modalità esecutive e della eterogeneità dei beni giuridici lesi, concludendo che non esiste collegamento tra le vicende giudicate. 1.1 Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha esposto i criteri decisori e non ha affatto ignorato le deduzioni dell'istante anche riguardanti la pretesa vicinanza cronologica e territoriale dei reati, elementi che ha motivatamente ritenuto non dirimenti a dar conto dei presupposti applicativi della continuazione a fronte di una sostanziale diversità di materialità e di moventi. 1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.3 Per contro, l'impugnazione lamenta carenze motivazionali insussistenti e ripropone gli stessi argomenti, già considerati e ritenuti non significativi con rilievi, mantenutisi nella plausibile libertà di apprezzamento del giudice di merito, quindi non sindacabili nel giudizio di legittimità.

Né deduce che gli assegni consegnati in pagamento e denunciati come smarriti fossero provenienti da uno stesso blocchetto, acquisito anteriormente alla prima condotta, il che avrebbe potuto rendere verosimile un progetto unitario di disposizione degli stessi per fini di arricchimento ingiusto.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere e ensore Monica B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 5 ottobre 2021 il Tribunale di Verona, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione in sede esecutiva della continuazione fra i reati indicati nell'istanza. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente valutato i reati separatamente giudicati, che sono della stessa natura, sono stati commessi nel medesimo contesto temporale e territoriale, con medesime modalità esecutive-organizzative e per analoghe causali nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa. Inoltre, ha addebitato alla difesa di non avere indicato elementi significativi dell'identità del disegno criminoso, addossandole un onere sconfessato dalla giurisprudenza, per la quale è soltanto richiesta la effettiva sussistenza degli elementi giustificativi che l'istante ha interesse a dedurre. 3. Con successiva memoria la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. lrordinanza impugnata ha analizzato le vicende fattuali, oggetto di accertamento nelle quattro distinte pronunce di condanna e ha evidenziato l'insussistenza di elementi per poter affermare con certezza che Staffoni avesse perpetrato le relative violazioni, commesse nell'arco temporale dal 2005 al 2014, in base ad un progetto criminoso unitario e già deliberato nelle linee essenziali sin dalla perpetrazione del primo reato di bancarotta fraudolenta. Ha, dunque, riscontrato l'insufficienza dimostrativa della parziale identità del luogo di commissione e della prossimità temporale, peraltro non sussistente per tutte le violazioni, a fronte della diversità delle modalità esecutive e della eterogeneità dei beni giuridici lesi, concludendo che non esiste collegamento tra le vicende giudicate. 1.1 Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha esposto i criteri decisori e non ha affatto ignorato le deduzioni dell'istante anche riguardanti la pretesa vicinanza cronologica e territoriale dei reati, elementi che ha motivatamente ritenuto non dirimenti a dar conto dei presupposti applicativi della continuazione a fronte di una sostanziale diversità di materialità e di moventi. 1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.3 Per contro, l'impugnazione lamenta carenze motivazionali insussistenti e ripropone gli stessi argomenti, già considerati e ritenuti non significativi con rilievi, mantenutisi nella plausibile libertà di apprezzamento del giudice di merito, quindi non sindacabili nel giudizio di legittimità. Né deduce che gli assegni consegnati in pagamento e denunciati come smarriti fossero provenienti da uno stesso blocchetto, acquisito anteriormente alla prima condotta, il che avrebbe potuto rendere verosimile un progetto unitario di disposizione degli stessi per fini di arricchimento ingiusto. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere e ensore Monica B
Sentenza Cassazione n. 15512/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris