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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41012/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di stalking ai danni della dipendente [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il ricorso — lamentando vizio di motivazione circa la reiezione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile in quanto manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale (pag. 6 della sentenza impugnata) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputato.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudic:e, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19103/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di stalking ai danni della dipendente [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso — lamentando vizio di motivazione circa la reiezione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile in quanto manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale (pag. 6 della sentenza impugnata) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputato. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudic:e, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19103/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
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