CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18339/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13301/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 337/02/22depositata il 14/11/2022 . e sul ricorso riunito iscritto al n.13326/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 336/02/22depositata il 14/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 337/02/22 del 14/11/2022 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ASD) avverso la sentenza n. 17/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dall’associazione contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015. 2.Con altra sentenza n. 366/02/222 del 14/11/2022 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di ASD e coobbligato in solido, avverso la sentenza n. 16/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso i medesimi avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015,notificati anche alla ASD. 3.Le menzionate sentenz e della CTR venivano impugnate dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) con separati ricors i per cassazione, ciascuno affidato a due motivi. 4.ASD si costituiva in giudizio nel procedimento n. 13301/2023 e [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio nel procedimento n. 13326/2023. Entrambi depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente disposta la riunione al procedimento n. 13301/2023 del procediment o n. 13326/2023 per evidenti ragioni di connessione. 2.Sempre in via preliminare, va evidenziato che ASD e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato due memori e, di contenuto sostanzialmente analogo,con le qual i dichiarano che ASD ha definito la controversia nel procedimento n. 13301/2023 a mezzo il pagamento della prima rata, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. 3.La definizione agevolata della controversia relativa ad ASD estende i suoi effetti anche nei confronti del coobbligato solidale, così come previsto dall’art. 1, comma 202, della l. n. 197 del 2022 , con conseguente estinzione anche del procedimenton. 13326/2023 . 4. Va, dunque, dichiarata l’estinzione di entrambi i procedimenti riuniti, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente a