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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 37874/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1855-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata- avverso la sentenza n. 321/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Patti, con la pronuncia n. 535/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo l'atto introduttivo affetto da nullità per non essere stati ivi indicati gli atti in contestazione, fra i tanti, presupposti dell'atto di preavviso di iscrizione di ipoteca n. 29576201600060991 (39 titoli riferibili all'INPS e 3 all'INAIL), così pregiudicando il diritto di difesa delle controparti.

2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 321/2021, in riforma della impugnata decisione, ha dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in dispositivo indicati, ritenendo, da un lato, che dal complessivo tenore del ricorso originario, era desumibile che l'opponente avesse voluto impugnare tutti gli atti di cui ai crediti INPS ed INAIL specificando articolati motivi di impugnazione; dall'altro, che in relazione a tutti gli atti impositivi, posti a fondamento della iscrizione ipotecaria impugnata, [OSCURATO:PERSONA] spa non aveva fornito la prova della loro regolare notifica.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

L'ADER, subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] spa, non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico articolato motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, deducendo che erroneamente la Corte distrettuale aveva annullato le quattro cartelle Ric. 2022 n. 01855 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -2- esattoriali e i trentotto avvisi di addebito impugnati in prime cure nonostante con il ricorso in appello era stato delimitato il gravame chiedendo l'annullamento di sole tre cartelle esattoriali e di dieci avvisi di addebito, come specificamente indicati nell'atto introduttivo, così pronunciando oltre i limiti della domanda.

2. Ritiene il Collegio, a differenza di quanto ritenuto nella proposta del relatore, che il ricorso dell'INPS è fondato.

3. Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11103/2020), la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

4. La censura, come formulata nel motivo, rientra nell'ipotesi sopra indicata sub b) e consente al giudice di legittimità di effettuare l'esame degli atti del giudizio di merito (Cass. n. 22759/2014; Cass. n. 29952/2022): in particolare, di quelli riportati correttamente dall'INPS, nei loro tratti salienti, in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità.

5. Orbene, dalla valutazione del ricorso in appello (premessa in fatto e conclusioni), da esaminare necessariamente con le precisazioni che l'odierno controricorrente aveva reso nelle note autorizzate del 29 settembre 2017 del giudizio di primo grado, emerge con chiarezza che il thema decidendum, oggetto del gravame, era limitato esclusivamente a tre cartelle esattoriali e a Ric. 2022 n. 01855 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -3- dieci avvisi di addebito, tra i quarantadue complessivi sottesi alla iscrizione ipotecaria.

6. La Corte di appello di Messina si è, invece, soffermata, nell'interpretazione della domanda ad essa prospettata, unicamente sull'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza considerare che l'effetto devolutivo era limitato, come già circoscritto in primo grado e ribadito in appello, solamente alle tre cartelle e ai dieci avvisi relativi alla parte contributiva personale e previdenziale assenta mente non corrisposta.

7. I giudici di seconde cure, annullando tutti gli atti anziché solo quelli oggetto di impugnazione in appello, hanno, pertanto, chiaramente pronunciato oltre i limiti della domanda.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame statuendo altresì sulle spese anche del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1855-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata- avverso la sentenza n. 321/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Patti, con la pronuncia n. 535/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo l'atto introduttivo affetto da nullità per non essere stati ivi indicati gli atti in contestazione, fra i tanti, presupposti dell'atto di preavviso di iscrizione di ipoteca n. 29576201600060991 (39 titoli riferibili all'INPS e 3 all'INAIL), così pregiudicando il diritto di difesa delle controparti. 2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 321/2021, in riforma della impugnata decisione, ha dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in dispositivo indicati, ritenendo, da un lato, che dal complessivo tenore del ricorso originario, era desumibile che l'opponente avesse voluto impugnare tutti gli atti di cui ai crediti INPS ed INAIL specificando articolati motivi di impugnazione; dall'altro, che in relazione a tutti gli atti impositivi, posti a fondamento della iscrizione ipotecaria impugnata, [OSCURATO:PERSONA] spa non aveva fornito la prova della loro regolare notifica. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. L'ADER, subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] spa, non ha svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, deducendo che erroneamente la Corte distrettuale aveva annullato le quattro cartelle Ric. 2022 n. 01855 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- esattoriali e i trentotto avvisi di addebito impugnati in prime cure nonostante con il ricorso in appello era stato delimitato il gravame chiedendo l'annullamento di sole tre cartelle esattoriali e di dieci avvisi di addebito, come specificamente indicati nell'atto introduttivo, così pronunciando oltre i limiti della domanda. 2. Ritiene il Collegio, a differenza di quanto ritenuto nella proposta del relatore, che il ricorso dell'INPS è fondato. 3. Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11103/2020), la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 4. La censura, come formulata nel motivo, rientra nell'ipotesi sopra indicata sub b) e consente al giudice di legittimità di effettuare l'esame degli atti del giudizio di merito (Cass. n. 22759/2014; Cass. n. 29952/2022): in particolare, di quelli riportati correttamente dall'INPS, nei loro tratti salienti, in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità. 5. Orbene, dalla valutazione del ricorso in appello (premessa in fatto e conclusioni), da esaminare necessariamente con le precisazioni che l'odierno controricorrente aveva reso nelle note autorizzate del 29 settembre 2017 del giudizio di primo grado, emerge con chiarezza che il thema decidendum, oggetto del gravame, era limitato esclusivamente a tre cartelle esattoriali e a Ric. 2022 n. 01855 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- dieci avvisi di addebito, tra i quarantadue complessivi sottesi alla iscrizione ipotecaria. 6. La Corte di appello di Messina si è, invece, soffermata, nell'interpretazione della domanda ad essa prospettata, unicamente sull'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza considerare che l'effetto devolutivo era limitato, come già circoscritto in primo grado e ribadito in appello, solamente alle tre cartelle e ai dieci avvisi relativi alla parte contributiva personale e previdenziale assenta mente non corrisposta. 7. I giudici di seconde cure, annullando tutti gli atti anziché solo quelli oggetto di impugnazione in appello, hanno, pertanto, chiaramente pronunciato oltre i limiti della domanda. 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame statuendo altresì sulle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spes
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