CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce il vizio di illogicità manifesta econtraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agliartt. 633, 639-bis, cod. pen., per mancanza di prova circa l’arbitrariaintroduzione del medesimo nell’immobile destinato ad uso pubblico, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni pertinenti, esaustive e prive di vizi logici, in quanto dirette adevidenziare, anche con richiami alla consolidata giurisprudenza di legittimità,che, ai fini della sussistenza della fattispecie in esame nei suoi elementicostitutivi oggettivi, è sufficiente l’accertamento della mancanza di legittimazioneall’assegnazione dell’immobile in capo al soggetto rinvenuto in possessodell’immobile medesimo (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);ritenuto che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato, giacché incontrasto con i consolidati approdi ermeneutici della corrente giurisprudenza diquesta Corte, secondo i quali ai fini della configurabilità del reato di invasione diterreni o edifici, la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento dellacondotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce"arbitrariamente", ossia contra ius in quanto privo del diritto d'accesso, cosicchéla conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale dellacondotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusivainvasione” (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]