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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 31344/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17371-2023proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatoe dife s o dall’[OSCURATO:PERSONA] ANTONUCCI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat a e difesadall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] URSINO; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ( ADER ) ; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso ex art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c.

R.G.N.17371/2023 Cron.

Rep.

Ud.26/06/2025 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 1029 /20 2 3 , de lla Corte d’appello dell’Aquila, depositata in data 15/06/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 26/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1029/23, del 15 giugno 2023, della Corte d’appello de L’Aquila, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 112/20 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Osimo - ha confermato la declaratoria di inammissibilità, per inosservanza del termine perentorio per l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., in relazione al pignoramento presso terzi (per l’esattezza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), disposto nell’ambito di procedura esecutiva esattoriale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione ( ADER ) sulla base di n . 40 cartelle relative a tributi di vario genere.

2. Riferisce, in punto di fatt o, l’odierno ricorrente di aver proposto la suddetta opposizione esecutiva, la quale - dopo che la fase sommaria si era conclusa con il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 624 cod. proc. civ. - veniva dichiarata inammissibile, per essere stato il giudizio di merito instaurato con ricorso e non con atto di citazione, notificato, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, ex art.618 cod. proc. civ.

Esperito gravame dal D’Alessandro, il giudice d’appello lo respingeva.

3. Avverso la sentenza della Corte aquilana ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, sulla base - come detto -di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 2), 3), 4), e 5) cod. proc. civ. - violazione di legge e/o falsa applicazione “ed eccesso di potere nelle sue varie forme, per violazione manifesta degli artt. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 615, comma 2, cod. proc. civ. (e 617 in 1°) e 474 e 104 cod. proc. civ.”.

Il ricorrente- secondo quanto si legge, testualmente, nel suo atto d’impugnazione -“denuncia ancora la mancata dichiarazione di nullità della procedura speciale di esecuzione esattoriale del 20 febbraio 2018 per mancata notifica regolare all’esecutato fatta entro i termini speciali della procedura esecutiva esattoriale speciale azionata,rifatta regolarmente (dopo quelle negative fatte a mezzo p.e.c. e Posta ed U.N.E.P., ad indirizzo p.e.c. inattivo e indirizzo di vecchia residenza modificata anni prima”, come anche risultante alla stessa controparte, “che lo ha documentato, questa parte eccepito ed in giudici omesso de contraddetto apoditticamente irrazionalmente ed illogicamente, apparentemente-formalmente, solamente dopo l’esecuzione esattoriale speciale subita presso le Poste prima della regolare notifica al debitore-esecutato e senza consenso della terza cointestataria, azionata su beni postali fruttiferi pluriennali (ventennali e dodicennali) non immediatamente liquidabili ed esigibili entro i termini della procedura speciale azionata ed opposta di 60 gg. -di cui all’art. 72-bis d.P.R. n. 600/73, in quanto i buoni postali fruttiferi pluriennali ventennali e dodicennali erano a scadenza legale e contrattuale posticipata, non anticipale dalla terza (Poste), ci/p e Giudici aditi dopo, a prima, senza espresso consenso scritto delle parti contraenti (tra cui la terza non debitrice cointestataria e debitore), di cui alcuni pure cointestati a terza non debitrice (moglie separata) ...” (sic.).

Viene, inoltre, denunciata “violazione e mancata ovvero falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, 104, 112, 113, 115, 116, 158, 160, 161, 174, 175, 484, nonché con l’art. 183 cod. proc. civ. negato con la scusa dell’inammissibilità della riassunzione fatta con ricorso in materia esecutiva speciale tributaria in sede civile di cui al d.P.R. n. 602/73 e 615 (e 617 in 1°) cod. proc. civ., e con riferimento al principio di immutabilità del giudice di cui agli artt. 174, 158 cod. proc. civ., 25 Cost., ecc.”.

Viene, poi, dedotta “violazione anche degli artt. 24, 25, 10, 102 e 111 Cost., per violazione del diritto di difesa”, oltre che “per difetto, mancanza, contraddittorietà, incongruenza ed irrazionalità della motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione della legge e delle procedure speciali miste di competenza del G.O., negate, degli artt. dal 99 all’art. 116 cod. proc. civ., concretanti violazione di legge ed error in procedendo rilevabili d’Ufficio dal Giudice di Legittimità”.

Viene denunciato “eccesso di potere, nelle sue varie forme”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per le seguenti, testuali ragioni: “a) La competenza per i giudizi di opposizione avverso il pignoramento esattoriale immotivato speciale azionato ex art. 72- bisd.P.R. n. 602/73 e 615, comma 2 (e 617 comma 2 in 1 °) in relazione agli artt. 104 e 474 cod. proc. civ., è del G.O. e non del G.T., come erroneamente dichiarato dal G.U. di 1° ed appellato e ritenuto assorbito dalla Sentenza di Appello che si impugna e per cui è ricorso e causa. b) E nel caso di specie è stato anche rivelato solamente in giudizio di opposizione, che delle circa 40 [OSCURATO:PERSONA] immotivate su cui basava il pignoramento speciale azionato dall’A.d.E. presso terzi, alle Poste ..., ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/73 ed opposto nelle forme e termini con ricorso entro i 20 gg. dalla notifica tardiva allegata il 26/07/18, dopo mesi dal pignoramento speciale subito nel frattempo, anche dalla terza non debitrice cointestataria, diverse erano relative a sanzioni amministrative di cui al C.d.S. di competenza del G.O. adito, invece ritenutosi incompetente in favore del G.T., dichiarando parzialmente illegalmente l’inammissibilità dell’opposizione al pignoramento speciale presentata regolarmente avverso il pignoramento esattoriale immotivato del mese di febbraio 2018, cd. muto, subìto pure senza alcun regolare contraddittorio con il debitore-esecutato e terza non debitrice contraenti contitolari dei buoni postali fruttiferi, regolarmente depositato con ricorso entro i 20 gg.

Dalla notifica tardiva fattagli nel mese di luglio 2018 ..., come da normativa ordinaria e speciale applicabile alla procedura di tipo misto opposta alla cieca ..., e cosi opposto-riassunto con ricorso in opposizione entro i 3 mesi dal provvedimento del G.E. dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 13/08/19, con procedura e causa di opposizione sospesa a seguito dei procedimenti irritualmente azionati su iniziativa d'Ufficio a carico dell’opponente, invece che d’Ufficio e per errori e duplicazioni in Ufficio, degli addetti in Cancelleria, ed infine riassunto come anche voluto dal nuovo G.U. diverso, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ... nei termini concessi col Decreto in calce al Ricorso depositato in data 13/08/19, entro i 3 mesi concessi dall’altro G.E .... , dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha deciso solamente sul Fascicolo del Procedimento di Esecuzione fatto iscrivere d'Ufficio dal Pres. Trib.

G.E. iniziale al n. 50000374118 R.G.

G.E. e non anche a quello Principale iscritto a seguito del deposito del Ricorso in Opposizione al pignoramento esattoriale speciale della parte, sempre d'Ufficio iscritto al N. 412/18 R.G. del C.C. (con poi presunta riunione fatta da G.O. quale presunta G.E. incompetente per valore, come pure dichiarato prima dal Pres. Trib.-G.E. delegante ... e fatto omesso e poi travisato e rigirato in fatto ed in diritto dai Giudici di merito sempre e solamente contro l’opponente e l’evidenza documentata, dichiarata all’incontrario, e per cui è impugnazione, per evidente nullità processuale eccepita e mai sanata e fatta sanare da alcun giudice, ma rigirata sempre e comunque contro l'opponente, anche contro la normativa sulla disponibilità delle prove nel processo di opposizione all’esecuzione ed atti esecutivi azionato regolarmente al G.O. con ricorso e proseguito così fino a cambio di rito, fatto addirittura dalla G.U. diversa solamente dopo la prima udienza di comparizione di merito fissata e dopo il Decreto in calce all’opposizione-riassunzione depositata nei termini il 13/08/19; oltre che in violazione e falsa applicazione anche della Giurisprudenza consolidata e della cassazione che si adisce), con l’atto di citazione in riassunzione del ricorso in opposizione speciale iniziale per l’udienza fissata dal nuovo G.U. (non G.E.) in data 21/10/19, con fatti poi contraddittoriamenteincredibilmente negati e travisati sempre contraddittoriamente dal G.U. appellato e Giudice di Appello adito e che si impugna in Cassazione, rispetto alle risultanze documentate, opposte, omettendo quanto eccepito e risultante per lettera e tabulas nei provvedimenti e massime citate che la procedura ordinaria avverso le cartelle esattoriali tributarie speciali è unicamente e sempre quella del ricorso al giudice dell’esecuzione ordinaria-civile competente in via eccezionale, cosi come per le sanzioni amministrative stradali di cui a diversecartelle Esattoriali, ma rivelatesi tali solamente dopo l’opposizione in giudizio, proposto regolarmente davanti al G.O., e pure prima delle novelle normative e giurisprudenziali intervenute nel frattempo, anche se solamente in quest’ultimo caso la giurisprudenza si è poi orientata lo stesso per la riassunzione con citazione ordinaria, ma non nel caso di opposizione esecutiva in materia tributaria in sede civile! Ma nel caso speciale che ci occupa, di natura dapprima immotivata e poi scoperta essere di natura mista, di debiti tributari e per sanzioni amministrative stradali, pretese col pignoramento speciale di cui all’art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, manifestamente immotivato e richiesto su [OSCURATO:PERSONA] di tutta evidenza immotivate, poi rivelatesi in giudizio di natura mista, tributaria e civile, azionato con la procedura speciale di cui all’art. 72-bis D.P.R. n. 602/73 opposta come per legge tributaria sulle impugnazioni davanti al G.O. unicamente competente e per cui è causa; maciò è proprio stato negato e rigirato in giudizio ..., con evidente vizio e nullità, che impone l’accoglimento degli atti a difesa del ricorrente, con ogni conseguenza di legge ed il rispetto delle procedure ordinarie speciali di natura mista reiteratamente violate unicamente dai giudici locali di parte con cui è lite il difensore del ricorrente, che si sono illegittimamente succeduti tra loro nel corso del tempo allo scopo di confondere gli altri a seguire e scaricare le colpe sulla difesa dell’opponente ... contro ogni [OSCURATO:PERSONA] mai esistita fino ad oggi ed avvento del cd.

Sistema privatizzato della magistratura italiana e locale senza alcuna ombra di dubbio (per averne fatto parte e perciò poi discriminato)!” (sic.).

3.2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., “per la violazione della Legge Speciale D.P.R. n. 602/73 e della legge ordinaria sulle relative opposizioni di cui agli artt. 615 (nonché in 1°, 617) e 474 cod. proc. civ., in relazione anche alla normativa speciale civile sui [OSCURATO:PERSONA] pluriennali citata nei titoli esecutivi eseguiti illegalmente con la procedura esecutiva esattoriale speciale immotivata e non preceduta da notifica nei termini speciali di 60 gg. dalla data del pignoramento speciale esattoriale alla terza dalla notifica anche al debitore- esecutato e terza non debitrice, contitolare di diversi titoli speciali (b.p.f. pluriennali non in scadenza breve ... ) anticipatamente illegalmente liquidati senza consenso dei contraenti e contraddittorio con i titolari privati dei buoni postali fruttiferi, perciò opposti unitamente al pignoramento e con eccezioni di nullità rilevabili anche d’Ufficio ex artt. 615 e 72-bis D.P.R. n. 602/73” (sic.).

3.3. Il terzo motivo denuncia “violazione di legge e procedure speciali di opposizione esattoriale e conseguente nullità della Sentenza e provvedimenti opposti ed impugnati per Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5) cod. proc. civ., contraddetto e rigirato in fatto ed in diritto nei provvedimenti opposti ed impugnati; il ricorrente si duole del fatto risultante documentato agli atti e contraddetto in motivazione quale [OSCURATO:PERSONA] (rilevabile anche d’Ufficio costituendo anche un manifesto vizio in procedendo oltre che una violazione manifesta di legge e di nullità per violazione anche delle procedure speciali e di natura mista predeterminate dalla legge e delle risultanze documentate agli atti apoditticamente e contraddittoriamente irrazionalmente ed illogicamente apparentemente risolti nei provvedimenti giudiziari impugnati e contestati nelle varie fasi e gradi dei procedimenti cautelari- sommari/due invece che uno ...) e del processo di opposizione all’esecuzione speciale esattoriale dell’A.d.E. presso le Poste per Titoli pluriennali non immediatamente esigibili e cointestati a terza non debitrice iscritto prima della definizione apparente da parte del G.E. diverso. dott. [OSCURATO:PERSONA] ... con la scusa della riunione fatta prima dal G.E.

Onoraria dichiarata incompetente per valore dallo stesso Pres. de G.E. iniziale delegante!? ... ma con fatti e circostanze poi omesse e travisate illegalmente a danno sempre dell’opponente ed in favore delle c/p e con unicamente difesa della terza Poste poi in giudizio corretta, ma dopo che l’Ufficio aveva mal agito liquidando i titoli dei [OSCURATO:PERSONA] pluriennali non in scadenza entro i successivi 60 gg. dalla notifica del pignoramento speciale notificatogli il 20/02/18! Con addirittura liquidazione anche di quelli cointestati non terza debitrice mai avvisati di nulla! E con notifica al debitore negativa fino a quella tardiva del 07/07/18 opposta n 26/07/18 con ricorso speciale cumulativo ex artt. 72-bis D.P.R. n. 602/73 e 104, 615 e 474, nonché in 1° 617 cod. proc. civ. negati e falsamente all’incontrario applicati indebitamente al ricorrente-opponente, con evidente favore delle c/p convenute. opposte, A.d.E. esecutante de terza pignorata, Poste, che ha illegalmente liquidato prima della scadenza e senza alcun contraddittorio ed Ordine i Titoli dei [OSCURATO:PERSONA], di cui diversi pure cointestati a terza non debitrice e non esecutata! Avvisata solamente della relativa liquidazione e che a sua volta ha avvisato informalmente il debitore-esecutato solamente poco prima della presentazione del ricorso in opposizione cumulativo depositato telematicamente entro i 20 gg. successivi come da risultanze documentate inconfutabili, ma poi travisate con le successive opposizione e riassunzioni cautelative depositate con ricorso al G.E. adito all’interno della medesima procedura esecutiva opposta fascicolata a parte dall’[OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso Civile a carico dell’opponente! Poi pure rimproverato per aver adempiuto alle disposizioni dei giudici …, prima del cambio di rito speciale in quello ordinario, ma manifestamente errato legalmente e proceduralmente! Con vizi rilevabili d’Ufficio anche in cassazione risultanti documentati e denegati apoditticamente e contraddittoriamente dai precedenti giudici che se ne sono occupati illegittimamente nelle varie fasi e procedimenti iscritti d’Ufficio e fatti iscrivere d’Ufficio, per aggravare gli adempimenti al difensore-procuratore speciale dell’opponente! Contro Legge e Procedure di natura mista da applicare, applicate ed argomentate all’incontrario dell’[OSCURATO:PERSONA] e Logico degli atti e provvedimenti depositati e comunicati e notificati telematicamente, risultanti dai [OSCURATO:PERSONA] di Causa, n. 412/18 R.G.

C.C. e n. 50000374/18 R.G.

Es.

Civ.” (sic.).

4. Ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], al solo scopo di evidenziare di aver “tenuto un comportamento del tutto corretto” e, dunque, senza rassegnare conclusioni in relazione al presente giudizio.

5. È rimasta solo intimata l’ADER.

6. In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., così motivata: “Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità, per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

Esso è, anzitutto, inutilmente prolisso, recando continue interpolazioni, considerazioni personali, puntini di sospensione, cambio di segno grafico, divagazioni, ecc., che lo rendono praticamente incomprensibile e tale da rendere impossibile la selezione di ciò che rileva esaminare ai fini dello scrutinio di legittimità, demandato alla Corte, costretta ad una «indaginosa» individuazione della materia del contendere (si veda, per tutte, Cass., Sez.

Un., n. 16628/2009).

Inoltre, i motivi sono totalmente aspecifici, perché non si confrontano con la decisione impugnata, la cui chiara linea motivazionale (la tardività dell’introduzione della fase di merito dell’opposizione esecutiva) non viene adeguatamente censurata”.

Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso è inammissibile , per le ragioni evidenziate nella proposta di definizione accelerata.

8.1. In aggiunta a quanto nella stessa illustrata, deve evidenziarsi che i macroscopici difetti di redazione del ricorso - i quali, peraltro, non comportano, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - danno luogo, tuttavia, a tale evenienza, allorché si risolvano in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa (nel regime anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022: Cass. Sez.

Un., ord. 30 novembre 2021, n. 37552, Rv. 662971- 01), non idonea a chiarire il “thema decidendum” devoluto all’esame di questa Corte.

Tale ultimo è, appunto, il caso in esame, avuto riguardo alla tecnica espositiva adottata: una sorta di erlebte rede (“discorso rivissuto” o discorso indiretto libero, in cui siano stati eliminati i verbi reggenti) del tutto oscuro , prima ancora che sul piano giuridico,su quello lessicale.

Il ricorso, dunque, non è conforme, come detto, al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., applicabile, peraltro, nella specie, nel testo novellato dall’art. 3, comma 27, lett. d), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Ai sensi, infatti, di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149 del 2022, le modifiche apportate all’art. 366 cod. proc. civ.

“hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data” (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 14 agosto 2023).

Invero, se già in forza del vecchio testo dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (che richiedeva l’esposizione “sommaria” dei fatti della causa), si esigeva una narrativa idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez.

Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01), tale conclusione s’impone, vieppiù, alla luce del nuovo testo della norma, che esige addirittura una “chiara” esposizione, e ciò nella prospettiva della loro essenzialità “alla illustrazione dei motivi di ricorso”.

Inoltre, come sempre rilevato nella proposta di definizione accelerata, il presente ricorso - nel riproporre solo censure che attengono al merito della controversia - non si confronta con la (sola) “ratio decidendi” della sentenza impugnata, ovvero la confermata intempestività della notificazione dell’atto con cui è stato dato inizio alla fase di merito del giudizio di opposizione, donde la sua inammissibilità (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01).

9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

Invero, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia rassegnato conclusioni preclude - anche in ragione dell’assenza di una sua specifica richiesta in tal senso - la condanna del ricorrente a rinfonderlele spese sostenute.

Analoga preclusione questa Corte incontra quanto alla condanna da comminareai sensi del comma 3 dell’art. 96 cod. proc. civ., norma applicabile - in caso di decisione che risulti conforme alla proposta di definizione accelerata - solo quando questa Corte “pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91” cod. proc. civ.

Va, invece, dispo sta la condanna del ricorrente a corrispondere una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del successivo quarto comma del medesimo art. 96 cod. proc. civ., somma che, nella specie, si reputa equo fissare nella misura massima di € 5.000,00.

Invero, quella prevista dalla norma suddetta è una sanzione disposta a favore della collettività e non già della parte vittoriosa, come accade, invece , nel caso d i cui a ll ’ art. 96, comma 3 , del codice di rito civile, sicché essa prescinde dalla necessità della condanna alle spese, e ciò anche in conformità con la sua “ratio”, che è quella di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata;evenienza che, così come prescinde dalla costituzione dell’intimato (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 4 ottobre 2023, n. 27947, Rv. 669107-01), in quanto non può certo ritenersi meno avvertita allorché tale costituzione manchi (con il rischio, ad opinare diversamente, di un depotenziamento dell’istituto), parimenti prescinde dall’assenza di richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità - tal è, appunto, il caso che qui ricorre - da parte del controricorrente.

10. A carico del ricorrente , stante la declaratoria di inammissibilità del ricors o , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., a corrispondere € 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17371-2023proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatoe dife s o dall’[OSCURATO:PERSONA] ANTONUCCI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat a e difesadall’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] URSINO; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ( ADER ) ; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Inammissibilità del ricorso ex art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c. R.G.N.17371/2023 Cron. Rep. Ud.26/06/2025 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 1029 /20 2 3 , de lla Corte d’appello dell’Aquila, depositata in data 15/06/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 26/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1029/23, del 15 giugno 2023, della Corte d’appello de L’Aquila, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 112/20 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Osimo - ha confermato la declaratoria di inammissibilità, per inosservanza del termine perentorio per l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., in relazione al pignoramento presso terzi (per l’esattezza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), disposto nell’ambito di procedura esecutiva esattoriale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione ( ADER ) sulla base di n . 40 cartelle relative a tributi di vario genere. 2. Riferisce, in punto di fatt o, l’odierno ricorrente di aver proposto la suddetta opposizione esecutiva, la quale - dopo che la fase sommaria si era conclusa con il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 624 cod. proc. civ. - veniva dichiarata inammissibile, per essere stato il giudizio di merito instaurato con ricorso e non con atto di citazione, notificato, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, ex art.618 cod. proc. civ. Esperito gravame dal D’Alessandro, il giudice d’appello lo respingeva. 3. Avverso la sentenza della Corte aquilana ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, sulla base - come detto -di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 2), 3), 4), e 5) cod. proc. civ. - violazione di legge e/o falsa applicazione “ed eccesso di potere nelle sue varie forme, per violazione manifesta degli artt. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 615, comma 2, cod. proc. civ. (e 617 in 1°) e 474 e 104 cod. proc. civ.”. Il ricorrente- secondo quanto si legge, testualmente, nel suo atto d’impugnazione -“denuncia ancora la mancata dichiarazione di nullità della procedura speciale di esecuzione esattoriale del 20 febbraio 2018 per mancata notifica regolare all’esecutato fatta entro i termini speciali della procedura esecutiva esattoriale speciale azionata,rifatta regolarmente (dopo quelle negative fatte a mezzo p.e.c. e Posta ed U.N.E.P., ad indirizzo p.e.c. inattivo e indirizzo di vecchia residenza modificata anni prima”, come anche risultante alla stessa controparte, “che lo ha documentato, questa parte eccepito ed in giudici omesso de contraddetto apoditticamente irrazionalmente ed illogicamente, apparentemente-formalmente, solamente dopo l’esecuzione esattoriale speciale subita presso le Poste prima della regolare notifica al debitore-esecutato e senza consenso della terza cointestataria, azionata su beni postali fruttiferi pluriennali (ventennali e dodicennali) non immediatamente liquidabili ed esigibili entro i termini della procedura speciale azionata ed opposta di 60 gg. -di cui all’art. 72-bis d.P.R. n. 600/73, in quanto i buoni postali fruttiferi pluriennali ventennali e dodicennali erano a scadenza legale e contrattuale posticipata, non anticipale dalla terza (Poste), ci/p e Giudici aditi dopo, a prima, senza espresso consenso scritto delle parti contraenti (tra cui la terza non debitrice cointestataria e debitore), di cui alcuni pure cointestati a terza non debitrice (moglie separata) ...” (sic.). Viene, inoltre, denunciata “violazione e mancata ovvero falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, 104, 112, 113, 115, 116, 158, 160, 161, 174, 175, 484, nonché con l’art. 183 cod. proc. civ. negato con la scusa dell’inammissibilità della riassunzione fatta con ricorso in materia esecutiva speciale tributaria in sede civile di cui al d.P.R. n. 602/73 e 615 (e 617 in 1°) cod. proc. civ., e con riferimento al principio di immutabilità del giudice di cui agli artt. 174, 158 cod. proc. civ., 25 Cost., ecc.”. Viene, poi, dedotta “violazione anche degli artt. 24, 25, 10, 102 e 111 Cost., per violazione del diritto di difesa”, oltre che “per difetto, mancanza, contraddittorietà, incongruenza ed irrazionalità della motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione della legge e delle procedure speciali miste di competenza del G.O., negate, degli artt. dal 99 all’art. 116 cod. proc. civ., concretanti violazione di legge ed error in procedendo rilevabili d’Ufficio dal Giudice di Legittimità”. Viene denunciato “eccesso di potere, nelle sue varie forme”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per le seguenti, testuali ragioni: “a) La competenza per i giudizi di opposizione avverso il pignoramento esattoriale immotivato speciale azionato ex art. 72- bisd.P.R. n. 602/73 e 615, comma 2 (e 617 comma 2 in 1 °) in relazione agli artt. 104 e 474 cod. proc. civ., è del G.O. e non del G.T., come erroneamente dichiarato dal G.U. di 1° ed appellato e ritenuto assorbito dalla Sentenza di Appello che si impugna e per cui è ricorso e causa. b) E nel caso di specie è stato anche rivelato solamente in giudizio di opposizione, che delle circa 40 [OSCURATO:PERSONA] immotivate su cui basava il pignoramento speciale azionato dall’A.d.E. presso terzi, alle Poste ..., ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/73 ed opposto nelle forme e termini con ricorso entro i 20 gg. dalla notifica tardiva allegata il 26/07/18, dopo mesi dal pignoramento speciale subito nel frattempo, anche dalla terza non debitrice cointestataria, diverse erano relative a sanzioni amministrative di cui al C.d.S. di competenza del G.O. adito, invece ritenutosi incompetente in favore del G.T., dichiarando parzialmente illegalmente l’inammissibilità dell’opposizione al pignoramento speciale presentata regolarmente avverso il pignoramento esattoriale immotivato del mese di febbraio 2018, cd. muto, subìto pure senza alcun regolare contraddittorio con il debitore-esecutato e terza non debitrice contraenti contitolari dei buoni postali fruttiferi, regolarmente depositato con ricorso entro i 20 gg. Dalla notifica tardiva fattagli nel mese di luglio 2018 ..., come da normativa ordinaria e speciale applicabile alla procedura di tipo misto opposta alla cieca ..., e cosi opposto-riassunto con ricorso in opposizione entro i 3 mesi dal provvedimento del G.E. dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 13/08/19, con procedura e causa di opposizione sospesa a seguito dei procedimenti irritualmente azionati su iniziativa d'Ufficio a carico dell’opponente, invece che d’Ufficio e per errori e duplicazioni in Ufficio, degli addetti in Cancelleria, ed infine riassunto come anche voluto dal nuovo G.U. diverso, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ... nei termini concessi col Decreto in calce al Ricorso depositato in data 13/08/19, entro i 3 mesi concessi dall’altro G.E .... , dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha deciso solamente sul Fascicolo del Procedimento di Esecuzione fatto iscrivere d'Ufficio dal Pres. Trib. G.E. iniziale al n. 50000374118 R.G. G.E. e non anche a quello Principale iscritto a seguito del deposito del Ricorso in Opposizione al pignoramento esattoriale speciale della parte, sempre d'Ufficio iscritto al N. 412/18 R.G. del C.C. (con poi presunta riunione fatta da G.O. quale presunta G.E. incompetente per valore, come pure dichiarato prima dal Pres. Trib.-G.E. delegante ... e fatto omesso e poi travisato e rigirato in fatto ed in diritto dai Giudici di merito sempre e solamente contro l’opponente e l’evidenza documentata, dichiarata all’incontrario, e per cui è impugnazione, per evidente nullità processuale eccepita e mai sanata e fatta sanare da alcun giudice, ma rigirata sempre e comunque contro l'opponente, anche contro la normativa sulla disponibilità delle prove nel processo di opposizione all’esecuzione ed atti esecutivi azionato regolarmente al G.O. con ricorso e proseguito così fino a cambio di rito, fatto addirittura dalla G.U. diversa solamente dopo la prima udienza di comparizione di merito fissata e dopo il Decreto in calce all’opposizione-riassunzione depositata nei termini il 13/08/19; oltre che in violazione e falsa applicazione anche della Giurisprudenza consolidata e della cassazione che si adisce), con l’atto di citazione in riassunzione del ricorso in opposizione speciale iniziale per l’udienza fissata dal nuovo G.U. (non G.E.) in data 21/10/19, con fatti poi contraddittoriamenteincredibilmente negati e travisati sempre contraddittoriamente dal G.U. appellato e Giudice di Appello adito e che si impugna in Cassazione, rispetto alle risultanze documentate, opposte, omettendo quanto eccepito e risultante per lettera e tabulas nei provvedimenti e massime citate che la procedura ordinaria avverso le cartelle esattoriali tributarie speciali è unicamente e sempre quella del ricorso al giudice dell’esecuzione ordinaria-civile competente in via eccezionale, cosi come per le sanzioni amministrative stradali di cui a diversecartelle Esattoriali, ma rivelatesi tali solamente dopo l’opposizione in giudizio, proposto regolarmente davanti al G.O., e pure prima delle novelle normative e giurisprudenziali intervenute nel frattempo, anche se solamente in quest’ultimo caso la giurisprudenza si è poi orientata lo stesso per la riassunzione con citazione ordinaria, ma non nel caso di opposizione esecutiva in materia tributaria in sede civile! Ma nel caso speciale che ci occupa, di natura dapprima immotivata e poi scoperta essere di natura mista, di debiti tributari e per sanzioni amministrative stradali, pretese col pignoramento speciale di cui all’art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, manifestamente immotivato e richiesto su [OSCURATO:PERSONA] di tutta evidenza immotivate, poi rivelatesi in giudizio di natura mista, tributaria e civile, azionato con la procedura speciale di cui all’art. 72-bis D.P.R. n. 602/73 opposta come per legge tributaria sulle impugnazioni davanti al G.O. unicamente competente e per cui è causa; maciò è proprio stato negato e rigirato in giudizio ..., con evidente vizio e nullità, che impone l’accoglimento degli atti a difesa del ricorrente, con ogni conseguenza di legge ed il rispetto delle procedure ordinarie speciali di natura mista reiteratamente violate unicamente dai giudici locali di parte con cui è lite il difensore del ricorrente, che si sono illegittimamente succeduti tra loro nel corso del tempo allo scopo di confondere gli altri a seguire e scaricare le colpe sulla difesa dell’opponente ... contro ogni [OSCURATO:PERSONA] mai esistita fino ad oggi ed avvento del cd. Sistema privatizzato della magistratura italiana e locale senza alcuna ombra di dubbio (per averne fatto parte e perciò poi discriminato)!” (sic.). 3.2. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., “per la violazione della Legge Speciale D.P.R. n. 602/73 e della legge ordinaria sulle relative opposizioni di cui agli artt. 615 (nonché in 1°, 617) e 474 cod. proc. civ., in relazione anche alla normativa speciale civile sui [OSCURATO:PERSONA] pluriennali citata nei titoli esecutivi eseguiti illegalmente con la procedura esecutiva esattoriale speciale immotivata e non preceduta da notifica nei termini speciali di 60 gg. dalla data del pignoramento speciale esattoriale alla terza dalla notifica anche al debitore- esecutato e terza non debitrice, contitolare di diversi titoli speciali (b.p.f. pluriennali non in scadenza breve ... ) anticipatamente illegalmente liquidati senza consenso dei contraenti e contraddittorio con i titolari privati dei buoni postali fruttiferi, perciò opposti unitamente al pignoramento e con eccezioni di nullità rilevabili anche d’Ufficio ex artt. 615 e 72-bis D.P.R. n. 602/73” (sic.). 3.3. Il terzo motivo denuncia “violazione di legge e procedure speciali di opposizione esattoriale e conseguente nullità della Sentenza e provvedimenti opposti ed impugnati per Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5) cod. proc. civ., contraddetto e rigirato in fatto ed in diritto nei provvedimenti opposti ed impugnati; il ricorrente si duole del fatto risultante documentato agli atti e contraddetto in motivazione quale [OSCURATO:PERSONA] (rilevabile anche d’Ufficio costituendo anche un manifesto vizio in procedendo oltre che una violazione manifesta di legge e di nullità per violazione anche delle procedure speciali e di natura mista predeterminate dalla legge e delle risultanze documentate agli atti apoditticamente e contraddittoriamente irrazionalmente ed illogicamente apparentemente risolti nei provvedimenti giudiziari impugnati e contestati nelle varie fasi e gradi dei procedimenti cautelari- sommari/due invece che uno ...) e del processo di opposizione all’esecuzione speciale esattoriale dell’A.d.E. presso le Poste per Titoli pluriennali non immediatamente esigibili e cointestati a terza non debitrice iscritto prima della definizione apparente da parte del G.E. diverso. dott. [OSCURATO:PERSONA] ... con la scusa della riunione fatta prima dal G.E. Onoraria dichiarata incompetente per valore dallo stesso Pres. de G.E. iniziale delegante!? ... ma con fatti e circostanze poi omesse e travisate illegalmente a danno sempre dell’opponente ed in favore delle c/p e con unicamente difesa della terza Poste poi in giudizio corretta, ma dopo che l’Ufficio aveva mal agito liquidando i titoli dei [OSCURATO:PERSONA] pluriennali non in scadenza entro i successivi 60 gg. dalla notifica del pignoramento speciale notificatogli il 20/02/18! Con addirittura liquidazione anche di quelli cointestati non terza debitrice mai avvisati di nulla! E con notifica al debitore negativa fino a quella tardiva del 07/07/18 opposta n 26/07/18 con ricorso speciale cumulativo ex artt. 72-bis D.P.R. n. 602/73 e 104, 615 e 474, nonché in 1° 617 cod. proc. civ. negati e falsamente all’incontrario applicati indebitamente al ricorrente-opponente, con evidente favore delle c/p convenute. opposte, A.d.E. esecutante de terza pignorata, Poste, che ha illegalmente liquidato prima della scadenza e senza alcun contraddittorio ed Ordine i Titoli dei [OSCURATO:PERSONA], di cui diversi pure cointestati a terza non debitrice e non esecutata! Avvisata solamente della relativa liquidazione e che a sua volta ha avvisato informalmente il debitore-esecutato solamente poco prima della presentazione del ricorso in opposizione cumulativo depositato telematicamente entro i 20 gg. successivi come da risultanze documentate inconfutabili, ma poi travisate con le successive opposizione e riassunzioni cautelative depositate con ricorso al G.E. adito all’interno della medesima procedura esecutiva opposta fascicolata a parte dall’[OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso Civile a carico dell’opponente! Poi pure rimproverato per aver adempiuto alle disposizioni dei giudici …, prima del cambio di rito speciale in quello ordinario, ma manifestamente errato legalmente e proceduralmente! Con vizi rilevabili d’Ufficio anche in cassazione risultanti documentati e denegati apoditticamente e contraddittoriamente dai precedenti giudici che se ne sono occupati illegittimamente nelle varie fasi e procedimenti iscritti d’Ufficio e fatti iscrivere d’Ufficio, per aggravare gli adempimenti al difensore-procuratore speciale dell’opponente! Contro Legge e Procedure di natura mista da applicare, applicate ed argomentate all’incontrario dell’[OSCURATO:PERSONA] e Logico degli atti e provvedimenti depositati e comunicati e notificati telematicamente, risultanti dai [OSCURATO:PERSONA] di Causa, n. 412/18 R.G. C.C. e n. 50000374/18 R.G. Es. Civ.” (sic.). 4. Ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], al solo scopo di evidenziare di aver “tenuto un comportamento del tutto corretto” e, dunque, senza rassegnare conclusioni in relazione al presente giudizio. 5. È rimasta solo intimata l’ADER. 6. In relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., così motivata: “Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità, per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Esso è, anzitutto, inutilmente prolisso, recando continue interpolazioni, considerazioni personali, puntini di sospensione, cambio di segno grafico, divagazioni, ecc., che lo rendono praticamente incomprensibile e tale da rendere impossibile la selezione di ciò che rileva esaminare ai fini dello scrutinio di legittimità, demandato alla Corte, costretta ad una «indaginosa» individuazione della materia del contendere (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 16628/2009). Inoltre, i motivi sono totalmente aspecifici, perché non si confrontano con la decisione impugnata, la cui chiara linea motivazionale (la tardività dell’introduzione della fase di merito dell’opposizione esecutiva) non viene adeguatamente censurata”. Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile , per le ragioni evidenziate nella proposta di definizione accelerata. 8.1. In aggiunta a quanto nella stessa illustrata, deve evidenziarsi che i macroscopici difetti di redazione del ricorso - i quali, peraltro, non comportano, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - danno luogo, tuttavia, a tale evenienza, allorché si risolvano in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa (nel regime anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022: Cass. Sez. Un., ord. 30 novembre 2021, n. 37552, Rv. 662971- 01), non idonea a chiarire il “thema decidendum” devoluto all’esame di questa Corte. Tale ultimo è, appunto, il caso in esame, avuto riguardo alla tecnica espositiva adottata: una sorta di erlebte rede (“discorso rivissuto” o discorso indiretto libero, in cui siano stati eliminati i verbi reggenti) del tutto oscuro , prima ancora che sul piano giuridico,su quello lessicale. Il ricorso, dunque, non è conforme, come detto, al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., applicabile, peraltro, nella specie, nel testo novellato dall’art. 3, comma 27, lett. d), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi, infatti, di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149 del 2022, le modifiche apportate all’art. 366 cod. proc. civ. “hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data” (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato il 14 agosto 2023). Invero, se già in forza del vecchio testo dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (che richiedeva l’esposizione “sommaria” dei fatti della causa), si esigeva una narrativa idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01), tale conclusione s’impone, vieppiù, alla luce del nuovo testo della norma, che esige addirittura una “chiara” esposizione, e ciò nella prospettiva della loro essenzialità “alla illustrazione dei motivi di ricorso”. Inoltre, come sempre rilevato nella proposta di definizione accelerata, il presente ricorso - nel riproporre solo censure che attengono al merito della controversia - non si confronta con la (sola) “ratio decidendi” della sentenza impugnata, ovvero la confermata intempestività della notificazione dell’atto con cui è stato dato inizio alla fase di merito del giudizio di opposizione, donde la sua inammissibilità (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01). 9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. Invero, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia rassegnato conclusioni preclude - anche in ragione dell’assenza di una sua specifica richiesta in tal senso - la condanna del ricorrente a rinfonderlele spese sostenute. Analoga preclusione questa Corte incontra quanto alla condanna da comminareai sensi del comma 3 dell’art. 96 cod. proc. civ., norma applicabile - in caso di decisione che risulti conforme alla proposta di definizione accelerata - solo quando questa Corte “pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91” cod. proc. civ. Va, invece, dispo sta la condanna del ricorrente a corrispondere una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del successivo quarto comma del medesimo art. 96 cod. proc. civ., somma che, nella specie, si reputa equo fissare nella misura massima di € 5.000,00. Invero, quella prevista dalla norma suddetta è una sanzione disposta a favore della collettività e non già della parte vittoriosa, come accade, invece , nel caso d i cui a ll ’ art. 96, comma 3 , del codice di rito civile, sicché essa prescinde dalla necessità della condanna alle spese, e ciò anche in conformità con la sua “ratio”, che è quella di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata;evenienza che, così come prescinde dalla costituzione dell’intimato (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 4 ottobre 2023, n. 27947, Rv. 669107-01), in quanto non può certo ritenersi meno avvertita allorché tale costituzione manchi (con il rischio, ad opinare diversamente, di un depotenziamento dell’istituto), parimenti prescinde dall’assenza di richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità - tal è, appunto, il caso che qui ricorre - da parte del controricorrente. 10. A carico del ricorrente , stante la declaratoria di inammissibilità del ricors o , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., a corrispondere € 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussisten
Sentenza Cassazione n. 31344/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris