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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04208/2025

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20396/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Fabrizio e D e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 603 /202 3 , depositata il 16 giugno 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza de l la Corte di appello di Torino , Oggetto:mutuo solutorio depositata il 16 giugno 2023, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva respinto l’opposizione al precetto loro notificata su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 516.659,14, fondato su un mutuo fondiario; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, la liceità dell’accordo con cui le parti prevedono la stipula di un mutuo di carattere solutorioe, in generale, l’assenza di vizi sotto il profilo causale, nonché l’assenza della pattuizione di interessi usurari; -il ricorso è affidato a cinque motivi ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa ; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la « [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di mutuo ipotecario solutorio imposto dall’istituto bancario per difetto di causa.

Violazione degli artt. 1325 c.c., 1418, co. 2, c.c., 1813 c.c., 1814 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1376 c.c. e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c.», in relazione al fatto che gli stessi non erano stati immessi nella libera disposizione delle somme date a mutuo, immediatamente apprese dall’Istituto di credito a proprio esclusivo beneficio, con conseguente operazione economica–giuridica acausale e nulla per difetto di causa in concreto; -inoltre, lamentano che la Corte territoriale ha ritenuto validi i giroconti effettuati dall’istituto bancario, contestualmente all’erogazione delle somme mutuate, nonostante la mancata dimostrazione del consenso a tali giroconti; -con il secondo motivo deducono la « [OSCURATO:SOCIETA] del contatto di mutuo per violazione del divieto di patto commissorio.

Violazione dell’art. 2744 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.», in relazione al fatto che l’operazione imposta dell’istituto di credito intimato celava in realtàuna violazione del divieto di patto commissorio in quanto, a seguito della stipulazione del contratto di mutuo in oggetto , essi hanno subito l’assoggettamento a garanzia reale dei propri immobili personali, a fronte di una sicura insolvenza da parte delle società terze esposte nei confronti dell’istituto di credito e già ampiamente segnalate a sofferenza; - con il terzo motivo si dolgono della « [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di mutuo per violazione dei principi in materia di tutela del consumatore.

Violazione dell’art. 24 D.Lgs. 206/2005 e della Direttiva n. 93/13/CEE ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.», evidenziando che il contratto di mutuo e le sue concrete modalità di esecuzione sono in contrasto con i principi in materia di tutela del consumatore ed in particolare che l’operazione in concreto posta in essere costituisca una pratica commerciale aggressiva ai sensi dell’art. 24 cod. cons.; - con il quarto motivo lamentano la « [OSCURATO:SOCIETA] del mutuo ipotecario per debiti estranei a ZAMINATO e [OSCURATO:PERSONA] e riferibili a la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] derivata per collegamento contrattuale.

Violazione dell’art. 1325 c.c., 1418, co. 2, c.c. e dei principi in materia di collegamento negoziale ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.», esponendo che la sentenza di secondo grado è viziata per il fatto che essa non ha tenuto in debita considerazione il fatto (incontestato) che il mutuo di specie è stato sottoscritto per estinguere sia debiti di natura personale (peraltro di limitata entità), sia debiti riferibili a terzi e su cui i ricorrenti non avevano alcun interesse patrimoniale diretto, e, dunque, fosse privo di una valida funzione economica –sociale del contratto così (imposto e) sottoscritto tra le parti; - con l’ultimo motivo criticano la sentenza impugnata per « [OSCURATO:SOCIETA] parziale del contratto di mutuo in relazione a debiti inesistenti oggetto di ripianamento.

Violazione dell’art. 1418 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui non ha considerato che nel (lecito) mutuo solutorio stipulato dalle parti sono confluiti anche debiti assolutamente inesistenti, frutto dell’applicazione di illeciti interessi usurari, di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrali degli interessi, come risulta allegato e documentato dalle perizie depositate in atti su cui è stata richiesta apposita convalida da parte di CTU e di mezzi istruttori non ammessi; - l a proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile; -poiché la questione della validità del cd. mutuo solutorio, investita dal primo motivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare importanza (cfr. Cass. 10 luglio 2024, n. 18903), appare opportuno differire la trattazione del presente ricorso all’esito della decisione da parte delle predette Sezioni Unite P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20396/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Fabrizio e D e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 603 /202 3 , depositata il 16 giugno 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza de l la Corte di appello di Torino , Oggetto:mutuo solutorio depositata il 16 giugno 2023, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva respinto l’opposizione al precetto loro notificata su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 516.659,14, fondato su un mutuo fondiario; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, la liceità dell’accordo con cui le parti prevedono la stipula di un mutuo di carattere solutorioe, in generale, l’assenza di vizi sotto il profilo causale, nonché l’assenza della pattuizione di interessi usurari; -il ricorso è affidato a cinque motivi ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa ; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la « [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di mutuo ipotecario solutorio imposto dall’istituto bancario per difetto di causa. Violazione degli artt. 1325 c.c., 1418, co. 2, c.c., 1813 c.c., 1814 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1376 c.c. e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c.», in relazione al fatto che gli stessi non erano stati immessi nella libera disposizione delle somme date a mutuo, immediatamente apprese dall’Istituto di credito a proprio esclusivo beneficio, con conseguente operazione economica–giuridica acausale e nulla per difetto di causa in concreto; -inoltre, lamentano che la Corte territoriale ha ritenuto validi i giroconti effettuati dall’istituto bancario, contestualmente all’erogazione delle somme mutuate, nonostante la mancata dimostrazione del consenso a tali giroconti; -con il secondo motivo deducono la « [OSCURATO:SOCIETA] del contatto di mutuo per violazione del divieto di patto commissorio. Violazione dell’art. 2744 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.», in relazione al fatto che l’operazione imposta dell’istituto di credito intimato celava in realtàuna violazione del divieto di patto commissorio in quanto, a seguito della stipulazione del contratto di mutuo in oggetto , essi hanno subito l’assoggettamento a garanzia reale dei propri immobili personali, a fronte di una sicura insolvenza da parte delle società terze esposte nei confronti dell’istituto di credito e già ampiamente segnalate a sofferenza; - con il terzo motivo si dolgono della « [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di mutuo per violazione dei principi in materia di tutela del consumatore. Violazione dell’art. 24 D.Lgs. 206/2005 e della Direttiva n. 93/13/CEE ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.», evidenziando che il contratto di mutuo e le sue concrete modalità di esecuzione sono in contrasto con i principi in materia di tutela del consumatore ed in particolare che l’operazione in concreto posta in essere costituisca una pratica commerciale aggressiva ai sensi dell’art. 24 cod. cons.; - con il quarto motivo lamentano la « [OSCURATO:SOCIETA] del mutuo ipotecario per debiti estranei a ZAMINATO e [OSCURATO:PERSONA] e riferibili a la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] derivata per collegamento contrattuale. Violazione dell’art. 1325 c.c., 1418, co. 2, c.c. e dei principi in materia di collegamento negoziale ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.», esponendo che la sentenza di secondo grado è viziata per il fatto che essa non ha tenuto in debita considerazione il fatto (incontestato) che il mutuo di specie è stato sottoscritto per estinguere sia debiti di natura personale (peraltro di limitata entità), sia debiti riferibili a terzi e su cui i ricorrenti non avevano alcun interesse patrimoniale diretto, e, dunque, fosse privo di una valida funzione economica –sociale del contratto così (imposto e) sottoscritto tra le parti; - con l’ultimo motivo criticano la sentenza impugnata per « [OSCURATO:SOCIETA] parziale del contratto di mutuo in relazione a debiti inesistenti oggetto di ripianamento. Violazione dell’art. 1418 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui non ha considerato che nel (lecito) mutuo solutorio stipulato dalle parti sono confluiti anche debiti assolutamente inesistenti, frutto dell’applicazione di illeciti interessi usurari, di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrali degli interessi, come risulta allegato e documentato dalle perizie depositate in atti su cui è stata richiesta apposita convalida da parte di CTU e di mezzi istruttori non ammessi; - l a proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile; -poiché la questione della validità del cd. mutuo solutorio, investita dal primo motivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare importanza (cfr. Cass. 10 luglio 2024, n. 18903), appare opportuno differire la trattazione del presente ricorso all’esito della decisione da parte delle predette Sezioni Unite P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio d
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