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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 28989/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9-8015 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO.

Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); che la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione contestato, in luogo della fattispecie di incauto acquisto, non risulta essere stata previamente e specificamente dedotta come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che la Corte di merito, con corretti argomenti logici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione, ha desunto dall'assenza di giustificazioni sulla provenienza dei beni ricettati il dolo del delitto contestato (si veda, in particolare pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9-8015 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); che la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione contestato, in luogo della fattispecie di incauto acquisto, non risulta essere stata previamente e specificamente dedotta come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che la Corte di merito, con corretti argomenti logici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione, ha desunto dall'assenza di giustificazioni sulla provenienza dei beni ricettati il dolo del delitto contestato (si veda, in particolare pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 28989/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris